CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2021
Cassazione n. 36281/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 30/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 44, lett. b), DPR n. 380 del 2001, commesso in Marano di Napoli il 14/06/2016. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla affermazione della propria responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Il motivo è inammissibile. L'imputata risponde del reato a lei ascritto per aver realizzato, in assenza di permesso di costruire, una villetta estesa 100 metri quadrati, con recinzione in muratura e cancelli di accesso carraio e pedonale. L'unico motivo (che abbraccia indistintamente questioni relative alla propria responsabilità, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., all'entità della pena inflitta) si avvale dell'illustrazione del contenuto delle prove delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento. Peraltro, la ricorrente deduce solo la violazione di legge, ma la necessità di supportare le proprie ragioni ricostruendo (o meglio, ipotizzando) i fatti in termini diversi da quelli che risultano dalla lettura della sentenza impugnata tradisce, in realtà, l'intenzione di denunciare il malgoverno delle prove che costituisce un tipico vizio di motivazione la cui declinazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà) non è specificamente dedotta dalla ricorrente, né può essere ricavata dalla Corte di cassazione dalla lettura del ricorso. Tanto basta per ritenere inammissibile il ricorso, siccome inidoneo a costituire un valido rapporto di impugnazione. In ogni caso: - la responsabilità dell'imputata è stata correttamente ed insindacabilmente desunta dalla proprietà dell'area di sedinne dell'opera abusiva e dal fatto che ella vi dimorava stabilmente; l'ipotesi alternativa che abbia potuto abitarvi dopo che altri avevano già costruito la villetta è decisamente fantasiosa ed avrebbe comunque richiesto accertamenti di fatto che era onere dell'imputata sollecitare (e dimostrare) in sede di merito così che tale tesi non può essere proposta in questa sede; - la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è stata correttamente motivata con le dimensioni dell'opera abusiva che escludono l'esiguità del danno al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice; - la pena irrogata (10 giorni di arresto e 4.000,00 euro di ammenda) è prossima al minimo edittale e non può essere sindacata denunziandone la iniquità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugn 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2021 Il