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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12961/2026

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ersona del legale rappresentante pro tempore GabrieleSchiavone -nella legale qualità di general partner-, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di SonzioLivio, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 14976/2024Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 12961/2026Data pubblicazione 06/05/2026-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 318/2024depositata il 04/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], società di diritto scozzese, aveva convenuto ingiudizio, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse dichiarata lasimulazione -o in subordine l’inefficacia ex art.2901 c.c.- del contratto dicompravendita di un immobile in Panarea, intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] -venditore- e [OSCURATO:PERSONA] -acquirente-; con precedente scritturaprivata del 5.7.2006, non trascritta, [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso invendita lo stesso immobile a [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato comepromissaria acquirente in sua vece, ex art.1401 c.c., la società, ma nonera intervenuta la stipula del contratto definitivo perché preceduta dallacessione contestata.Costituitosi il contraddittorio, le domande di [OSCURATO:PERSONA] eranostate respinte dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e la Corted’appello di Messina aveva rigettato l’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad ununico motivo.Hanno depositato controricorso sia gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] -Livia,Letizia e [OSCURATO:PERSONA]-, sia [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] èrimasto intimato.Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per la sua decisione eper la fissazione dell’udienza di discussione.parti costituite hanno depositato in termini memorie illustrative.Numero registro generale 14976/2024Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 12961/2026Data pubblicazione 06/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONENon è stata depositata nel termine di cui all’art.369 c.p.c. la copianotificata della sentenza impugnata, nonostante la ricorrente dia atto nelricorso dell’intervenuta notificazione della stessa in data 17.4.2024; ilricorso per cassazione risulta essere stato notificato il 17.6.2024, oltre isessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza intervenuta il4.4.2024 enucleabile dall’art.325 c.p.c.Nella memoria depositata ex art.380 bis.1 c.p.c. il ricorrente noncontesta la mancata produzione della sentenza con la relata di notificaentro il termine di cui all’art.369 c.p.c. e la sua assenza nelle produzionioperate dalla controparte e nel fascicolo d’ufficio, ma rileva la necessità disuperare la conseguenza sanzionatoria dell’improcedibilità inconsiderazione del fatto che, se la notificazione della sentenza e la suadata non fossero state indicate nel ricorso, la Corte non avrebbe avutostrumenti di verifica sul punto e l’eventuale decadenza dal termine breve,pur se per ipotesi avvenuta nei fatti, non sarebbe stata rilevata e rilevabilese non in presenza dell’eccezione documentata del controricorrente.I rilievi di [OSCURATO:PERSONA] non possono essere condivisi.8.1.

Occorre ribadire, sul punto, il principio di diritto secondo cui Laprevisione –di cui all'art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2– dell'onere dideposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 dellastessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione dinotificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da partedella Corte di cassazione –a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi,non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicataformale– della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, ilquale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabilesoltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve.

Nell'ipotesi in cui ilricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenzaimpugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autenticaNumero registro generale 14976/2024Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 12961/2026Data pubblicazione 06/05/2026della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso percassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitarela declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzioneseparata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell'art. 372c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purché entro il termine di cuiall'art. 369 c.p.c., comma 1, … (così Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 9005del 16/04/2009; conf.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11376 del 11/05/2010;Cass.

Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 25070 del 10/12/2010; Cass. Sez. 3,Sentenza n. 1443 del 27/01/2015).Questa Corte è intervenuta ancora di recente, con l’ordinanza Cass.Sez.

Seconda n.28781/2024, sulla questione sub iudice, ricostruendonel’intero contesto e ribadendo pure l’impossibilità di utilizzare l’art.372c.p.c. per superare la necessità del rispetto del termine di cui all’art.369c.p.c. anche per la produzione della copia della sentenza notificata oggettodi impugnazione.Nella parte motiva del provvedimento richiamato si precisa che: Non è invocabile, per superare” l’orientamento interpretativo soprariportato, “il diverso principio affermato dalle Sezioni Unite di questaCorte, secondo cui “In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi lapossibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369,comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui ilricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica,ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchéprodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza ditrasmissione del fascicolo di ufficio” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 10648 del02/05/2017, Rv. 643945).

Né è sufficiente, per evitare la sanzionedell’improcedibilità prevista dalla norma, il deposito della mera istanza diacquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito, posto che, da unlato, la produzione della copia notificata della sentenza impugnatacostituisce onere della parte ricorrente, espressamente sanzionato dall'art.Numero registro generale 14976/2024Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 12961/2026Data pubblicazione 06/05/2026369, secondo comma, n. 2, c.p.c. con l’improcedibilità dell’impugnazione,e che, dall’altro lato, la copia notificata della sentenza conclusiva delgiudizio di merito non è contenuta, salvo casi eccezionali, nel fascicolo diufficio, avvenendo la notificazione della stessa in un momento successivoalla definizione del giudizio predetto (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.21386 del 15/09/2017, Rv. 645764; conf.

