CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43024/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 4 cod, pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere !a tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Inoltre, esso è manifestamente infondato posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241), laddove nel caso di specie la corte di appello - di là del riferimento all'assenza di ulteriore pregiudizio - ha in buona sostanza inteso evidenziare proprio la non irrisorietà del valore del bene sottratto desumibile, d'altronde, dalla stessa entità del risarcimento offerto (pari ad euro 300); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i! 4 ottob