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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12758/2026

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on domicilio digitale exlege, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]Universitaria di [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, e Azienda USL diBologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domiciliodigitale ex lege, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Elce eRaffaella Muroni-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1463/2025depositata in data 1/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;Numero registro generale 24690/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 12758/2026Data pubblicazione 05/05/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidacomplessivamente in euro 2.153,00 per compensi professionali, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 30 aprile 2026.Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on domicilio digitale exlege, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]Universitaria di [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, e Azienda USL diBologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domiciliodigitale ex lege, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Elce eRaffaella Muroni-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1463/2025depositata in data 1/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;Numero registro generale 24690/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 12758/2026Data pubblicazione 05/05/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidacomplessivamente in euro 2.153,00 per compensi professionali, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 30 aprile 2026.Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima
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