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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12659/2026

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roAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 1256/2022 emessa dalla Commissione tributariaregionale della Puglia, sez. 29, depositata in data 3/5/2022 e nonnotificata;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del giorno11 marzo 2026, dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];1.

Con avviso di liquidazione n. 5361/2014 l'Ufficio rideterminaval'imposta principale di successione nella somma di euro 73.249,85,comprensiva degli accessori, dopo che la Commissione tributariaNumero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/2026provinciale di Taranto - con sentenza n. 783/2009 – in parzialeaccoglimento del ricorso delle contribuenti, aveva annullato il precedenteavviso di liquidazione, riconoscendo ammissibile la deduzione dellepassività in misura pari a euro 22.435,78 e disponendo larideterminazione dell’imposta.2.

Le contribuenti impugnavano tale avviso davanti allaCommissione tributaria provinciale di Taranto che, ritenuti infondati imotivi riferiti alla nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione e perintervenuta decadenza dal potere impositivo, accoglieva il ricorsodisponendo il ricalcolo del dovuto per effetto dei pagamenti nel frattempoeseguiti e confermando nel resto l’avviso di liquidazione.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, con la sentenzaindicata in epigrafe, rigettava l’appello principale delle contribuenti edaccoglieva l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, disattendendo imotivi d’impugnazione riferiti alla nullità per difetto di sottoscrizione, alladecadenza dal potere impositivo e alla errata determinazione degliinteressi e reputando fondato l’appello incidentale sull’assunto dellatardività della richiesta di rimborso.

Affermava il collegio regionale che ilricalcolo del credito fiscale era avvenuto a seguito di sentenza passata ingiudicato sicché non andavano applicati i termini di decadenza e diprescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa tributaria,bensì esclusivamente il termine decennale di prescrizione generaleprevisto dall’art. 2950 cod. civ..4.

Le contribuenti ricorrono per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Puglia, formulando tre motiviillustrati anche con memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, in rubrica «Violazione e falsa applicazionedell’art. 27 del D. Lgs. 346/90 errata applicazione dell’art. 2950 c.c. –Numero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/2026errata e falsa applicazione dell’art. 20 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 472 (art.360, comma 1 c.p.c. n. 3 e 5)», le ricorrenti censurano la sentenza resadalla Commissione tributaria regionale che ha ritenuto applicabile iltermine di prescrizione previsto dall’art. 2950 cod. civ., essendo statoannullato con la sentenza n. 783/2009 il primo avviso di liquidazione edovendo quindi l’Agenzia delle Entrate notificare un nuovo avviso diliquidazione rispettando il termine di decadenza di tre anni dalla data dipresentazione della dichiarazione di successione, previsto dall’art. 27,secondo comma, del D. Lgs. n. 346/1990, termine che era giàabbondantemente decorso alla data del 16/2/1998.1.1.

Affermano, in particolare, le ricorrenti:che la dichiarazione di successione del Sig. [OSCURATO:PERSONA],deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata presentata dagli eredi in data16/2/1995;che l’Agenzia delle Entrate aveva notificato il primo avviso diliquidazione dell’imposta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];che avverso tale avviso le contribuenti avevano proposto ricorso,iscritto al n. 1746/1998, alla Commissione tributaria provinciale diTaranto, a seguito del quale era stata resa la sentenza n. 783/2009,passata in giudicato;che, annullato il primo avviso di liquidazione a seguito dellasentenza n. 783/2009, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto notificareun nuovo avviso di liquidazione rispettando “il termine di decadenza di treanni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione”previsto dall’art. 27, secondo comma, del d.

Lgs. n. 346/1990, termineche era già abbondantemente decorso al 16/02/1998.1.2.

La censura è destituita di fondamento.Occorre premettere che l’art. 27 del D. Lgs. n. 346/1990 – testounico sulle successioni e donazioni – nella formulazione anteriore allemodifiche apportate dal D. Lgs. n. 139/2024, prevede, con riferimento alNumero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/2026procedimento e ai termini, che “L’imposta è liquidata dall’ufficio in basealla dichiarazione di successione, a norma dell’art. 33, ed è nuovamenteliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successivapresentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’art. 28,comma 6.

La liquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro iltermine di decadenza di tre anni dalla data di presentazione delladichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva ointegrativa.”.L’art. 41 del D. Lgs. n. 346/1990 stabilisce che il creditodell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata siprescrive in dieci anni.1.3.

Nel caso di specie, l’Ufficio ha proceduto a nuovadeterminazione e liquidazione dell’imposta a seguito della sentenza n.783/2009 della Commissione tributaria provinciale di Taranto, con laquale, in accoglimento del ricorso delle contribuenti, era stato annullatol’avviso disponendosi nuova liquidazione dell’imposta, da compiersimediante decurtazione delle passività.1.4.

L’art. 27 del D. Lgs. n. 346/1990 fa riferimento al procedimentodi liquidazione dell’imposta entro il termine di decadenza di tre anni dalladata di presentazione della dichiarazione della successione o delladichiarazione sostitutiva o integrativa.

La norma nulla dispone in relazionealla diversa ipotesi di riliquidazione dell’imposta a seguito di pronunzia diannullamento dell’avviso di liquidazione.

L’art. 60 del D. Lgs. n. 346/1990fa tuttavia rinvio, con riferimento alle modalità e ai termini dellaliquidazione dell’imposta o della maggiore imposta determinata a normadegli artt. 56 e 57, per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, perl’applicazione dell’imposta in caso di omissione della richiesta diregistrazione, per la riscossione e il rimborso dell’imposta, per i divieti egli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni, in quanto non diversamentedisposto nel medesimo titolo e nell’art. 34, commi 4 e 8, alle disposizioniNumero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/2026del testo unico sull’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26/4/1986,n. 131.

Tra queste, va richiamata la disposizione di cui all’art. 76, IIcomma, lett. b) del d.P.R. n. 131/1986, secondo cui “[…] l'imposta deveessere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre annidecorrente […] dalla data della notificazione della decisione dellecommissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenutadefinitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso direttifica e di liquidazione della maggiore imposta”.1.5.

La disposizione di cui all’art. 76, comma 2, lett. b) si inseriva inun regime (quello previgente) che scindeva l’accertamento di valore dallaliquidazione dell’imposta, laddove, ora, nel quadro di una disciplinasostanzialmente unitaria (per non esservi più una rettifica di valoredisgiunta dalla contestuale liquidazione dell’imposta dovuta), laliquidazione dell’imposta è, invece, parte integrante dell’accertamento deldovuto.1.6.

Questa Corte ha avuto più volte modo di chiarire che il citatoart. 76, comma 2, nel prevedere il termine triennale di decadenza dalpassaggio in giudicato della sentenza, tende ad accelerare non l'attività diriscossione, ma quella ulteriore di determinazione dell'imposta ed ha,perciò, carattere residuale, concernendo la sola ipotesi in cuil'Amministrazione finanziaria debba procedere ad un ulterioreaccertamento; secondo una più datata giurisprudenza di legittimità, si eraaffermato che, una volta passata in giudicato la pronunciasull’accertamento di maggior valore, il pagamento dell’imposta andavarichiesto sempre nel termine di cui all’art. 76, comma 2, lett. b), in quantola disposizione di cui all’art. 78 T.U. registro (relativa al termine diprescrizione dell’imposta definitivamente accertata) si riferisce alla diversaipotesi in cui la definitività dell'accertamento consegua alla mancataimpugnazione dell'atto impositivo notificato al contribuente (v.

Cass., Sez.T., 11 novembre 2011, n. 23614; Cass., Sez.

T., 16 aprile 2007, n. 8998).Numero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/20261.7.

L’orientamento di questa Corte progressivamente affermatosi è,invece, nel senso che il meccanismo acceleratorio delle decadenzestabilito dall'art. 76 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed il più lungo terminedi prescrizione decennale devono essere interpretati in termini coordinati,per cui l'art. 76, comma 2, lett. b), T.U. registro, laddove fa decorrere iltermine di decadenza dal formarsi del giudicato che abbia deciso il ricorsoproposto dal contribuente avverso l'avviso di rettifica e liquidazione dellamaggior imposta di registro, deve necessariamente essere inteso nelsenso che la predetta decadenza disciplini soltanto la residuale ipotesi incui, a seguito della sentenza in giudicato che abbia deciso sul ricorso delcontribuente avverso l'avviso di rettifica e liquidazione, l'Amministrazionesia tenuta a procedere ad un ulteriore accertamento d'imposta entro iltermine di decadenza ivi previsto (così Cass., Sez.

T., 11 giugno 2014, nn.13178 e 13179, che richiama Cass., Sez.

Un., 21 novembre 2000, n.1196; Cass., Sez.

T., 23 marzo 2011, n. 6617; Cass., Sez.

T., 24settembre 2004, n. 19207; nello stesso senso Cass., Sez.

T., 7 luglio2014, n. 15619; Cass., Sez.

T., 24 settembre 2014, n. 20153, Cass. Sez.T., 23 ottobre 2015, n. 21623).1.8.

Va chiarito sul punto che la necessità di un ulterioreaccertamento si pone in tutti i casi in cui il giudice abbia accolto soloparzialmente il ricorso avverso l'atto impositivo senza, tuttavia,provvedere esso stesso a determinare l'imposta dovuta, ma limitandosi adefinire i criteri della corretta liquidazione, demandando quest'ultimaoperazione all'Ufficio.1.9.

Il predetto termine decadenziale opera, dunque, come termineacceleratorio, non dell'attività di riscossione, ma dell'ulteriore attivitàamministrativa di determinazione dell'imposta che, in ipotesi, risultiancora necessaria dopo la pronuncia giurisdizionale; nel diverso caso incui dopo la sentenza non sia necessaria alcuna ulteriore attività dideterminazione dell'imposta - per avere la sentenza rigettato interamenteNumero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/2026il ricorso avverso l'atto impositivo o per avere, in caso di accoglimentoparziale di detto ricorso, provveduto essa stessa a tale determinazione - ilcredito erariale potrà essere riscosso nell'ammontare risultante dallasentenza (la quale, si ripete, costituisce il titolo dell'azione di riscossionepure nel caso in cui essa si sia limitata al rigetto dell'impugnazionedell'avviso di rettifica e liquidazione) senza alcun termine di decadenza,ma solo nel rispetto del termine prescrizionale decennale, decorrente dalladata di passaggio in giudicato della sentenza (così Cass., Sez.

VI/T, 24settembre 2014, n. 20153 ma anche, più di recente, Cass., Sez.

T., 31luglio 2020, n. 16495).1.10.

In definitiva, va ritenuto che, a fronte di una pronuncia che silimiti a delineare i presupposti giuridici-fattuali dell’imposta o ad indicaresolo i criteri con cui essa debba essere determinata, la conseguentesuoi accessori, siccome volta a definire nella sua concretezzal’accertamento giudiziale non ancora compiutosi nei suoi esatti termini;per tale via, non può essere condiviso il diverso orientamento secondo ilquale l’attività di mera liquidazione dell’imposta, implicando soloun’operazione matematica, non darebbe luogo ad alcun ulterioreaccertamento da parte dell'ente impositore, come tale facoltizzatoall'emissione di un atto meramente liquidatorio di tipo riscossivo (v.

Cass.,Sez.

T., 16 luglio 2020, n. 15184 che pur richiama Cass., Sez.

VI/T, 24settembre 2014, n. 20153, cit.); e ciò, non solo perché, in tali termini, ladisposizione di cui all’art. 76, comma 2, lett. b), risulterebbe svuotata diogni contenuto perché – una volta individuata la base imponibile purrettificata dal giudicato – si tratterebbe sempre di operare un calcolomeramente matematico secondo l’aliquota proporzionale da applicare, maanche in ragione del fatto che l’attività di determinazione dell’imposta neisuoi termini effettivi è riconducibile alla fase di accertamento del tributo,perché costituisce segmento operativo funzionale a concretizzare laNumero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/2026pretesa erariale ed a renderla decifrabile nei suoi effettivi contenuti(Cass., n. 26743/2024).1.11.

Può, dunque, richiamarsi nel caso in esame il seguenteprincipio di diritto, ancorché enunciato rispetto alla diversa fattispeciedell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro: “l’attività dideterminazione dell’imposta nella sua concreta, complessiva, misurarientra nella fase amministrativa di accertamento (e non di riscossione),come tale sottoposta al termine decadenziale di cui all’art. 76, comma 2,lett. b), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

La necessità di un ulterioreaccertamento si pone in tutti i casi in cui il giudice abbia accolto soloparzialmente il ricorso avverso l'atto impositivo senza, tuttavia,provvedere esso stesso a determinare l'imposta dovuta, ma limitandosi adefinire i criteri della corretta liquidazione, demandando quest'ultimaoperazione all'Ufficio.

Nei casi in cui, per contro, dopo la sentenza non sianecessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell'imposta - peravere la sentenza rigettato interamente il ricorso avverso l'atto impositivoo per avere, in caso di accoglimento parziale di detto ricorso, provvedutoessa stessa a tale determinazione - il credito erariale potrà essere riscossonell'ammontare risultante dalla sentenza senza alcun termine didecadenza, ma solo nel rispetto del termine prescrizionale decennale,decorrente dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, risultantedall’art. 78 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131” (Cass., n. 26743/2024).1.12.

Dalla sentenza impugnata emerge che la pronuncia n.783/2009 aveva individuato le passività da detrarre, nulla disponendosulla nuova determinazione dell’imposta, con la conseguenza dellanecessaria nuova attività dell’ufficio accertativa dell’ammontaredell’imposta e dei suoi accessori.

Venendo in rilievo l’attività diaccertamento, andava verificato il rispetto del termine di decadenza dalpotere impositivo e non il termine di prescrizione, erroneamenteconsiderato dalla Commissione tributaria regionale.Numero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/20261.13.

Risulta poi pacifico che il primo avviso di liquidazionedell’imposta è stato impugnato nel 1998 (ricorso n. 1746/1998 RG), percui il giudizio scontava l’applicazione del termine lungo di impugnazione(pari all’anno, con sospensione feriale di 46 giorni), essendo stato ilgiudizio introdotto anteriormente al 2009 (Cass., n. 6784/2012, che haaffermato “In materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l'art.327 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensidell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alleimpugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindiancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio diprimo grado sia anteriore a quella data.”; Cass., n. 14267/2015), sicché,essendo stata la sentenza n. 783/2009 depositata il 31 dicembre 2009,era passata in giudicato il 15 febbraio 2011, con la conseguenza che iltriennio previsto dall’art. 76, comma 2, lett. b), cit., andava a maturare il15 febbraio 2014.

Nella fattispecie l’avviso di liquidazione è statonotificato il 13 febbraio 2014, entro il predetto termine decadenziale di treanni.2.

Con il secondo motivo, le ricorrenti denunciano “inesistenzagiuridica dell’avviso di liquidazione delle imposte per carenza del poteredirigenziale del delegante”.Con la memoria illustrativa, le ricorrenti hanno rinunziato a talemotivo.

Va dunque preso atto della rinunzia al motivo.3.

Con il terzo motivo, in rubrica “Nullità dell’avviso di liquidazioneper carenza di motivazione circa la determinazione delle imposte ed ilcalcolo degli interessi”, le contribuenti denunciano il difetto di motivazionedell’avviso impugnato e l’errore nel computo degli interessi, conindividuazione della data di decorrenza al 7/4/1998.

Osservano che ilcalcolo risulta in contrasto con il disposto di cui all’art. 37 del D. Lgs. n.346/1990 secondo il quale il pagamento dell’imposta, come liquidataNumero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/2026dall’Ufficio, dev’essere eseguito entro 90 giorni dalla data di notificazionedell’avviso di liquidazione; la decorrenza andava quindi fissata dopo 90giorni dal 13/02/2014, data della notifica dell’avviso di liquidazioneimpugnato, atteso che il primo avviso di liquidazione era stato annullatoed era quindi privo di effetti.Sotto diverso profilo, le contribuenti censurano la sentenza per “lamancata compensazione di somme corrisposte in eccesso”, a titolo diimposta ipotecaria, catastale e di bollo, contestando la motivazione resasul punto dalla sentenza gravata in quanto erronea e in contrasto con lenorme disciplinanti la materia.3.1.

Il motivo è innanzitutto inammissibile nella parte in cui censurail difetto di motivazione e le (presunte) omissioni dell'avviso diliquidazione senza trascriverlo, o riassumerlo nei suoi contenuti, cosìcontravvenendo ai requisiti di contenuto-forma posti dall'art. 366 c.p.c.(Cass. n. 29093 del 13/11/2018; n. 34469 del 27/12/2019 – RV 656488 –01: n. 13358 del 20/5/2025 – RV 675063 - 01).3.2.

Va, inoltre, rilevato che la carenza di motivazione dedotta nelricorso introduttivo del giudizio, secondo la prospettazione dellecontribuenti, riguardava esclusivamente “il calcolo effettuato per laimposta INVIM, che avrebbe dovuto descrivere gli immobili, le percentualidi rivalutazione applicate ai fini del valore su cui è applicata l’imposta.

Nérisulta indicata la percentuale utilizzata ai fini della rivalutazione degliimmobili operata”.

Il difetto di motivazione riferito ai profili relativi alcomputo degli interessi e ai corrispondenti criteri applicati, risulta inveceformulato solo a fondamento del ricorso in appello e del ricorso per lacassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale.

È statoin proposito affermato da questa Corte: “Nel giudizio tributario èconfigurabile una domanda nuova, inammissibile in appello, quando ilcontribuente introduce una diversa "causa petendi", deducendo undifferente tema di indagine e di decisione idoneo ad alterare l'oggettoNumero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/2026sostanziale dell'azione e i termini della controversia, mentre ilcontribuente - che, nel primo grado, abbia comunque contestato in totol'an debeatur - è legittimato a sollevare col gravame una diversaprospettazione giuridica del medesimo "petitum" sulla non debenza deltributo.(Cass., n. 2058 del 19/01/2024, RV 670206 – 01).

Ne conseguel’inammissibilità, sotto tale ulteriore aspetto, del motivo all’attenzione,formulato in violazione dell’art. 57, primo comma, d.

Lgs. n. 546/1992.3.3.

Quanto alla contestata – sin dal ricorso introduttivo -decorrenza degli interessi sull’importo dovuto a titolo di imposta disuccessione va osservato quanto segue.L’art. 37 del d. lgs. n. 346/1990, nella formulazione applicabileratione temporis, stabilisce al primo comma che il pagamento dell'impostaprincipale, dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli34 e 35 e dell'imposta suppletiva deve essere eseguito entro sessantagiorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.

Disponepoi il secondo comma che, dalla data di scadenza del termine di cui alcomma 1 decorrono gli interessi di mora nella misura del 4,50 per centoper ogni semestre compiuto.La norma individua chiaramente il termine di decorrenza degliinteressi, facendo riferimento alla data di scadenza del termine – previstodal primo comma - di sessanta giorni da quello in cui è stato notificatol’avviso di liquidazione.Nel caso di specie, il primo avviso di liquidazione era stato oggettodi parziale rettifica, limitatamente alla mancata deduzione della passività,ed era stato confermato nella restante parte, con la conseguenza chel’avviso successivo, in esecuzione della sentenza definitiva, ricalcolava ilcredito fiscale già determinato – ancorché in misura sovradimensionata –nei confronti delle contribuenti.

Deve quindi ritenersi corretto,condividendosi la decisione dei giudici d’appello, il computo degli interessicon decorrenza dal 5 aprile 1998, decorsi 60 giorni dalla notifica del primoNumero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/2026avviso di liquidazione, data in cui l’imposta – nell’importo ricalcolato-avrebbe dovuto essere versata.3.4.

Con riguardo, infine, al mancato riconoscimento – ai fini delrimborso e/o della compensazione - delle somme versate in eccedenza, ilcorrispondente profilo di censura, oltre che genericamente formulatosenza alcun riferimento alle disposizioni che si assumono violate, noncoglie nel segno.I giudici d’appello hanno invero ritenuto, in accoglimento del ricorsoincidentale dell’Agenzia delle Entrate, che le contribuenti non avesserodiritto al rimborso, non essendo stato rispettato il termine temporale – treanni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui èsorto il diritto al rimborso - previsto dall’art. 17, quinto comma, d.lgs. n.347/1990.

Tale “ratio decidendi” non appare contestata con pertinenti especifici profili di doglianza, essendosi le ricorrenti limitate a generichededuzioni riferite all’erroneità della statuizione, senza formulare critichepuntuali e motivate e senza indicazioni specifiche in relazione alle normein concreto violate.5.

Alla stregua delle riflessioni che precedono, il ricorso va dunquerigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio,liquidate nella misura di euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in dataNumero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/202611.3.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 1256/2022 emessa dalla Commissione tributariaregionale della Puglia, sez. 29, depositata in data 3/5/2022 e nonnotificata;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del giorno11 marzo 2026, dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];1. Con avviso di liquidazione n. 5361/2014 l'Ufficio rideterminaval'imposta principale di successione nella somma di euro 73.249,85,comprensiva degli accessori, dopo che la Commissione tributariaNumero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/2026provinciale di Taranto - con sentenza n. 783/2009 – in parzialeaccoglimento del ricorso delle contribuenti, aveva annullato il precedenteavviso di liquidazione, riconoscendo ammissibile la deduzione dellepassività in misura pari a euro 22.435,78 e disponendo larideterminazione dell’imposta.2. Le contribuenti impugnavano tale avviso davanti allaCommissione tributaria provinciale di Taranto che, ritenuti infondati imotivi riferiti alla nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione e perintervenuta decadenza dal potere impositivo, accoglieva il ricorsodisponendo il ricalcolo del dovuto per effetto dei pagamenti nel frattempoeseguiti e confermando nel resto l’avviso di liquidazione.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, con la sentenzaindicata in epigrafe, rigettava l’appello principale delle contribuenti edaccoglieva l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, disattendendo imotivi d’impugnazione riferiti alla nullità per difetto di sottoscrizione, alladecadenza dal potere impositivo e alla errata determinazione degliinteressi e reputando fondato l’appello incidentale sull’assunto dellatardività della richiesta di rimborso. Affermava il collegio regionale che ilricalcolo del credito fiscale era avvenuto a seguito di sentenza passata ingiudicato sicché non andavano applicati i termini di decadenza e diprescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa tributaria,bensì esclusivamente il termine decennale di prescrizione generaleprevisto dall’art. 2950 cod. civ..4. Le contribuenti ricorrono per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Puglia, formulando tre motiviillustrati anche con memoria. L’Agenzia delle Entrate resiste concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, in rubrica «Violazione e falsa applicazionedell’art. 27 del D. Lgs. 346/90 errata applicazione dell’art. 2950 c.c. –Numero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/2026errata e falsa applicazione dell’art. 20 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 472 (art.360, comma 1 c.p.c. n. 3 e 5)», le ricorrenti censurano la sentenza resadalla Commissione tributaria regionale che ha ritenuto applicabile iltermine di prescrizione previsto dall’art. 2950 cod. civ., essendo statoannullato con la sentenza n. 783/2009 il primo avviso di liquidazione edovendo quindi l’Agenzia delle Entrate notificare un nuovo avviso diliquidazione rispettando il termine di decadenza di tre anni dalla data dipresentazione della dichiarazione di successione, previsto dall’art. 27,secondo comma, del D. Lgs. n. 346/1990, termine che era giàabbondantemente decorso alla data del 16/2/1998.1.1. Affermano, in particolare, le ricorrenti:che la dichiarazione di successione del Sig. [OSCURATO:PERSONA],deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata presentata dagli eredi in data16/2/1995;che l’Agenzia delle Entrate aveva notificato il primo avviso diliquidazione dell’imposta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];che avverso tale avviso le contribuenti avevano proposto ricorso,iscritto al n. 1746/1998, alla Commissione tributaria provinciale diTaranto, a seguito del quale era stata resa la sentenza n. 783/2009,passata in giudicato;che, annullato il primo avviso di liquidazione a seguito dellasentenza n. 783/2009, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto notificareun nuovo avviso di liquidazione rispettando “il termine di decadenza di treanni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione”previsto dall’art. 27, secondo comma, del d. Lgs. n. 346/1990, termineche era già abbondantemente decorso al 16/02/1998.1.2. La censura è destituita di fondamento.Occorre premettere che l’art. 27 del D. Lgs. n. 346/1990 – testounico sulle successioni e donazioni – nella formulazione anteriore allemodifiche apportate dal D. Lgs. n. 139/2024, prevede, con riferimento alNumero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/2026procedimento e ai termini, che “L’imposta è liquidata dall’ufficio in basealla dichiarazione di successione, a norma dell’art. 33, ed è nuovamenteliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successivapresentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’art. 28,comma 6. La liquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro iltermine di decadenza di tre anni dalla data di presentazione delladichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva ointegrativa.”.L’art. 41 del D. Lgs. n. 346/1990 stabilisce che il creditodell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata siprescrive in dieci anni.1.3. Nel caso di specie, l’Ufficio ha proceduto a nuovadeterminazione e liquidazione dell’imposta a seguito della sentenza n.783/2009 della Commissione tributaria provinciale di Taranto, con laquale, in accoglimento del ricorso delle contribuenti, era stato annullatol’avviso disponendosi nuova liquidazione dell’imposta, da compiersimediante decurtazione delle passività.1.4. L’art. 27 del D. Lgs. n. 346/1990 fa riferimento al procedimentodi liquidazione dell’imposta entro il termine di decadenza di tre anni dalladata di presentazione della dichiarazione della successione o delladichiarazione sostitutiva o integrativa. La norma nulla dispone in relazionealla diversa ipotesi di riliquidazione dell’imposta a seguito di pronunzia diannullamento dell’avviso di liquidazione. L’art. 60 del D. Lgs. n. 346/1990fa tuttavia rinvio, con riferimento alle modalità e ai termini dellaliquidazione dell’imposta o della maggiore imposta determinata a normadegli artt. 56 e 57, per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, perl’applicazione dell’imposta in caso di omissione della richiesta diregistrazione, per la riscossione e il rimborso dell’imposta, per i divieti egli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni, in quanto non diversamentedisposto nel medesimo titolo e nell’art. 34, commi 4 e 8, alle disposizioniNumero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/2026del testo unico sull’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26/4/1986,n. 131. Tra queste, va richiamata la disposizione di cui all’art. 76, IIcomma, lett. b) del d.P.R. n. 131/1986, secondo cui “[…] l'imposta deveessere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre annidecorrente […] dalla data della notificazione della decisione dellecommissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenutadefinitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso direttifica e di liquidazione della maggiore imposta”.1.5. La disposizione di cui all’art. 76, comma 2, lett. b) si inseriva inun regime (quello previgente) che scindeva l’accertamento di valore dallaliquidazione dell’imposta, laddove, ora, nel quadro di una disciplinasostanzialmente unitaria (per non esservi più una rettifica di valoredisgiunta dalla contestuale liquidazione dell’imposta dovuta), laliquidazione dell’imposta è, invece, parte integrante dell’accertamento deldovuto.1.6. Questa Corte ha avuto più volte modo di chiarire che il citatoart. 76, comma 2, nel prevedere il termine triennale di decadenza dalpassaggio in giudicato della sentenza, tende ad accelerare non l'attività diriscossione, ma quella ulteriore di determinazione dell'imposta ed ha,perciò, carattere residuale, concernendo la sola ipotesi in cuil'Amministrazione finanziaria debba procedere ad un ulterioreaccertamento; secondo una più datata giurisprudenza di legittimità, si eraaffermato che, una volta passata in giudicato la pronunciasull’accertamento di maggior valore, il pagamento dell’imposta andavarichiesto sempre nel termine di cui all’art. 76, comma 2, lett. b), in quantola disposizione di cui all’art. 78 T.U. registro (relativa al termine diprescrizione dell’imposta definitivamente accertata) si riferisce alla diversaipotesi in cui la definitività dell'accertamento consegua alla mancataimpugnazione dell'atto impositivo notificato al contribuente (v. Cass., Sez.T., 11 novembre 2011, n. 23614; Cass., Sez. T., 16 aprile 2007, n. 8998).Numero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/20261.7. L’orientamento di questa Corte progressivamente affermatosi è,invece, nel senso che il meccanismo acceleratorio delle decadenzestabilito dall'art. 76 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed il più lungo terminedi prescrizione decennale devono essere interpretati in termini coordinati,per cui l'art. 76, comma 2, lett. b), T.U. registro, laddove fa decorrere iltermine di decadenza dal formarsi del giudicato che abbia deciso il ricorsoproposto dal contribuente avverso l'avviso di rettifica e liquidazione dellamaggior imposta di registro, deve necessariamente essere inteso nelsenso che la predetta decadenza disciplini soltanto la residuale ipotesi incui, a seguito della sentenza in giudicato che abbia deciso sul ricorso delcontribuente avverso l'avviso di rettifica e liquidazione, l'Amministrazionesia tenuta a procedere ad un ulteriore accertamento d'imposta entro iltermine di decadenza ivi previsto (così Cass., Sez. T., 11 giugno 2014, nn.13178 e 13179, che richiama Cass., Sez. Un., 21 novembre 2000, n.1196; Cass., Sez. T., 23 marzo 2011, n. 6617; Cass., Sez. T., 24settembre 2004, n. 19207; nello stesso senso Cass., Sez. T., 7 luglio2014, n. 15619; Cass., Sez. T., 24 settembre 2014, n. 20153, Cass. Sez.T., 23 ottobre 2015, n. 21623).1.8. Va chiarito sul punto che la necessità di un ulterioreaccertamento si pone in tutti i casi in cui il giudice abbia accolto soloparzialmente il ricorso avverso l'atto impositivo senza, tuttavia,provvedere esso stesso a determinare l'imposta dovuta, ma limitandosi adefinire i criteri della corretta liquidazione, demandando quest'ultimaoperazione all'Ufficio.1.9. Il predetto termine decadenziale opera, dunque, come termineacceleratorio, non dell'attività di riscossione, ma dell'ulteriore attivitàamministrativa di determinazione dell'imposta che, in ipotesi, risultiancora necessaria dopo la pronuncia giurisdizionale; nel diverso caso incui dopo la sentenza non sia necessaria alcuna ulteriore attività dideterminazione dell'imposta - per avere la sentenza rigettato interamenteNumero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/2026il ricorso avverso l'atto impositivo o per avere, in caso di accoglimentoparziale di detto ricorso, provveduto essa stessa a tale determinazione - ilcredito erariale potrà essere riscosso nell'ammontare risultante dallasentenza (la quale, si ripete, costituisce il titolo dell'azione di riscossionepure nel caso in cui essa si sia limitata al rigetto dell'impugnazionedell'avviso di rettifica e liquidazione) senza alcun termine di decadenza,ma solo nel rispetto del termine prescrizionale decennale, decorrente dalladata di passaggio in giudicato della sentenza (così Cass., Sez. VI/T, 24settembre 2014, n. 20153 ma anche, più di recente, Cass., Sez. T., 31luglio 2020, n. 16495).1.10. In definitiva, va ritenuto che, a fronte di una pronuncia che silimiti a delineare i presupposti giuridici-fattuali dell’imposta o ad indicaresolo i criteri con cui essa debba essere determinata, la conseguentesuoi accessori, siccome volta a definire nella sua concretezzal’accertamento giudiziale non ancora compiutosi nei suoi esatti termini;per tale via, non può essere condiviso il diverso orientamento secondo ilquale l’attività di mera liquidazione dell’imposta, implicando soloun’operazione matematica, non darebbe luogo ad alcun ulterioreaccertamento da parte dell'ente impositore, come tale facoltizzatoall'emissione di un atto meramente liquidatorio di tipo riscossivo (v. Cass.,Sez. T., 16 luglio 2020, n. 15184 che pur richiama Cass., Sez. VI/T, 24settembre 2014, n. 20153, cit.); e ciò, non solo perché, in tali termini, ladisposizione di cui all’art. 76, comma 2, lett. b), risulterebbe svuotata diogni contenuto perché – una volta individuata la base imponibile purrettificata dal giudicato – si tratterebbe sempre di operare un calcolomeramente matematico secondo l’aliquota proporzionale da applicare, maanche in ragione del fatto che l’attività di determinazione dell’imposta neisuoi termini effettivi è riconducibile alla fase di accertamento del tributo,perché costituisce segmento operativo funzionale a concretizzare laNumero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/2026pretesa erariale ed a renderla decifrabile nei suoi effettivi contenuti(Cass., n. 26743/2024).1.11. Può, dunque, richiamarsi nel caso in esame il seguenteprincipio di diritto, ancorché enunciato rispetto alla diversa fattispeciedell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro: “l’attività dideterminazione dell’imposta nella sua concreta, complessiva, misurarientra nella fase amministrativa di accertamento (e non di riscossione),come tale sottoposta al termine decadenziale di cui all’art. 76, comma 2,lett. b), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La necessità di un ulterioreaccertamento si pone in tutti i casi in cui il giudice abbia accolto soloparzialmente il ricorso avverso l'atto impositivo senza, tuttavia,provvedere esso stesso a determinare l'imposta dovuta, ma limitandosi adefinire i criteri della corretta liquidazione, demandando quest'ultimaoperazione all'Ufficio. Nei casi in cui, per contro, dopo la sentenza non sianecessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell'imposta - peravere la sentenza rigettato interamente il ricorso avverso l'atto impositivoo per avere, in caso di accoglimento parziale di detto ricorso, provvedutoessa stessa a tale determinazione - il credito erariale potrà essere riscossonell'ammontare risultante dalla sentenza senza alcun termine didecadenza, ma solo nel rispetto del termine prescrizionale decennale,decorrente dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, risultantedall’art. 78 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131” (Cass., n. 26743/2024).1.12. Dalla sentenza impugnata emerge che la pronuncia n.783/2009 aveva individuato le passività da detrarre, nulla disponendosulla nuova determinazione dell’imposta, con la conseguenza dellanecessaria nuova attività dell’ufficio accertativa dell’ammontaredell’imposta e dei suoi accessori. Venendo in rilievo l’attività diaccertamento, andava verificato il rispetto del termine di decadenza dalpotere impositivo e non il termine di prescrizione, erroneamenteconsiderato dalla Commissione tributaria regionale.Numero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/20261.13. Risulta poi pacifico che il primo avviso di liquidazionedell’imposta è stato impugnato nel 1998 (ricorso n. 1746/1998 RG), percui il giudizio scontava l’applicazione del termine lungo di impugnazione(pari all’anno, con sospensione feriale di 46 giorni), essendo stato ilgiudizio introdotto anteriormente al 2009 (Cass., n. 6784/2012, che haaffermato “In materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l'art.327 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensidell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alleimpugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindiancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio diprimo grado sia anteriore a quella data.”; Cass., n. 14267/2015), sicché,essendo stata la sentenza n. 783/2009 depositata il 31 dicembre 2009,era passata in giudicato il 15 febbraio 2011, con la conseguenza che iltriennio previsto dall’art. 76, comma 2, lett. b), cit., andava a maturare il15 febbraio 2014. Nella fattispecie l’avviso di liquidazione è statonotificato il 13 febbraio 2014, entro il predetto termine decadenziale di treanni.2. Con il secondo motivo, le ricorrenti denunciano “inesistenzagiuridica dell’avviso di liquidazione delle imposte per carenza del poteredirigenziale del delegante”.Con la memoria illustrativa, le ricorrenti hanno rinunziato a talemotivo. Va dunque preso atto della rinunzia al motivo.3. Con il terzo motivo, in rubrica “Nullità dell’avviso di liquidazioneper carenza di motivazione circa la determinazione delle imposte ed ilcalcolo degli interessi”, le contribuenti denunciano il difetto di motivazionedell’avviso impugnato e l’errore nel computo degli interessi, conindividuazione della data di decorrenza al 7/4/1998. Osservano che ilcalcolo risulta in contrasto con il disposto di cui all’art. 37 del D. Lgs. n.346/1990 secondo il quale il pagamento dell’imposta, come liquidataNumero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/2026dall’Ufficio, dev’essere eseguito entro 90 giorni dalla data di notificazionedell’avviso di liquidazione; la decorrenza andava quindi fissata dopo 90giorni dal 13/02/2014, data della notifica dell’avviso di liquidazioneimpugnato, atteso che il primo avviso di liquidazione era stato annullatoed era quindi privo di effetti.Sotto diverso profilo, le contribuenti censurano la sentenza per “lamancata compensazione di somme corrisposte in eccesso”, a titolo diimposta ipotecaria, catastale e di bollo, contestando la motivazione resasul punto dalla sentenza gravata in quanto erronea e in contrasto con lenorme disciplinanti la materia.3.1. Il motivo è innanzitutto inammissibile nella parte in cui censurail difetto di motivazione e le (presunte) omissioni dell'avviso diliquidazione senza trascriverlo, o riassumerlo nei suoi contenuti, cosìcontravvenendo ai requisiti di contenuto-forma posti dall'art. 366 c.p.c.(Cass. n. 29093 del 13/11/2018; n. 34469 del 27/12/2019 – RV 656488 –01: n. 13358 del 20/5/2025 – RV 675063 - 01).3.2. Va, inoltre, rilevato che la carenza di motivazione dedotta nelricorso introduttivo del giudizio, secondo la prospettazione dellecontribuenti, riguardava esclusivamente “il calcolo effettuato per laimposta INVIM, che avrebbe dovuto descrivere gli immobili, le percentualidi rivalutazione applicate ai fini del valore su cui è applicata l’imposta. Nérisulta indicata la percentuale utilizzata ai fini della rivalutazione degliimmobili operata”. Il difetto di motivazione riferito ai profili relativi alcomputo degli interessi e ai corrispondenti criteri applicati, risulta inveceformulato solo a fondamento del ricorso in appello e del ricorso per lacassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale. È statoin proposito affermato da questa Corte: “Nel giudizio tributario èconfigurabile una domanda nuova, inammissibile in appello, quando ilcontribuente introduce una diversa "causa petendi", deducendo undifferente tema di indagine e di decisione idoneo ad alterare l'oggettoNumero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/2026sostanziale dell'azione e i termini della controversia, mentre ilcontribuente - che, nel primo grado, abbia comunque contestato in totol'an debeatur - è legittimato a sollevare col gravame una diversaprospettazione giuridica del medesimo "petitum" sulla non debenza deltributo.(Cass., n. 2058 del 19/01/2024, RV 670206 – 01). Ne conseguel’inammissibilità, sotto tale ulteriore aspetto, del motivo all’attenzione,formulato in violazione dell’art. 57, primo comma, d. Lgs. n. 546/1992.3.3. Quanto alla contestata – sin dal ricorso introduttivo -decorrenza degli interessi sull’importo dovuto a titolo di imposta disuccessione va osservato quanto segue.L’art. 37 del d. lgs. n. 346/1990, nella formulazione applicabileratione temporis, stabilisce al primo comma che il pagamento dell'impostaprincipale, dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli34 e 35 e dell'imposta suppletiva deve essere eseguito entro sessantagiorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione. Disponepoi il secondo comma che, dalla data di scadenza del termine di cui alcomma 1 decorrono gli interessi di mora nella misura del 4,50 per centoper ogni semestre compiuto.La norma individua chiaramente il termine di decorrenza degliinteressi, facendo riferimento alla data di scadenza del termine – previstodal primo comma - di sessanta giorni da quello in cui è stato notificatol’avviso di liquidazione.Nel caso di specie, il primo avviso di liquidazione era stato oggettodi parziale rettifica, limitatamente alla mancata deduzione della passività,ed era stato confermato nella restante parte, con la conseguenza chel’avviso successivo, in esecuzione della sentenza definitiva, ricalcolava ilcredito fiscale già determinato – ancorché in misura sovradimensionata –nei confronti delle contribuenti. Deve quindi ritenersi corretto,condividendosi la decisione dei giudici d’appello, il computo degli interessicon decorrenza dal 5 aprile 1998, decorsi 60 giorni dalla notifica del primoNumero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/2026avviso di liquidazione, data in cui l’imposta – nell’importo ricalcolato-avrebbe dovuto essere versata.3.4. Con riguardo, infine, al mancato riconoscimento – ai fini delrimborso e/o della compensazione - delle somme versate in eccedenza, ilcorrispondente profilo di censura, oltre che genericamente formulatosenza alcun riferimento alle disposizioni che si assumono violate, noncoglie nel segno.I giudici d’appello hanno invero ritenuto, in accoglimento del ricorsoincidentale dell’Agenzia delle Entrate, che le contribuenti non avesserodiritto al rimborso, non essendo stato rispettato il termine temporale – treanni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui èsorto il diritto al rimborso - previsto dall’art. 17, quinto comma, d.lgs. n.347/1990. Tale “ratio decidendi” non appare contestata con pertinenti especifici profili di doglianza, essendosi le ricorrenti limitate a generichededuzioni riferite all’erroneità della statuizione, senza formulare critichepuntuali e motivate e senza indicazioni specifiche in relazione alle normein concreto violate.5. Alla stregua delle riflessioni che precedono, il ricorso va dunquerigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio,liquidate nella misura di euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in dataNumero registro generale 30104/2022Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 12659/2026Data pubblicazione 05/05/202611.3.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12659/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris