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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 21269/2024

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seguente ORDINANZA In caso di diffusione del sul ricorso proposto da: presente plovvedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] omette2 le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03in quanto: • disposto d'ufficio avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI n a richiesta di parte imposto dalla legge dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che ha congruamente motivato in merito alle ragioni della esclusa prevalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento con la recidiva reiterata (ostandovi un divieto normativo), ed in merito al trattamento sanzionatorio; ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 c.p. è inammissibile perché dedotta genericamente senza adeguatamente illustrare le ragioni per le quali le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute prevalenti sulla riconosciuta recidiva reiterata, stante anche la genericità del motivo di appello sul punto che si limitava a richiedere la riduzione della pena (accolto dalla Corte di appello); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA In caso di diffusione del sul ricorso proposto da: presente plovvedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] omette2 le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03in quanto: • disposto d'ufficio avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI n a richiesta di parte imposto dalla legge dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che ha congruamente motivato in merito alle ragioni della esclusa prevalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento con la recidiva reiterata (ostandovi un divieto normativo), ed in merito al trattamento sanzionatorio; ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 c.p. è inammissibile perché dedotta genericamente senza adeguatamente illustrare le ragioni per le quali le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute prevalenti sulla riconosciuta recidiva reiterata, stante anche la genericità del motivo di appello sul punto che si limitava a richiedere la riduzione della pena (accolto dalla Corte di appello); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21269/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris