CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1970
Cassazione n. 13886/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1970 [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1971 avverso la sentenza del 28/09/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA Ldato avviso alle parti; Th udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 39405_22 Rilevato che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono entrambi, con separati ricorsi, unico motivo di inosservanza della legge penale e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento motivazione ex art. 129 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 110, cod. pen. e 73, co. 4 e 80 co. 2, D.P.R. 309/1990 contestatogli in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Ritenuto che tali ricorsi sono stati proposti avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. che, consente di proporre ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Nel caso in esame i ricorrenti hanno allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento. In definitiva, quindi, i ricorrenti non hanno posto a sostegno del loro ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consiatirélestensor