CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 21369/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; rilevato che i ricorrenti lamentano che la Corte di appello di Salerno, quale giudice del rinvio, avrebbe dovuto prendere atto dell'intervenul:a prescrizione del reato giacché, avendo la Corte di cassazione annullato la sentenza di condanna in relazione all'esatta qualificazione giuridica della condotta illecita, non si sarebbe formato il c.d. «giudicato parziale», con conseguente necessità di prendere atto e dichiarare l'estinzione del reato maturata nella successiva fase di rinvio; che la doglianza è manifestamente infondata, giacché la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento (Sez. 5, n. 31269 del 14/09/2020), ha investito il giudice del rinvio non già in vista dell'esame del tema della qualificazione giuridica ma, piuttosto, per la concreta determinazione della pena conseguente all'esclusione della circostanza aggravante ex art. 625, n. 2, cod. pen., irrevocabilmente sancita; che, dunque, la Corte di cassazione, oltre a precisare espressamente (cfr. pagg. 1-3) che, alla data della decisione (il 14 settembre 2020), il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi non doveva ritenersi decorso in ragione dei periodi di sospensione analiticamente indicati, si è pronunziata definitivamente in ordine alla responsabilità degli imputati ed alla qualificazione giuridica della condotta loro ascritta, onde pertinente si palesa il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «L'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione» (Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050; Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792; Sez. 4, n. 2843 del 20/11/2008, dep. 2009, Talarico, Rv. 242494); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D (9,1e p