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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 1955

Cassazione n. 35473/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 160/ RG 15397 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di evasione.

Letti gli atti e la memoria difensiva del 30/08/2025.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo, relativo all'acquisizione delle dichiarazioni tre dibattimentali e del querelante, [OSCURATO:PERSONA], non è stato posto con l'atto di appello;

2.2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio è generico in quanto, al di là della erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dato atto dell'avvenuta esclusione dell'applicazione delle attenuanti generiche all'imputato dal giudice di prime cure (pag. 5), risulta la conferma della pronuncia del Tribunale che le aveva riconosciute in regime di equivalenza rispetto alla recidiva contestata lasciandone invariato l'esito, così da non ravvisarsi alcuna violazione.

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 sette bre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 160/ RG 15397 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di evasione. Letti gli atti e la memoria difensiva del 30/08/2025. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, relativo all'acquisizione delle dichiarazioni tre dibattimentali e del querelante, [OSCURATO:PERSONA], non è stato posto con l'atto di appello; 2.2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio è generico in quanto, al di là della erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dato atto dell'avvenuta esclusione dell'applicazione delle attenuanti generiche all'imputato dal giudice di prime cure (pag. 5), risulta la conferma della pronuncia del Tribunale che le aveva riconosciute in regime di equivalenza rispetto alla recidiva contestata lasciandone invariato l'esito, così da non ravvisarsi alcuna violazione. 3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 sette bre
Sentenza Cassazione n. 35473/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris