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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 22101/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38111/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 167, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 6, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 2333/2019 pubblicata in data 10/06/2019, n.r.g. 1043/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/07/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

OGGETTO: contratto a tempo determinato -termine finale nullo - conseguenze - società a totale partecipazione pubblica nazionale [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] dal 12/07/2007, con rapporto di lavoro ancora in essere alla data di deposito del ricorso di primo grado (08/10/2013), in virtù di vari contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e relative proroghe, tutti motivati con riferimento ad esigenze connesse alla convenzione stipulata dalla predetta società con il Ministero dell’ambiente e ai successivi atti integrativi.

In particolare i contratti di lavoro erano stati stipulati per i seguenti periodi: dal 12/07/2007 al 31/12/2009, dal 25/01/2010 al 31/12/2011, dal 07/02/2012 al 22/02/2013, dal 26/03/2013 al 31/07/2013, dal 04/09/2013 al 31/08/2014.

Assumeva l’illegittimità delle clausole relative al termine finale, sia per genericità della causale, sia per estraneità parziale delle mansioni svolte rispetto all’attività indicata nei contratti, sia, infine, per superamento del limite dei 36 mesi (di cui all’art. 5, co. 4 bis, d.lgs. n. 368/2001) alla data del 22/02/2013, a nulla rilevando la deroga a tale limite prevista dalla disciplina pattizia collettiva, inapplicabile alla fattispecie.

Deduceva infine di avere impugnato i termini finali con lettere del 29/04/2013 e del 23/09/2013.

Chiedeva pertanto la declaratoria di nullità del termine, nonché di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 12/07/2007 o, in subordine, dal 22/02/2013, e la condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria nella misura massima. 2.-Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA] eccepiva in via preliminare la decadenza per mancata impugnazione dei contratti anteriori agli ultimi due.

Contestava nel resto le domande ed eccepiva altresì che in ogni caso il diritto all’assunzione era preclusodalla propria natura di società in house. 3.-Il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande, dichiarava che fra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 24/12/2013, tuttora in corso, condannava la società a riammettere in servizio il ricorrente, nonché a pagargli l’indennità risarcitoria, che liquidava in misura pari a 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto. 4.- La Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, che confermava nel resto, rigettava la domanda di conversione dei rapporti di lavoro a termine in uno a tempo indeterminato, nonché di condanna alla riammissione in servizio.

Rigettava, infine, l’appello incidentale proposto dall’Intoci per censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva immotivatamente escluso dal computo dei 36 mesi i periodi lavorati nel corso dei contratti del 22/01/2010 (con relativa proroga) e del 03/02/2012, e quindi per chiedere che il superamento del predetto limite fosse dichiarato come avvenuto in data 26/03/2013, con conseguente decorrenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data (e non dal 24/12/2013, come invece deciso dal Tribunale).

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) è fondato il motivo di gravame relativo all’inapplicabilità della conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] in quanto organismo in house, atteso che questo è il principio di diritto affermato da Cass. n. 3621/2018 alla luce dell’art. 18 d.l. n. 112/2008 (conv. in L. n. 133/2008), nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009, norma che estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dall’art. 35 d.lgs. n. 165/2001, sicché va esclusa la portata innovativa dell’art. 19, co. 4, d.lgs. n. 175/2016, che, nel prevedere espressamente la nullità dei contratti stipulati in violazione delle predette procedure di reclutamento, ha solo reso esplicita una conseguenza già desumibile dall’ordinamento; b) la [OSCURATO:SOCIETA] è certamente una società in house , in quanto risulta costituita con decreto del Ministero del tesoro di concerto con quello del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 96/1993, è ricompresa nella definizione di organismo di diritto pubblico introdotta dall’art. 3, co. 26, d.lgs. n. 163/2006, è sottoposta dal Ministero dell’ambiente ad un controllo analogo a quello che il Ministero esercita sui propri servizi ed infine espleta le funzioni di “amministrazione aggiudicatrice”; c) va pure considerato che, nel caso in esame, l’illegittimità del termine si configura solo al superamento dei 36 mesi e quindi da data successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 78/2009, anche a voler considerare le date indicate dall’Intoci in primo grado ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e con l’appello incidentale ([OSCURATO:DATA_NASCITA]); d) per i contratti anteriori è maturata la decadenza dall’impugnazione. 5.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

Ha chiesto la rimessione della causa alle sezioni unite di questa [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. 7.-Con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] Presidente ha rigettato l’istanza di rimessione alle sezioni unite e ha disposto la restituzione del fascicolo a questa sezione lavoro. 8.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 19 d.l. n. 78/2009 (conv. in L. n. 102/2009), introduttivo del co. 2 bis nell’art. 18 d.l. n. 112/2008 (conv. in L. n. 133/2008), dell’art. 4, co. 12 bis, d.l. n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014), in relazione agli artt. 11 e 15 disp.prel.c.c., nonché degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 165/2001, per avere la Corte territoriale negato la convertibilità a tempo indeterminato dell’ultimo contratto a termine con scadenza al 31/08/2014, senza considerare comunque la parziale abrogazione dell’art. 18, co. 2 bis, cit. a decorrere dal 24/06/2014 ad opera dell’art. 4, co. 12 bis, d.l. n. 66/2014.

Invoca in tal senso un precedente di questa Corte (n. 10232/2019).

Il motivo è in parte fondato, con riguardo alla censura di falsa applicazione” dell’art. 18, co. 2 bis, d.l. n. 112/2008 (conv. in L. n. 133/2008), come introdotto dall’art. 19 d.l. n. 78/2009 (conv. in L. n. 102/2009).

Nella sua formulazione originaria l’art. 18 d.l. n. 112/2008, rubricato “Reclutamento del personale delle società pubbliche”, prevedeva:

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati”.

In virtù di questa originaria formulazione della norma, nel suo ambito applicativo rientravano tutte le società a partecipazione pubblica, a prescindere dalla dimensione nazionale o locale dell’ente pubblico titolare delle azioni della società.

Le uniche distinzioni rilevanti erano due: -fra società pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali e quelle che svolgono altre attività, -fra società a partecipazione pubblica totale e quelle a partecipazione pubblica di controllo.

Il co. 1^ era dunque riservato alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali.Dagli atti difensivi di [OSCURATO:SOCIETA] risulta che essa società non gestisce un servizio pubblico locale, bensì servizi di supporto al Ministero dell’ambiente.

A seguito della parziale novella dettata dall’art. 19 d.l. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009, è stato introdotto il co. 2 bis nell’art. 18 cit.del seguente tenore: “2bis.

Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica”.

Come si ricava dal chiaro testo letterale della norma, il co. 2 bis si applica soltanto alle società a partecipazione pubblica locale.Invece il capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA] è interamente del Ministero dell’ambiente, di cui costituisce una società c.d. in house, come dedotto fin dalla memoria difensiva di primo grado: quindi si è al cospetto di una partecipazione pubblica nazionale.

Ne consegue che non trova applicazione il co. 2 bis, erroneamente applicato, invece, dalla Corte territoriale, che ha proceduto ad un’errata sussunzione del caso concreto nell’ambito applicativo della predetta norma, invece inapplicabile.

L’ulteriore conseguenza è l’irrilevanza della modifica –pur invocata dal ricorrente –apportata al predetto co. 2 bis dell’art. 18 cit. dal l’art. 4, co. 12 bis, d.l. n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014):sia la norma modificante, sia la norma modificata si riferiscono pur sempre alle società a partecipazione pubblica “locale” (quindi non nazionale)e pertanto nel loro ambito applicativo non rientra la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], a seguito di tale modifica introdotta nell’anno 2014, il co. 2 bis dell’art. 18 cit. dispone pur sempre: “ 2 - bis.

Le aziende speciali, le istituzioni e le societàa partecipazione pubblica locale totale o di controllo siattengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso ilcontenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale … ”.

Dunque ai fini del caso in esame è rimasto immutato l’ambito applicativo della norma , in cui rientrano pur sempre le società a partecipazione pubblica “locale” e non nazionale(oltre alle “aziende speciali e alle istituzioni”). 2.-Con il secondo motivo, proposto espressamente in via gradata e ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 18, co. 1 e 2 bis, d.l. n. 112/2008 (conv. in L. n. 133/2008), nonché degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 165/2001, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile la disciplina dell’art. 18 a [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare con una prima censura si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che la non convertibilità del rapporto di lavoro a termine discenda dall’art. 18, co. 2 bis, d.l. n. 112/2008.

Tale censura è fondata alla luce di quanto osservato con riguardo al primo motivo: si è già detto che effettivamente tale co. 2 bis è inapplicabile al caso concreto.

Con la seconda censura (v. pag. 16 del ricorso) il ricorrente assume che non sarebbe applicabile neppure il co. 1 dell’art. 18, poiché questoè limitato a società che gestiscono servizi pubblici locali e tale non è [OSCURATO:SOCIETA].

Anche tale censura è fondata. [OSCURATO:SOCIETA] l’unica ragione per la quale la Corte territoriale ha ritenuto applicabile l’art. 18 è il fatto che [OSCURATO:SOCIETA] sia una società in house.

Ma, come sopra si è visto, questo è solo uno degli elementi costitutivi della fattispecie, essendo necessario l’ulteriore elemento della gestione di un servizio pubblico locale, nel caso di specie insussistente: [OSCURATO:SOCIETA] svolge servizi in favore del Ministero dell’ambiente.

3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 18, co. 2, d.l. n. 112/2008 conv in L. n. 133/2008, degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1418 c.c., a condizione che si ritenga che la Corte territorialeabbia ritenuto nullo il contratto di lavoro ai sensi dell’art. 18 co. 2 d.l. cit.

Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. a condizione che la Corte territoriale abbia escluso la convertibilità del rapporto di lavoro in applicazione dell’art. 18 co. 2 d.l. cit.

Lamenta che la Corte d’appello abbia applicato tale norma senza alcuna eccezione o domanda da parte di [OSCURATO:SOCIETA] in tal senso, sicché sarebbe incorsa in extrapetizione.Infine deduce che [OSCURATO:SOCIETA] non aveva formulato alcuna allegazione in fatto, né aveva offerto elementi probatori in ordine ad elementi di fatto necessari per applicare l’art. 18, co. 2 cit.

I due motiv i – da esami nare congiuntamente per la loro evidente connessione – sono inammissibil i , in quanto la condizione alla quale sono subordinatiè insussistente.

Dalla lettura della sentenza di appello non si evince affatto che la Corte territoriale abbia applicato l’art. 18, co. 2, d.l. cit.

Anzi, dal richiamo integrale compiuto dai Giudici di appello alla pronunzia di questa Corten. 3621/2018 (v. sentenza d’appello, pp. 8 ss.) e dal fatto che tale ultima sentenza si riferiva ad un caso relativo a società a partecipazione pubblica maggioritaria avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale (ARST –[OSCURATO:PERSONA] spa, quale società per azioni a partecipazione azionaria pubblica e privata, con il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, risultante dalla legge regionale Sardegna n. 21/2005) deve desumersi che in quel caso questa Corte abbia applicato il co. 2 bisdell’art. 18 cit.

Dal richiamo a quella pronunzia di legittimità deve dedursi, allora, che pure la Corte territoriale, nel caso in esame, abbia applicato il comma 2 bis dell’art. 18 cit., norma invece inapplicabile per le ragioni già dette.

4. Con il quinto motivo, propostoai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, co. 1, n. 4, 115, 116, co. 2, c.p.c., 118, co. 1, disp.att.c.p.c., e 111, co. 6, Cost., laddove l’assoluta incertezza della motivazione della sentenza d’appello configura – a suo dire – una motivazione meramente apparente, che si traduce in mancanza di motivazione.

Esso è assorbito.

5. E’ parimenti assorbito il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., con cui il ricorrente da un lato lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 18, co. 1, 2 e 2 bis, d.l. n. 112/2008 (conv. in L. n. 133/2008), degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1418 c.c., nonché degli artt. 19 d.lgs. n. 175/2016e 4, co. 13, d.l. n. 95/2012, conv. in L. n. 156/2012, laddove la Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità formatasi sull’art. 18 d.l. n. 112 cit.; dall’altro ripropone la sua tesi –sostenuta nei gradi di merito – secondo cui l’a rt. 18 cit. sarebbe norma di comportamento e non di validità, sicché la sua violazione non inficerebbe la validità del contratto di lavoro. 6.-Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito.

Dell’art. 18 d.l. cit., l’unico comma applicabile a [OSCURATO:SOCIETA] è il secondo, che impone alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo l’adozione di provvedimenti con cui stabilire “criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità”.

La ratiocomplessiva dell’art. 18 è quella di imporre al reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica ben precisi limiti, la cui violazione comporta la nullità del contratto di lavoro, trattandosi di norma imperativa perché volta a tutelare l’interesse pubblico all’equilibrio di alcune poste di spesa pubblica, comunque coinvolta visto che l’azionista (unico o di maggioranza o di controllo) è un ente pubblico.

In applicazione del comma secondo, dunque, la “conversione” del rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato è possibile solo a condizione che anche l’assunzione a termine sia avvenuta nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.

Vanno allora affrontati in via preliminare due problemi connessi: a) se , a tali fini, sia pur sempre necessario il concorso pubblico a pena di nullità del contratto di lavoro, o se invece sia sufficiente qualunque procedura selettiva pubblica che assicuri “trasparenza ed imparzialità” delle valutazioni e, quindi, dell’assunzione; b) una volta ammesso che sia sufficiente una procedura selettiva pubblica che abbia tali caratteri, se la sua mancanza costituisca fatto impeditivo e dunque oggetto di “eccezione” che la società datrice di lavoro ha l’onere di sollevare e dimostrare, oppure se la sua esistenza rappresenti un elemento costitutivo del diritto alla conversione del rapporto di lavoro con termine finale nullo, che il lavoratore allora ha l’onere di prospettare e dimostrare.

Con riguardo al problema sub a), la precisa distinzione fra i commi primo e secondo dell’art. 18 cit. induce a ritenere che il “vincolo” posto dal comma secondo sia meno stringente di quello posto dal comma primo.

Pertanto le società pubbliche di cui al comma secondo possono assumere anche senza concorsopubblico, purché adottino procedure selettive che comunque diano garanzia di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.

Con riguardo al problema sub b), va evidenziato che la norma rappresenta una manifestaderoga al regime generale della “conversione” di un termine finale nullo, tipic a del lavoro subordinato privato.

Ed allora, in quanto eccezione, deve essere sollevata e dimostrata da chi l’invoca (art.2697 c.c.), nel caso di specie da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] era quest’ultima società a dover eccepire prima e dimostrare poi che l’assunzione a termine dell’odierno ricorrente era avvenuta senza alcuna procedura selettiva, ovvero senza alcun criterio o modalità idonei ad assicurare trasparenza, pubblicità ed imparzialità.

Tale onere non è stato adempiuto.

Ovviamente, trattandosi di un fatto negativo, sarebbe stato necessario allegare e dimostrare il corrispondente fatto positivo.

Al riguardo questa Corte ha affermato che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce l’impedimento, la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fattinegativi", in quanto la negatività deifatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi diprova, riconducibile all'art. 24 Cost.

Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di unfatto non avvenuto, la relativaprova può essere data mediante dimostrazione di uno specificofatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi ilfatto negativo (Cass. ord. n . 8018/2021; Cass. n. 9099/2012).

Pertanto, in difetto di quelle allegazioni e prove,il cui onere gravava su [OSCURATO:SOCIETA], torna ad essere applicabile il regime generale del lavoro subordinato privato,considerata altresì la natura privatistica dei rapporti di lavoro subordinato che si instaurano alle dipendenze della predetta società (in termini Cass. n. 36944/2021).Secondo tale regime, la nullità della clausola relativa al termine finale comporta la “conversione” in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rectiusvitiatur sed non vitiat. [OSCURATO:SOCIETA], la nullità parziale della clausola relativa al termine finale fa venir meno solo quest’ultimo (art. 1419 c.c.) e, pertanto, il rapporto di lavoro subordinato deve ritenersi instaurato ab originea tempo indeterminato.

Con riguardo alla decorrenza di tale effetto, va accolta l’eccezione sollevata con il controricorso da [OSCURATO:SOCIETA], secondo cui si è formato il giudicato interno sul superamento del limite dei 36 mesi quale ragione della “conversione” ( con conseguente nullità del termine finale) in data 24/12/2013, come affermato dalla Corte territoriale (che ha confermato la decisione del Tribunale circa l’illegittimità del termine finale alla predetta data), con decisione non impugnatasul punto dal ricorrente per cassazione. 7.- Atteso l’esito co mplessivo del giudizio, le spese seguono la soccombenza per due terzi, liquidati come in dispositivo, mentre va compensato il residuo terzo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo; dichiara inammissibili il terzo ed il quarto e assorbiti il quinto ed il sesto; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,dichiara la nullità del termine finale e la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 24/12/2013 ; ordina a [OSCURATO:SOCIETA] di riammettere conseguentemente [OSCURATO:PERSONA] in servizio con l’inquadramento posseduto alla predetta data; condanna [OSCURATO:SOCIETA] a rimborsare al ricorrente le spese di tutti i gradi di giudizio per due terzi, liquidati per il primo grado in euro 4.000,00, per il secondo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38111/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 167, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 6, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 2333/2019 pubblicata in data 10/06/2019, n.r.g. 1043/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/07/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. OGGETTO: contratto a tempo determinato -termine finale nullo - conseguenze - società a totale partecipazione pubblica nazionale [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] dal 12/07/2007, con rapporto di lavoro ancora in essere alla data di deposito del ricorso di primo grado (08/10/2013), in virtù di vari contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e relative proroghe, tutti motivati con riferimento ad esigenze connesse alla convenzione stipulata dalla predetta società con il Ministero dell’ambiente e ai successivi atti integrativi. In particolare i contratti di lavoro erano stati stipulati per i seguenti periodi: dal 12/07/2007 al 31/12/2009, dal 25/01/2010 al 31/12/2011, dal 07/02/2012 al 22/02/2013, dal 26/03/2013 al 31/07/2013, dal 04/09/2013 al 31/08/2014. Assumeva l’illegittimità delle clausole relative al termine finale, sia per genericità della causale, sia per estraneità parziale delle mansioni svolte rispetto all’attività indicata nei contratti, sia, infine, per superamento del limite dei 36 mesi (di cui all’art. 5, co. 4 bis, d.lgs. n. 368/2001) alla data del 22/02/2013, a nulla rilevando la deroga a tale limite prevista dalla disciplina pattizia collettiva, inapplicabile alla fattispecie. Deduceva infine di avere impugnato i termini finali con lettere del 29/04/2013 e del 23/09/2013. Chiedeva pertanto la declaratoria di nullità del termine, nonché di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 12/07/2007 o, in subordine, dal 22/02/2013, e la condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria nella misura massima. 2.-Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA] eccepiva in via preliminare la decadenza per mancata impugnazione dei contratti anteriori agli ultimi due. Contestava nel resto le domande ed eccepiva altresì che in ogni caso il diritto all’assunzione era preclusodalla propria natura di società in house. 3.-Il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande, dichiarava che fra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 24/12/2013, tuttora in corso, condannava la società a riammettere in servizio il ricorrente, nonché a pagargli l’indennità risarcitoria, che liquidava in misura pari a 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto. 4.- La Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, che confermava nel resto, rigettava la domanda di conversione dei rapporti di lavoro a termine in uno a tempo indeterminato, nonché di condanna alla riammissione in servizio. Rigettava, infine, l’appello incidentale proposto dall’Intoci per censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva immotivatamente escluso dal computo dei 36 mesi i periodi lavorati nel corso dei contratti del 22/01/2010 (con relativa proroga) e del 03/02/2012, e quindi per chiedere che il superamento del predetto limite fosse dichiarato come avvenuto in data 26/03/2013, con conseguente decorrenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data (e non dal 24/12/2013, come invece deciso dal Tribunale). Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) è fondato il motivo di gravame relativo all’inapplicabilità della conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] in quanto organismo in house, atteso che questo è il principio di diritto affermato da Cass. n. 3621/2018 alla luce dell’art. 18 d.l. n. 112/2008 (conv. in L. n. 133/2008), nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009, norma che estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dall’art. 35 d.lgs. n. 165/2001, sicché va esclusa la portata innovativa dell’art. 19, co. 4, d.lgs. n. 175/2016, che, nel prevedere espressamente la nullità dei contratti stipulati in violazione delle predette procedure di reclutamento, ha solo reso esplicita una conseguenza già desumibile dall’ordinamento; b) la [OSCURATO:SOCIETA] è certamente una società in house , in quanto risulta costituita con decreto del Ministero del tesoro di concerto con quello del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 96/1993, è ricompresa nella definizione di organismo di diritto pubblico introdotta dall’art. 3, co. 26, d.lgs. n. 163/2006, è sottoposta dal Ministero dell’ambiente ad un controllo analogo a quello che il Ministero esercita sui propri servizi ed infine espleta le funzioni di “amministrazione aggiudicatrice”; c) va pure considerato che, nel caso in esame, l’illegittimità del termine si configura solo al superamento dei 36 mesi e quindi da data successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 78/2009, anche a voler considerare le date indicate dall’Intoci in primo grado ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e con l’appello incidentale ([OSCURATO:DATA_NASCITA]); d) per i contratti anteriori è maturata la decadenza dall’impugnazione. 5.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Ha chiesto la rimessione della causa alle sezioni unite di questa [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. 7.-Con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] Presidente ha rigettato l’istanza di rimessione alle sezioni unite e ha disposto la restituzione del fascicolo a questa sezione lavoro. 8.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 19 d.l. n. 78/2009 (conv. in L. n. 102/2009), introduttivo del co. 2 bis nell’art. 18 d.l. n. 112/2008 (conv. in L. n. 133/2008), dell’art. 4, co. 12 bis, d.l. n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014), in relazione agli artt. 11 e 15 disp.prel.c.c., nonché degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 165/2001, per avere la Corte territoriale negato la convertibilità a tempo indeterminato dell’ultimo contratto a termine con scadenza al 31/08/2014, senza considerare comunque la parziale abrogazione dell’art. 18, co. 2 bis, cit. a decorrere dal 24/06/2014 ad opera dell’art. 4, co. 12 bis, d.l. n. 66/2014. Invoca in tal senso un precedente di questa Corte (n. 10232/2019). Il motivo è in parte fondato, con riguardo alla censura di falsa applicazione” dell’art. 18, co. 2 bis, d.l. n. 112/2008 (conv. in L. n. 133/2008), come introdotto dall’art. 19 d.l. n. 78/2009 (conv. in L. n. 102/2009). Nella sua formulazione originaria l’art. 18 d.l. n. 112/2008, rubricato “Reclutamento del personale delle società pubbliche”, prevedeva: 1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati”. In virtù di questa originaria formulazione della norma, nel suo ambito applicativo rientravano tutte le società a partecipazione pubblica, a prescindere dalla dimensione nazionale o locale dell’ente pubblico titolare delle azioni della società. Le uniche distinzioni rilevanti erano due: -fra società pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali e quelle che svolgono altre attività, -fra società a partecipazione pubblica totale e quelle a partecipazione pubblica di controllo. Il co. 1^ era dunque riservato alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali.Dagli atti difensivi di [OSCURATO:SOCIETA] risulta che essa società non gestisce un servizio pubblico locale, bensì servizi di supporto al Ministero dell’ambiente. A seguito della parziale novella dettata dall’art. 19 d.l. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009, è stato introdotto il co. 2 bis nell’art. 18 cit.del seguente tenore: “2bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica”. Come si ricava dal chiaro testo letterale della norma, il co. 2 bis si applica soltanto alle società a partecipazione pubblica locale.Invece il capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA] è interamente del Ministero dell’ambiente, di cui costituisce una società c.d. in house, come dedotto fin dalla memoria difensiva di primo grado: quindi si è al cospetto di una partecipazione pubblica nazionale. Ne consegue che non trova applicazione il co. 2 bis, erroneamente applicato, invece, dalla Corte territoriale, che ha proceduto ad un’errata sussunzione del caso concreto nell’ambito applicativo della predetta norma, invece inapplicabile. L’ulteriore conseguenza è l’irrilevanza della modifica –pur invocata dal ricorrente –apportata al predetto co. 2 bis dell’art. 18 cit. dal l’art. 4, co. 12 bis, d.l. n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014):sia la norma modificante, sia la norma modificata si riferiscono pur sempre alle società a partecipazione pubblica “locale” (quindi non nazionale)e pertanto nel loro ambito applicativo non rientra la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], a seguito di tale modifica introdotta nell’anno 2014, il co. 2 bis dell’art. 18 cit. dispone pur sempre: “ 2 - bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le societàa partecipazione pubblica locale totale o di controllo siattengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso ilcontenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale … ”. Dunque ai fini del caso in esame è rimasto immutato l’ambito applicativo della norma , in cui rientrano pur sempre le società a partecipazione pubblica “locale” e non nazionale(oltre alle “aziende speciali e alle istituzioni”). 2.-Con il secondo motivo, proposto espressamente in via gradata e ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 18, co. 1 e 2 bis, d.l. n. 112/2008 (conv. in L. n. 133/2008), nonché degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 165/2001, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile la disciplina dell’art. 18 a [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare con una prima censura si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che la non convertibilità del rapporto di lavoro a termine discenda dall’art. 18, co. 2 bis, d.l. n. 112/2008. Tale censura è fondata alla luce di quanto osservato con riguardo al primo motivo: si è già detto che effettivamente tale co. 2 bis è inapplicabile al caso concreto. Con la seconda censura (v. pag. 16 del ricorso) il ricorrente assume che non sarebbe applicabile neppure il co. 1 dell’art. 18, poiché questoè limitato a società che gestiscono servizi pubblici locali e tale non è [OSCURATO:SOCIETA]. Anche tale censura è fondata. [OSCURATO:SOCIETA] l’unica ragione per la quale la Corte territoriale ha ritenuto applicabile l’art. 18 è il fatto che [OSCURATO:SOCIETA] sia una società in house. Ma, come sopra si è visto, questo è solo uno degli elementi costitutivi della fattispecie, essendo necessario l’ulteriore elemento della gestione di un servizio pubblico locale, nel caso di specie insussistente: [OSCURATO:SOCIETA] svolge servizi in favore del Ministero dell’ambiente. 3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 18, co. 2, d.l. n. 112/2008 conv in L. n. 133/2008, degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1418 c.c., a condizione che si ritenga che la Corte territorialeabbia ritenuto nullo il contratto di lavoro ai sensi dell’art. 18 co. 2 d.l. cit. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. a condizione che la Corte territoriale abbia escluso la convertibilità del rapporto di lavoro in applicazione dell’art. 18 co. 2 d.l. cit. Lamenta che la Corte d’appello abbia applicato tale norma senza alcuna eccezione o domanda da parte di [OSCURATO:SOCIETA] in tal senso, sicché sarebbe incorsa in extrapetizione.Infine deduce che [OSCURATO:SOCIETA] non aveva formulato alcuna allegazione in fatto, né aveva offerto elementi probatori in ordine ad elementi di fatto necessari per applicare l’art. 18, co. 2 cit. I due motiv i – da esami nare congiuntamente per la loro evidente connessione – sono inammissibil i , in quanto la condizione alla quale sono subordinatiè insussistente. Dalla lettura della sentenza di appello non si evince affatto che la Corte territoriale abbia applicato l’art. 18, co. 2, d.l. cit. Anzi, dal richiamo integrale compiuto dai Giudici di appello alla pronunzia di questa Corten. 3621/2018 (v. sentenza d’appello, pp. 8 ss.) e dal fatto che tale ultima sentenza si riferiva ad un caso relativo a società a partecipazione pubblica maggioritaria avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale (ARST –[OSCURATO:PERSONA] spa, quale società per azioni a partecipazione azionaria pubblica e privata, con il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, risultante dalla legge regionale Sardegna n. 21/2005) deve desumersi che in quel caso questa Corte abbia applicato il co. 2 bisdell’art. 18 cit. Dal richiamo a quella pronunzia di legittimità deve dedursi, allora, che pure la Corte territoriale, nel caso in esame, abbia applicato il comma 2 bis dell’art. 18 cit., norma invece inapplicabile per le ragioni già dette. 4. Con il quinto motivo, propostoai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, co. 1, n. 4, 115, 116, co. 2, c.p.c., 118, co. 1, disp.att.c.p.c., e 111, co. 6, Cost., laddove l’assoluta incertezza della motivazione della sentenza d’appello configura – a suo dire – una motivazione meramente apparente, che si traduce in mancanza di motivazione. Esso è assorbito. 5. E’ parimenti assorbito il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., con cui il ricorrente da un lato lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 18, co. 1, 2 e 2 bis, d.l. n. 112/2008 (conv. in L. n. 133/2008), degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1418 c.c., nonché degli artt. 19 d.lgs. n. 175/2016e 4, co. 13, d.l. n. 95/2012, conv. in L. n. 156/2012, laddove la Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità formatasi sull’art. 18 d.l. n. 112 cit.; dall’altro ripropone la sua tesi –sostenuta nei gradi di merito – secondo cui l’a rt. 18 cit. sarebbe norma di comportamento e non di validità, sicché la sua violazione non inficerebbe la validità del contratto di lavoro. 6.-Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito. Dell’art. 18 d.l. cit., l’unico comma applicabile a [OSCURATO:SOCIETA] è il secondo, che impone alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo l’adozione di provvedimenti con cui stabilire “criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità”. La ratiocomplessiva dell’art. 18 è quella di imporre al reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica ben precisi limiti, la cui violazione comporta la nullità del contratto di lavoro, trattandosi di norma imperativa perché volta a tutelare l’interesse pubblico all’equilibrio di alcune poste di spesa pubblica, comunque coinvolta visto che l’azionista (unico o di maggioranza o di controllo) è un ente pubblico. In applicazione del comma secondo, dunque, la “conversione” del rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato è possibile solo a condizione che anche l’assunzione a termine sia avvenuta nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. Vanno allora affrontati in via preliminare due problemi connessi: a) se , a tali fini, sia pur sempre necessario il concorso pubblico a pena di nullità del contratto di lavoro, o se invece sia sufficiente qualunque procedura selettiva pubblica che assicuri “trasparenza ed imparzialità” delle valutazioni e, quindi, dell’assunzione; b) una volta ammesso che sia sufficiente una procedura selettiva pubblica che abbia tali caratteri, se la sua mancanza costituisca fatto impeditivo e dunque oggetto di “eccezione” che la società datrice di lavoro ha l’onere di sollevare e dimostrare, oppure se la sua esistenza rappresenti un elemento costitutivo del diritto alla conversione del rapporto di lavoro con termine finale nullo, che il lavoratore allora ha l’onere di prospettare e dimostrare. Con riguardo al problema sub a), la precisa distinzione fra i commi primo e secondo dell’art. 18 cit. induce a ritenere che il “vincolo” posto dal comma secondo sia meno stringente di quello posto dal comma primo. Pertanto le società pubbliche di cui al comma secondo possono assumere anche senza concorsopubblico, purché adottino procedure selettive che comunque diano garanzia di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. Con riguardo al problema sub b), va evidenziato che la norma rappresenta una manifestaderoga al regime generale della “conversione” di un termine finale nullo, tipic a del lavoro subordinato privato. Ed allora, in quanto eccezione, deve essere sollevata e dimostrata da chi l’invoca (art.2697 c.c.), nel caso di specie da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] era quest’ultima società a dover eccepire prima e dimostrare poi che l’assunzione a termine dell’odierno ricorrente era avvenuta senza alcuna procedura selettiva, ovvero senza alcun criterio o modalità idonei ad assicurare trasparenza, pubblicità ed imparzialità. Tale onere non è stato adempiuto. Ovviamente, trattandosi di un fatto negativo, sarebbe stato necessario allegare e dimostrare il corrispondente fatto positivo. Al riguardo questa Corte ha affermato che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce l’impedimento, la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fattinegativi", in quanto la negatività deifatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi diprova, riconducibile all'art. 24 Cost. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di unfatto non avvenuto, la relativaprova può essere data mediante dimostrazione di uno specificofatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi ilfatto negativo (Cass. ord. n . 8018/2021; Cass. n. 9099/2012). Pertanto, in difetto di quelle allegazioni e prove,il cui onere gravava su [OSCURATO:SOCIETA], torna ad essere applicabile il regime generale del lavoro subordinato privato,considerata altresì la natura privatistica dei rapporti di lavoro subordinato che si instaurano alle dipendenze della predetta società (in termini Cass. n. 36944/2021).Secondo tale regime, la nullità della clausola relativa al termine finale comporta la “conversione” in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rectiusvitiatur sed non vitiat. [OSCURATO:SOCIETA], la nullità parziale della clausola relativa al termine finale fa venir meno solo quest’ultimo (art. 1419 c.c.) e, pertanto, il rapporto di lavoro subordinato deve ritenersi instaurato ab originea tempo indeterminato. Con riguardo alla decorrenza di tale effetto, va accolta l’eccezione sollevata con il controricorso da [OSCURATO:SOCIETA], secondo cui si è formato il giudicato interno sul superamento del limite dei 36 mesi quale ragione della “conversione” ( con conseguente nullità del termine finale) in data 24/12/2013, come affermato dalla Corte territoriale (che ha confermato la decisione del Tribunale circa l’illegittimità del termine finale alla predetta data), con decisione non impugnatasul punto dal ricorrente per cassazione. 7.- Atteso l’esito co mplessivo del giudizio, le spese seguono la soccombenza per due terzi, liquidati come in dispositivo, mentre va compensato il residuo terzo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo; dichiara inammissibili il terzo ed il quarto e assorbiti il quinto ed il sesto; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,dichiara la nullità del termine finale e la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 24/12/2013 ; ordina a [OSCURATO:SOCIETA] di riammettere conseguentemente [OSCURATO:PERSONA] in servizio con l’inquadramento posseduto alla predetta data; condanna [OSCURATO:SOCIETA] a rimborsare al ricorrente le spese di tutti i gradi di giudizio per due terzi, liquidati per il primo grado in euro 4.000,00, per il secondo