CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 46695/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG ff. Coc-Chm-4 01-0 LO_ C...a.u.c...1k) t ret- tV2 x_st o «A j-e.; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto del 7 maggio 2020 la Corte di Appello di Messina ha respinto la domanda di revocazione (art.28 d.lgs. n.159 del 2011) della confisca, introdotta da [OSCURATO:PERSONA] . Va premesso che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si è svolta procedura di prevenzione presso il Tribunale di Catania, definita con sentenza emessa da questa Corte di Cassazione in data 21 marzo 2018. In tale procedura è stata disposta la confisca di numerosi beni ritenuti riferibili al proposto. 2. La domanda di revoca muove dalla assoluta identità di condizione, quanto al giudizio incidentale di pericolosità, tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nel medesimo procedimento penale posto a base dell'azione di prevenzione. Costui, in un procedimento parallelo svoltosi in sede di prevenzione, avrebbe ottenuto la revoca della confisca. La difesa ha pertanto azionato il rimedio revocatorio sub specie 'contrasto tra giudicati'. 2.1 Secondo la Corte di merito la domanda non può trovare accoglimento posto che l'ipotesi di contrasto tra giudicati - di cui all'art.28 co.1 lett. b d.lgs. n.159 del 2011 - ricorre esclusivamente tra decisione emessa in sede di prevenzione e decisione emessa in sede penale, né può ritenersi 'prova nuova' un esito giudiziario di un procedimento diverso. 3. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge. 3.1 Rileva il ricorrente che il provvedimento conclusivo della procedura di prevenzione, pur avendo forma di decreto ha - pacificamente - natura di sentenza. Non potrebbe, pertanto, ritenersi limitata la ipotesi della revocazione per contrasto di giudicati al rapporto tra decisione di prevenzione emessa in sede penale e decisione emessa in sede di prevenzione, dovendosi ritenere possibile perseguire la strada della revocazione anche per la inconciliabilità di due decisioni emesse entrambe in sede di revenzione. Si citano arresti di questa Corte di legittimità sul tema. In ogni caso, la decisione più favorevole emessa nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA] poteva rappresentare, in subordine, 'fatto nuovo' idoneo a ridiscutere la decisione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], data la sostanziale sovrapponibilità delle condizioni soggettive. Vengono allegate le decisioni relative alle due distinte procedure. 4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 In premessa, va rilevato che, secondo un indirizzo interpretatvo cui si presta adesione, il rimedio revocatorio di cui all'art.28 del d.lgs. n.159 del 2011 può trovare applicazione anche in caso di contrasto intervenuto tra decisioni entrambe emesse in sede di prevenzione, sempre che le decisioni riguardino il medesimo soggetto : in tema di confisca di prevenzione, l'azione di revocazione per contrasto di giudicati, di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs.6 settembre 2011, n. 159, è esperibile anche nel caso di prospettazione di un contrasto tra due decisioni definitive emesse all'esito di procedimenti di prevenzione riguardanti un medesimo soggetto, dovendosi interpretare la richiamata disposizione, nonostante il letterale riferimento al solo contrasto tra il provvedimento di confisca e sentenze penali definitive, alla luce delle finalità della revocazione, in tutto analoghe alla revisione di cui agli artt. 630 ss. cod. proc. pen. (così Sez. I n. 39601 del 19.6.2019, rv 276874). 4.2 Nel caso in esame, tuttavia, va rilevato che, sulla base degli atti prodotti dal ricorrente: a) nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta sussistente la pericolosità generca ai sensi dell'art.i co.1 lett. b d.lgs. n.159 del 2011 in riferimento all'arco temporale intercorso tra il 2005 e il 2013 per le condotte di truffa in danno dell'Agea, come si evince dalla decisione emessa da questa Corte di legittimità in data 21 marzo 2018 (sent. n. 21171 del 2018), nel cui ambito si valuta l'avvenuta esclusione dal quadro cautelare (penale) del reato associativo di stampo mafioso e della correlata ipotesi di pericolosità qualificata; b) il diverso esito del procedimento instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA] non può dirsi, pertanto, fonte di contrasto potenziale tra giudicati, posta l'autonomia di valutazione dei fatti tra le distinte autorità giurisdizionali, non essendo stata dimostrata - peraltro - l'assoluta identità di condizione soggettiva in punto di pericolosità sociale. 4.3 Per il resto, è del tutto pacifico che una valutazione giurisdizionale (peraltro espressa nei confronti di un soggetto diverso) non può essere equiparata ad un nuovo elemento di prova, stante la diversità ontologica tra 'prova' e 'atto valutativo' della medesima. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. f .. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso il