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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26538/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso, con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla misura della riduzione della pena, ex art. 8 d.l. n. 52 del 1991, con declaratoria di irrevocabilità della decisione in ordine alla pena responsabilità; preso atto che il difensore ha concluso, con memoria, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 3 marzo 2021, la Corte di appello di Napoli ha, per la posizione che qui rileva, parzialmente riformato la decisione resa il 4 febbraio 2013 dal Tribunale di Napoli che aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA], imputato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], del tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] aggravato anche dalla premeditazione e dalla circostanza di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in relazione al clan camorristico Birra (capo A), nonché del porto e della detenzione illegali della pistola calibro 357 e del relativo munizionamento, aggravati anche ex art. 7 cit., utilizzata per la commissione del primo reato (capo B).

Il Tribunale aveva dichiarato anche [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli, aggravati ex art. 7 cit. e riuniti in continuazione, escluse le altre aggravanti, fra cui la premeditazione, e - riconosciuta all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991 - lo aveva condannato alla pena di anni sette, mesi sei di reclusione, oltre alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La parziale riforma stabilita dalla Corte di appello - a seguito delle impugnazioni del Pubblico ministero, che aveva censurato la sentenza di primo grado in punto di esclusione delle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili, nonché dell'imputato, che aveva criticato la stessa sentenza per non aver riconnesso al riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 cit. la massima estensione diminuente, per non avergli riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e per non aver applicato la continuazione fra i reati oggetto di questo processo e quelli accertati con la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 109 del 2011 - è consistita nel riconoscimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] della circostanza aggravante della premeditazione e nella conseguente rideterminazione della pena inflitta in quella di anno otto, mesi sei di reclusione, con conferma nel resto.

2. Avverso la sentenza la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso e ne ha chiesto l'annullamento sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta la mancanza della motivazione in relazione alla richiesta di diminuzione massima della pena a seguito del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991.

La difesa rileva che, a fronte del corrispondente motivo di appello che aveva sollevato la questione dell'inadeguata diminuzione della pena apportata in virtù del riconoscimento della suindicata attenuante, motivo argomentato anche sulla base dell'importanza del contributo collaborativo fornito, come era dato trarre dalla motivazione della sentenza di primo grado, i giudici di appello si sono limitati a obiettare che tale comportamento era da reputarsi già premiato con il riconoscimento della diminuente stessa, ma nulla hanno spiegato per sostanziare l'affermazione di infondatezza della tesi difensiva.

Invece - sostiene il ricorrente - avrebbe dovuto considerarsi che quanto maggiore è la pregnanza delle propalazioni tanto maggiori dovrebbero risultare i benefici derivanti all'autore di esse, fondandosi, d'altro canto, l'applicazione della normativa di cui all'art. 8 cit. sul presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipante all'associazione di tipo mafioso.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 8 d.l. n. 152 del 1991.

Si osserva, da parte del ricorrente, che la Corte territoriale ha, prima, operato l'aumento di pena corrispondente al riconoscimento dell'aggravante della premeditazione e, soltanto dopo, ha apportato la riduzione conseguente alla concessione della circostanza attenuante speciale: tale procedimento è da censurarsi, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che l'attenuante in parola non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze.

3. Il Procuratore generale, con la requisitoria scritta rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176 (come richiamato dalle successive norme di proroga, ultima delle quali l'art. 94 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), ha prospettato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla misura della riduzione della pena ex art. 8 d.l. n. 152 del 1991, previa declaratoria di irrevocabilità della decisione, con riferimento alla penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

4. La difesa dell'imputato ha rassegnato memoria di conclusioni con cui, riportandosi al ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia fondato in relazione al primo motivo, con la necessità del suo corrispondente accoglimento, e invece si connoti per la manifesta infondatezza della seconda censura.

2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, deve constatarsi che effettivamente, all'esito del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, poi ricollocata nell'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., i giudici del merito si sono attestati sulla diminuzione minima della pena.

2.1. Il primo giudice, riconosciuta la circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, quanto al computo della pena, aveva preso le mosse dalla determinazione della pena base, per il più grave reato sub A), dall'entità di anni nove di reclusione e, su tale pena base, aveva applicato la riduzione di un terzo, in dipendenza della suddetta attenuante, così raggiungendo la pena di anni sei di reclusione, poi aumentata per la continuazione alla pena finale di anni sette, mesi sei di reclusione.

La Corte di appello, valutata la doglianza dell'appellante che aveva censurato la misura minima della riduzione sanzionatoria annessa all'attenuante speciale, quando ha rimodulato il computo dosimetrico, dopo aver riconosciuto sussistente (in accoglimento del gravame della parte pubblica) anche la circostanza aggravante della premeditazione, è partita dalla pena base, sempre riferita al più grave reato di tentato omicidio, ora aggravato, di anni dodici di reclusione e, sulla stessa, ha calcolato in diminuzione la medesima frazione di un terzo fissata dal Tribunale, così riducendo la pena ad anni otto di reclusione, poi aumentata per la continuazione alla pena finale di anni otto, mesi sei di reclusione.

Pertanto, i giudici territoriali non hanno ritenuto di accogliere la corrispondente doglianza introdotta in modo specifico nel primo motivo di appello con l'estrinsecazione degli argomenti che, secondo [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto indurre a quantificare l'efficacia diminuente dell'attenuante speciale fino alla sua massima estensione e, comunque, n misura superiore al minimo.

2.2. Posto ciò, non si dubita che la valutazione commisurativa finalizzata a stabilire la congrua entità della pena, anche con riferimento alla portata diminuente da annettersi a una determinata circostanza attenuante, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.

È del pari vero, tuttavia, che il giudice deve esporre, in relazione ai criteri a cui ha ispirato la determinazione della pena, un discorso giustificativo congruo, seppur sintetico ove la pena in concreto individuata sia quantificata in entità circoscritta, tanto più se essa si attesti al livello minimo della forbice edittale.

Poi, coniugando tale principio con la dialettica del giudizio impugnatorio, il giudice di appello, quando venga interpellato sul tema dall'imputato con uno specifico motivo, deve fornire una risposta che dimostri l'effettiva disamina della doglianza e, ove la stessa venga disattesa, esprima in modo conciso l'essenza della corrispondente ratio decidendi. 4 5AI Si condivide, quindi, l'affermazione che la misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere il relativo obbligo di motivazione, non è tenuto a una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità, qualora sia immune da vizi logici di ragionamento, con la specificazione che, in sede di appello, è necessario che il giudice si confronti anche con gli argomenti devoluti a sostegno del più mite trattamento sanzionatorio rivendicato dall'imputato, purché tali argomenti siano connotati dal requisito della specificità (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196 - 01, anche in motivazione).

2.3. Ebbene, la Corte territoriale sull'argomento si è limitata a sostenere, sostanzialmente, che [OSCURATO:PERSONA] era stato già premiato dal riconoscimento dell'attenuante speciale.

Questa affermazione, in sé considerata, senza che i giudici di secondo grado ne abbiano precisato in qualche modo il contesto valutativo, appare obiettivamente apodittica, dal momento che il riconoscimento dell'attenuante speciale aveva rinvenuto già in primo grado il suo fondamento nella collaborazione prestata dall'imputato.

Assodato ciò, la Corte territoriale avrebbe dovuto rendere percepibile la ragione per la quale - a fronte della specifica prospettazione della concreta possibilità di una più incisiva diminuzione della pena, in virtù degli elementi personologici idonei ad attivare la più favorevole applicazione della norma, connotata da un'escursione ricompresa fra un terzo e la metà - la confermata scelta del livello minimo di riduzione fosse quella congrua.

Non è superfluo ribadire il principio di diritto (affermato anche da Sez. 2, n. 18875 del 30/04/2021, Auriemma, Rv. 281287 - 01) secondo cui la circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8 cit. si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, ovvero alle motivazioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione.

Nel caso di specie, in definitiva, una, pur sintetica, ma logica e congrua, giustificazione sull'incidenza dell'attenuante speciale nel calcolo della pena è mancata

2.4. Una volta constatata l'assenza nella motivazione di una percepibile ;‘‘td spiegazione alla base della scelta della frazione diminuente in concreto adottata dai giudici del merito, la Corte di legittimità, oltre a rilevare la carenza, non può procedere a delibare i fattori rilevanti per la congrua ponderazione commisurativa del peso da annettersi all'attenuante stessa, ma deve necessariamente annullare la decisione impugnata disponendo il rinvio del giudizio alla sede rescissoria per una nuova decisione sul punto, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto del principio testé indicato.