Cass. Sez. 1, Ordinanza n.14360 del 25/05/2021, Rv. 661397).In definitiva, va affermato (in continuità con Cass. Sez. 6 - 3,Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539) il seguente principio:“L'art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenzaimpugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenzache anche la mancanza di uno solo dei due documenti determinal'improcedibilità del ricorso.

Tale sanzione può essere evitata se il depositodel documento mancante avviene in un momento successivo, purché entroil termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; non,invece, quando il deposito avvenga oltre detto termine, in quantoconsentire il recupero dell'omissione mediante la produzione a tempoindeterminato con lo strumento dell'art. 372 c.p.c. vanificherebbe il sensodel duplice adempimento del meccanismo processuale.

La sanzionedell’improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sianella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perchépresente nel fascicolo d'ufficio acquisito su istanza della parte, senza che,però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attenderel'acquisizione.

Infine, l'improcedibilità non sussiste quando il ricorso percassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dallapubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve perl'impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica delprovvedimento impugnato”. … .Per le considerazioni svolte, è irrilevante il fatto che l’intervenutanotificazione della sentenza d’appello sia stata portata a conoscenza dellaNumero registro generale 14976/2024Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 12961/2026Data pubblicazione 06/05/2026Corte dallo stesso ricorrente, che ne ha dato atto nel ricorso, poiché sitratta di circostanza inidonea a contrastare l’operatività dell’art.369 c.p.c.,che è norma processuale non disponibile; si deve concludere pertanto nelsenso indicato dalla proposta di definizione accelerata, con declaratoria diimprocedibilità del ricorso.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché alpagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒ in favore dellacassa delle ammende (cfr.

S.U. n. 27195/2023).Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso econdanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di GerardSonzio, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna delledue parti (Faggionato ed eredi Sonzio) in € 5.500 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 eagli accessori di legge.

Condanna altresì [OSCURATO:PERSONA], ai sensidell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di Livia,Letizia e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], di una sommaNumero registro generale 14976/2024Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 12961/2026Data pubblicazione 06/05/2026ulteriore, pari ad € 2.500,00 per ognuna delle due parti (Faggionato ederedi Sonzio); nonché al pagamento della somma di euro 2.000,00 infavore della Cassa delle Ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 25.2.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ersona del legale rappresentante pro tempore GabrieleSchiavone -nella legale qualità di general partner-, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di SonzioLivio, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 14976/2024Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 12961/2026Data pubblicazione 06/05/2026-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 318/2024depositata il 04/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], società di diritto scozzese, aveva convenuto ingiudizio, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse dichiarata lasimulazione -o in subordine l’inefficacia ex art.2901 c.c.- del contratto dicompravendita di un immobile in Panarea, intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] -venditore- e [OSCURATO:PERSONA] -acquirente-; con precedente scritturaprivata del 5.7.2006, non trascritta, [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso invendita lo stesso immobile a [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato comepromissaria acquirente in sua vece, ex art.1401 c.c., la società, ma nonera intervenuta la stipula del contratto definitivo perché preceduta dallacessione contestata.Costituitosi il contraddittorio, le domande di [OSCURATO:PERSONA] eranostate respinte dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e la Corted’appello di Messina aveva rigettato l’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad ununico motivo.Hanno depositato controricorso sia gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] -Livia,Letizia e [OSCURATO:PERSONA]-, sia [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] èrimasto intimato.Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per la sua decisione eper la fissazione dell’udienza di discussione.parti costituite hanno depositato in termini memorie illustrative.Numero registro generale 14976/2024Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 12961/2026Data pubblicazione 06/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONENon è stata depositata nel termine di cui all’art.369 c.p.c. la copianotificata della sentenza impugnata, nonostante la ricorrente dia atto nelricorso dell’intervenuta notificazione della stessa in data 17.4.2024; ilricorso per cassazione risulta essere stato notificato il 17.6.2024, oltre isessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza intervenuta il4.4.2024 enucleabile dall’art.325 c.p.c.Nella memoria depositata ex art.380 bis.1 c.p.c. il ricorrente noncontesta la mancata produzione della sentenza con la relata di notificaentro il termine di cui all’art.369 c.p.c. e la sua assenza nelle produzionioperate dalla controparte e nel fascicolo d’ufficio, ma rileva la necessità disuperare la conseguenza sanzionatoria dell’improcedibilità inconsiderazione del fatto che, se la notificazione della sentenza e la suadata non fossero state indicate nel ricorso, la Corte non avrebbe avutostrumenti di verifica sul punto e l’eventuale decadenza dal termine breve,pur se per ipotesi avvenuta nei fatti, non sarebbe stata rilevata e rilevabilese non in presenza dell’eccezione documentata del controricorrente.I rilievi di [OSCURATO:PERSONA] non possono essere condivisi.8.1. Occorre ribadire, sul punto, il principio di diritto secondo cui Laprevisione –di cui all'art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2– dell'onere dideposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 dellastessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione dinotificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da partedella Corte di cassazione –a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi,non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicataformale– della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, ilquale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabilesoltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui ilricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenzaimpugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autenticaNumero registro generale 14976/2024Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 12961/2026Data pubblicazione 06/05/2026della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso percassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitarela declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzioneseparata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell'art. 372c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purché entro il termine di cuiall'art. 369 c.p.c., comma 1, … (così Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9005del 16/04/2009; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11376 del 11/05/2010;Cass. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 25070 del 10/12/2010; Cass. Sez. 3,Sentenza n. 1443 del 27/01/2015).Questa Corte è intervenuta ancora di recente, con l’ordinanza Cass.Sez. Seconda n.28781/2024, sulla questione sub iudice, ricostruendonel’intero contesto e ribadendo pure l’impossibilità di utilizzare l’art.372c.p.c. per superare la necessità del rispetto del termine di cui all’art.369c.p.c. anche per la produzione della copia della sentenza notificata oggettodi impugnazione.Nella parte motiva del provvedimento richiamato si precisa che: Non è invocabile, per superare” l’orientamento interpretativo soprariportato, “il diverso principio affermato dalle Sezioni Unite di questaCorte, secondo cui “In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi lapossibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369,comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui ilricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica,ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchéprodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza ditrasmissione del fascicolo di ufficio” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10648 del02/05/2017, Rv. 643945). Né è sufficiente, per evitare la sanzionedell’improcedibilità prevista dalla norma, il deposito della mera istanza diacquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito, posto che, da unlato, la produzione della copia notificata della sentenza impugnatacostituisce onere della parte ricorrente, espressamente sanzionato dall'art.Numero registro generale 14976/2024Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 12961/2026Data pubblicazione 06/05/2026369, secondo comma, n. 2, c.p.c. con l’improcedibilità dell’impugnazione,e che, dall’altro lato, la copia notificata della sentenza conclusiva delgiudizio di merito non è contenuta, salvo casi eccezionali, nel fascicolo diufficio, avvenendo la notificazione della stessa in un momento successivoalla definizione del giudizio predetto (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.21386 del 15/09/2017, Rv. 645764; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n.14360 del 25/05/2021, Rv. 661397).In definitiva, va affermato (in continuità con Cass. Sez. 6 - 3,Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539) il seguente principio:“L'art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenzaimpugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenzache anche la mancanza di uno solo dei due documenti determinal'improcedibilità del ricorso. Tale sanzione può essere evitata se il depositodel documento mancante avviene in un momento successivo, purché entroil termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; non,invece, quando il deposito avvenga oltre detto termine, in quantoconsentire il recupero dell'omissione mediante la produzione a tempoindeterminato con lo strumento dell'art. 372 c.p.c. vanificherebbe il sensodel duplice adempimento del meccanismo processuale. La sanzionedell’improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sianella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perchépresente nel fascicolo d'ufficio acquisito su istanza della parte, senza che,però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attenderel'acquisizione. Infine, l'improcedibilità non sussiste quando il ricorso percassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dallapubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve perl'impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica delprovvedimento impugnato”. … .Per le considerazioni svolte, è irrilevante il fatto che l’intervenutanotificazione della sentenza d’appello sia stata portata a conoscenza dellaNumero registro generale 14976/2024Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 12961/2026Data pubblicazione 06/05/2026Corte dallo stesso ricorrente, che ne ha dato atto nel ricorso, poiché sitratta di circostanza inidonea a contrastare l’operatività dell’art.369 c.p.c.,che è norma processuale non disponibile; si deve concludere pertanto nelsenso indicato dalla proposta di definizione accelerata, con declaratoria diimprocedibilità del ricorso.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché alpagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒ in favore dellacassa delle ammende (cfr. S.U. n. 27195/2023).Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso econdanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di GerardSonzio, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna delledue parti (Faggionato ed eredi Sonzio) in € 5.500 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 eagli accessori di legge. Condanna altresì [OSCURATO:PERSONA], ai sensidell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di Livia,Letizia e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], di una sommaNumero registro generale 14976/2024Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 12961/2026Data pubblicazione 06/05/2026ulteriore, pari ad € 2.500,00 per ognuna delle due parti (Faggionato ederedi Sonzio); nonché al pagamento della somma di euro 2.000,00 infavore della Cassa delle Ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 25.2.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso
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