3. In ordine al secondo motivo, richiamata l'articolazione del computo della pena operata dalla Corte di appello, si rileva che i giudici territoriali si sono attenuti al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite sul punto.

È stato, in particolare, chiarito che la circostanza attenuante a effetto speciale della dissociazione attuosa, prevista dall'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245929 - 01), con la connessa specificazione del modulo di computo che occorre adottare: Il giudice del merito deve, prima procedere al computo e, se del caso, alla comparazione delle circostanze bilanciabili e/o comunque alla definizione della pena che scaturisce dall'applicazione concreta di tali circostanze; poi, deve procedere a determinare la pena con la riduzione stabilita per l'attenuante speciale di cui all'art. 8 cit.

Orbene, la Corte territoriale si è attenuta a tale criterio, prima fissando la pena per il reato più grave, quello di tentato omicidio, applicando il disposto dell'art. 56 cod. pen., in relazione alla ritenuta fattispecie, contemplante anche l'accertamento della circostanza aggravante della premeditazione, e, poi, ha computato la diminuzione ex art. 8 d.l. n. 152 del 1991.

Sotto questo secondo profilo, quindi, nessun rilievo può - all'evidenza - muoversi al computo espresso dai giudici di appello, con conseguente rilievo di inammissibilità della doglianza, ferma restando l'accertata carenza giustificativa sulla misura della diminuzione determinata dall'applicazione della attenuante.

4. Corollario delle considerazioni svolte è che si deve addivenire all'annullamento della sentenza impugnata soltanto per ciò che concerne la determinazione della pena scaturente dall'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, con il corrispondente rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sui relativi punti, mentre nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., deve darsi atto dell'irrevocabile accertamento della penale responsabilità penale dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della riduzione di pena ai sensi dell'art. 8 legge n. 203 del 1991 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso, con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla misura della riduzione della pena, ex art. 8 d.l. n. 52 del 1991, con declaratoria di irrevocabilità della decisione in ordine alla pena responsabilità; preso atto che il difensore ha concluso, con memoria, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 3 marzo 2021, la Corte di appello di Napoli ha, per la posizione che qui rileva, parzialmente riformato la decisione resa il 4 febbraio 2013 dal Tribunale di Napoli che aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA], imputato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], del tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] aggravato anche dalla premeditazione e dalla circostanza di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in relazione al clan camorristico Birra (capo A), nonché del porto e della detenzione illegali della pistola calibro 357 e del relativo munizionamento, aggravati anche ex art. 7 cit., utilizzata per la commissione del primo reato (capo B). Il Tribunale aveva dichiarato anche [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli, aggravati ex art. 7 cit. e riuniti in continuazione, escluse le altre aggravanti, fra cui la premeditazione, e - riconosciuta all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991 - lo aveva condannato alla pena di anni sette, mesi sei di reclusione, oltre alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La parziale riforma stabilita dalla Corte di appello - a seguito delle impugnazioni del Pubblico ministero, che aveva censurato la sentenza di primo grado in punto di esclusione delle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili, nonché dell'imputato, che aveva criticato la stessa sentenza per non aver riconnesso al riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 cit. la massima estensione diminuente, per non avergli riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e per non aver applicato la continuazione fra i reati oggetto di questo processo e quelli accertati con la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 109 del 2011 - è consistita nel riconoscimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] della circostanza aggravante della premeditazione e nella conseguente rideterminazione della pena inflitta in quella di anno otto, mesi sei di reclusione, con conferma nel resto. 2. Avverso la sentenza la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso e ne ha chiesto l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta la mancanza della motivazione in relazione alla richiesta di diminuzione massima della pena a seguito del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991. La difesa rileva che, a fronte del corrispondente motivo di appello che aveva sollevato la questione dell'inadeguata diminuzione della pena apportata in virtù del riconoscimento della suindicata attenuante, motivo argomentato anche sulla base dell'importanza del contributo collaborativo fornito, come era dato trarre dalla motivazione della sentenza di primo grado, i giudici di appello si sono limitati a obiettare che tale comportamento era da reputarsi già premiato con il riconoscimento della diminuente stessa, ma nulla hanno spiegato per sostanziare l'affermazione di infondatezza della tesi difensiva. Invece - sostiene il ricorrente - avrebbe dovuto considerarsi che quanto maggiore è la pregnanza delle propalazioni tanto maggiori dovrebbero risultare i benefici derivanti all'autore di esse, fondandosi, d'altro canto, l'applicazione della normativa di cui all'art. 8 cit. sul presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipante all'associazione di tipo mafioso. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 8 d.l. n. 152 del 1991. Si osserva, da parte del ricorrente, che la Corte territoriale ha, prima, operato l'aumento di pena corrispondente al riconoscimento dell'aggravante della premeditazione e, soltanto dopo, ha apportato la riduzione conseguente alla concessione della circostanza attenuante speciale: tale procedimento è da censurarsi, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che l'attenuante in parola non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze. 3. Il Procuratore generale, con la requisitoria scritta rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176 (come richiamato dalle successive norme di proroga, ultima delle quali l'art. 94 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), ha prospettato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla misura della riduzione della pena ex art. 8 d.l. n. 152 del 1991, previa declaratoria di irrevocabilità della decisione, con riferimento alla penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. 4. La difesa dell'imputato ha rassegnato memoria di conclusioni con cui, riportandosi al ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia fondato in relazione al primo motivo, con la necessità del suo corrispondente accoglimento, e invece si connoti per la manifesta infondatezza della seconda censura. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, deve constatarsi che effettivamente, all'esito del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, poi ricollocata nell'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., i giudici del merito si sono attestati sulla diminuzione minima della pena. 2.1. Il primo giudice, riconosciuta la circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, quanto al computo della pena, aveva preso le mosse dalla determinazione della pena base, per il più grave reato sub A), dall'entità di anni nove di reclusione e, su tale pena base, aveva applicato la riduzione di un terzo, in dipendenza della suddetta attenuante, così raggiungendo la pena di anni sei di reclusione, poi aumentata per la continuazione alla pena finale di anni sette, mesi sei di reclusione. La Corte di appello, valutata la doglianza dell'appellante che aveva censurato la misura minima della riduzione sanzionatoria annessa all'attenuante speciale, quando ha rimodulato il computo dosimetrico, dopo aver riconosciuto sussistente (in accoglimento del gravame della parte pubblica) anche la circostanza aggravante della premeditazione, è partita dalla pena base, sempre riferita al più grave reato di tentato omicidio, ora aggravato, di anni dodici di reclusione e, sulla stessa, ha calcolato in diminuzione la medesima frazione di un terzo fissata dal Tribunale, così riducendo la pena ad anni otto di reclusione, poi aumentata per la continuazione alla pena finale di anni otto, mesi sei di reclusione. Pertanto, i giudici territoriali non hanno ritenuto di accogliere la corrispondente doglianza introdotta in modo specifico nel primo motivo di appello con l'estrinsecazione degli argomenti che, secondo [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto indurre a quantificare l'efficacia diminuente dell'attenuante speciale fino alla sua massima estensione e, comunque, n misura superiore al minimo. 2.2. Posto ciò, non si dubita che la valutazione commisurativa finalizzata a stabilire la congrua entità della pena, anche con riferimento alla portata diminuente da annettersi a una determinata circostanza attenuante, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito. È del pari vero, tuttavia, che il giudice deve esporre, in relazione ai criteri a cui ha ispirato la determinazione della pena, un discorso giustificativo congruo, seppur sintetico ove la pena in concreto individuata sia quantificata in entità circoscritta, tanto più se essa si attesti al livello minimo della forbice edittale. Poi, coniugando tale principio con la dialettica del giudizio impugnatorio, il giudice di appello, quando venga interpellato sul tema dall'imputato con uno specifico motivo, deve fornire una risposta che dimostri l'effettiva disamina della doglianza e, ove la stessa venga disattesa, esprima in modo conciso l'essenza della corrispondente ratio decidendi. 4 5AI Si condivide, quindi, l'affermazione che la misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere il relativo obbligo di motivazione, non è tenuto a una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità, qualora sia immune da vizi logici di ragionamento, con la specificazione che, in sede di appello, è necessario che il giudice si confronti anche con gli argomenti devoluti a sostegno del più mite trattamento sanzionatorio rivendicato dall'imputato, purché tali argomenti siano connotati dal requisito della specificità (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196 - 01, anche in motivazione). 2.3. Ebbene, la Corte territoriale sull'argomento si è limitata a sostenere, sostanzialmente, che [OSCURATO:PERSONA] era stato già premiato dal riconoscimento dell'attenuante speciale. Questa affermazione, in sé considerata, senza che i giudici di secondo grado ne abbiano precisato in qualche modo il contesto valutativo, appare obiettivamente apodittica, dal momento che il riconoscimento dell'attenuante speciale aveva rinvenuto già in primo grado il suo fondamento nella collaborazione prestata dall'imputato. Assodato ciò, la Corte territoriale avrebbe dovuto rendere percepibile la ragione per la quale - a fronte della specifica prospettazione della concreta possibilità di una più incisiva diminuzione della pena, in virtù degli elementi personologici idonei ad attivare la più favorevole applicazione della norma, connotata da un'escursione ricompresa fra un terzo e la metà - la confermata scelta del livello minimo di riduzione fosse quella congrua. Non è superfluo ribadire il principio di diritto (affermato anche da Sez. 2, n. 18875 del 30/04/2021, Auriemma, Rv. 281287 - 01) secondo cui la circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8 cit. si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, ovvero alle motivazioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione. Nel caso di specie, in definitiva, una, pur sintetica, ma logica e congrua, giustificazione sull'incidenza dell'attenuante speciale nel calcolo della pena è mancata 2.4. Una volta constatata l'assenza nella motivazione di una percepibile ;‘‘td spiegazione alla base della scelta della frazione diminuente in concreto adottata dai giudici del merito, la Corte di legittimità, oltre a rilevare la carenza, non può procedere a delibare i fattori rilevanti per la congrua ponderazione commisurativa del peso da annettersi all'attenuante stessa, ma deve necessariamente annullare la decisione impugnata disponendo il rinvio del giudizio alla sede rescissoria per una nuova decisione sul punto, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto del principio testé indicato. 3. In ordine al secondo motivo, richiamata l'articolazione del computo della pena operata dalla Corte di appello, si rileva che i giudici territoriali si sono attenuti al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite sul punto. È stato, in particolare, chiarito che la circostanza attenuante a effetto speciale della dissociazione attuosa, prevista dall'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245929 - 01), con la connessa specificazione del modulo di computo che occorre adottare: Il giudice del merito deve, prima procedere al computo e, se del caso, alla comparazione delle circostanze bilanciabili e/o comunque alla definizione della pena che scaturisce dall'applicazione concreta di tali circostanze; poi, deve procedere a determinare la pena con la riduzione stabilita per l'attenuante speciale di cui all'art. 8 cit. Orbene, la Corte territoriale si è attenuta a tale criterio, prima fissando la pena per il reato più grave, quello di tentato omicidio, applicando il disposto dell'art. 56 cod. pen., in relazione alla ritenuta fattispecie, contemplante anche l'accertamento della circostanza aggravante della premeditazione, e, poi, ha computato la diminuzione ex art. 8 d.l. n. 152 del 1991. Sotto questo secondo profilo, quindi, nessun rilievo può - all'evidenza - muoversi al computo espresso dai giudici di appello, con conseguente rilievo di inammissibilità della doglianza, ferma restando l'accertata carenza giustificativa sulla misura della diminuzione determinata dall'applicazione della attenuante. 4. Corollario delle considerazioni svolte è che si deve addivenire all'annullamento della sentenza impugnata soltanto per ciò che concerne la determinazione della pena scaturente dall'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, con il corrispondente rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sui relativi punti, mentre nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., deve darsi atto dell'irrevocabile accertamento della penale responsabilità penale dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della riduzione di pena ai sensi dell'art. 8 legge n. 203 del 1991 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Sentenza Cassazione n. 26538/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris