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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 20634/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27060-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l’asserito procuratore “ad negotia”, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FIORINA, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Fornaci 38, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ALBERICI, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] SOAVE; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , in persona del l egale rappresentante “ pro tempore ” , Elena FORNARI, elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana 38, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] PANARITI, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] GERI; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Inammissibilità del ricorso R.G.N.27060/2021 Cron.

Rep.

Ud.06/03/2024 Adunanza camerale Avversola sentenza n. 646/2021 d ella Corte d’appello di B ologna , depositata il 26/04/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 646/21, del 26 aprile2021, della Corte d’appello di Bologna, che – nel respinge re il gravame dalla medesima proposta, nella sua qualità di società incorporante [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].(d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”) avverso la sentenza n. 781/16, del 28 giugno 2016, del Tribunale di Ravenna – ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a titolo di risarcimento danni, la somma di € 303.886,08, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dall’esborso.

2. Riferi sce , in punto di fatto, l’odierna ricorrente che [OSCURATO:PERSONA], società esercente attività di locazione di veicoli senza conducente, il cui intero parco auto, per l’anno 2010, era assicurato dalla società [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio quest’ultima, dopo aver espletato procedura di accertamento tecnico preventivo.

In particolare, l’iniziativa assunta dall’allora attrice – sul presupposto che il 23 novembre 2010 [OSCURATO:PERSONA] aveva dato disdetta dal contratto di assicurazione –mirava a ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata ricezione degli attestati di rischio assicurativi relativi ai veicoli del proprio parco auto, per un importo di € 373.006,08, oltre ad € 9.479,20 quale spesa sostenuta per la procedura di mediazione obbligatoria, trattandosi di materia assicurativa.

Costituitasi in giudizio, la convenuta resisteva all’avversaria domanda, deducendo, in particolare, la mancata prova dell’esistenza del danno, non potendo lo stesso desumersi dalla semplice operazione aritmetica tesa ad evidenziare la differenza tra quanto versato nel 2010 da [OSCURATO:PERSONA] per assicurare il proprio parco auto, e quanto da essa corrisposto, invece, per l’anno 2011.

In ogni caso, la causa del lamentato danno – secondo la convenuta – era, comunque, da rinvenirsi unicamente nell’inerzia e negligenza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale, sebbene le fosse noto, fin dal 23 novembre 2010, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva intenzione di riassicurare il parco auto, nulla aveva fatto per provvedere in tempo utile alla conclusione di un nuovo contratto.

In via di subordine, la convenuta chiedeva di accertare che il ritardo nella consegna degli attestati di rischio non era ad essa ascrivibile, essendosi la medesima avvalsa, a tal scopo, dell’opera di terzi.

Il primo giudice, tuttavia, accoglieva la domanda risarcitoria, reputando irrilevante che [OSCURATO:PERSONA] fosse avvalsa di altra societàper la materiale consegna degli attestati di rischio, poiché la convenuta era il solo soggetto tenuto ad un corretto adempimento dell’obbligazione nei confronti dell’attrice [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], secondo il Tribunale ravennate, le risultanze della consulenza tecnica avevano dimostrato la necessità dell’esibizione – al nuovo assicuratore – del certificato di rischio rilasciato da quello precedente, in modo da consentire alla nuova compagnia la verifica consultando la banca dati, dovendo, altrimenti, applicarsi la classe di merito 18, ossia la più alta e più costosa.Esperito gravame, come detto dall’incorporante [OSCURATO:PERSONA], il giudice d’appello lo respingeva. 3.Avverso la sentenza della Corte felsinea ha proposto ricorso per cassazioneUnipolsai [OSCURATO:SOCIETA], sulla base – come detto – di due motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ., in relazione agli artt. 132 e 134 del codice delle assicurazioni, con riferimento all’art. 8, comma 3, del regolamento Isvap 4/2006.

Assume la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe dovuto vagliare la condotta del danneggiato sotto il profilo del potenziale concorso di colpa e della conseguente limitazione dell’obbligo risarcitorio, ex art. 1227, comma 1, cod. civ.

Viene lamentato, in particolare, il mancato esame del concorso omissivo del danneggiato, pur puntualmente eccepito dall’alloraconvenuta, atteso che il giudice di merito non doveva limitarsi a vagliare soltanto il comportamento coevo o successivo all’inadempimento per ritardata consegna delle attestazioni di rischio, ma anche il contegno antecedente assunto da [OSCURATO:PERSONA].

Essa, infatti, a fronte della comunicazione di disdetta datata 23 novembre 2010, lungi dal ritenere la stessa una mera formalità, ciò che –si assume – ha fatto colposamente, anziché rimanere inerte in attesa di una quotazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto avanzare il diritto alla riclassificazione del contratto, nei tre mesi successivi, come previsto dall’art. 8, comma 3, del Reg.

Isvap n. 4/2006.

In forza di tale previsione, infatti, la consegna dell’attestato di rischio – in caso di impossibilità – va effettuata entro tre mesi dalla stipula del contratto assicurativo, con inquadramento nella classe di merito discendente da quanto attestato nel certificato e, quindi, in quella più vantaggiosa per l’assicurato.

L’impresa assicuratrice, pertanto, ha – in tal caso – l’obbligo di ricalcolare l’eventuale differenza di premio risultante a credito, con rimborso a favore della parte contraente entro la data di scadenza del contratto.

3.2. I l secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ.

Si censura la statuizione del giudice di appello anche in relazione alla ritenuta prova del danno, giacché [OSCURATO:PERSONA] –secondo la ricorrente – non ha “né allegato né provato quale spesa avrebbe sostenuto se, a parità di numero e categoria di veicoli, si fosse attivata diligentemente rivolgendosi alla stessa [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., avvalendosi dell’obbligo a contrarre ex art. 132 cod. ass.”, ovvero se, “assicurando il proprio parco auto in classe peggiorativa” con terzi, avesse “poi chiesto il riallineamento del premio”, ex art. 8, comma 3, Reg.

Isvap n. 4/2006.

Sottolinea, infatti, la ricorrente che l’onere della prova, in ordine al danno ed alla sua entità, “grava sempre sul danneggiato”, sicché “detta disposizione speciale consente il ricorso all’equità ed alle presunzioni solo per la liquidazione del danno, ma non anche per la prova dell’entità del danno, che grava sempre sulla parte danneggiata”.

Per contro, la Corte d’appello di Bologna, avrebbe “costruito il proprio ragionamento giuridico nel voler far automaticamente discendere da un fatto noto, ovvero il ritardo nella consegna degli attestati di rischio, un fatto ignoto ed incerto, ovvero il danno emergente per gli esborsi sostenuti nell’assicurare il parco auto, senza alcuna motivazione in merito all’esistenza di un nesso di causalità diretto ed immediato fra quest’ultimo e l’inadempimento” di [OSCURATO:PERSONA].Il giudice di appello, per contro, avrebbe dovuto rilevare che la società di noleggio “non aveva fornito la prova che la mancata disponibilità degli attestati di rischio, strumentali all’esercizio dell’attività noleggio, era stata causa diretta ed esclusiva della perdita economica”.

Non era, invece, all’uopo sufficiente “fornire solo una prova, di natura induttiva ed ipotetica, riferita esclusivamente al dato del complessivo valore del premio versato ad [OSCURATO:PERSONA]” (la società con la quale venne concluso il nuovo contratto di assicurazione), “in raffronto con quanto ipoteticamente avrebbe richiesto” – secondo quanto accertato dal consulente tecnico d’ufficio – la società “[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.”, poiché quest’ultima valutazione “è soggetta a diverse variabili (ad esempio franchigia e scontistica e approvazione della Direzione Generale), non coerente ed univoco con quanto prospettato da [OSCURATO:PERSONA]”.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.Entrambe le parti hanno presentato memoria.

7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

8. Ilricorso va dichiarato inammissibile.8.1.

Invero, nelle premesse del ricorso, si legge che la procura speciale al difensore è stata rilasciata da un “procuratore ad negotia” (tale [OSCURATO:PERSONA]), giusta procura notarile del 6 agosto 2021 del notaio [OSCURATO:PERSONA].

Tale procura notarile non risulta indicata (pag. 17 del ricorso) tra i documenti allegati al ricorso stesso, né è stata, tantomeno, rivenuta nel fascicolo d’ufficioreso concretamente disponibile al Collegio.

Di qui, dunque, la necessità di dare seguito al principio secondo cui, quando “la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso” (Cass. Sez. 6-3, ord. 7 maggio 2019, n. 11898, Rv. 653802-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 15 settembre 2021, n. 24893, Rv. 662207-01).

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

10. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.

M .La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a rifondere, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 10.500,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27060-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l’asserito procuratore “ad negotia”, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FIORINA, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Fornaci 38, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ALBERICI, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] SOAVE; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , in persona del l egale rappresentante “ pro tempore ” , Elena FORNARI, elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana 38, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] PANARITI, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] GERI; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Inammissibilità del ricorso R.G.N.27060/2021 Cron. Rep. Ud.06/03/2024 Adunanza camerale Avversola sentenza n. 646/2021 d ella Corte d’appello di B ologna , depositata il 26/04/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 646/21, del 26 aprile2021, della Corte d’appello di Bologna, che – nel respinge re il gravame dalla medesima proposta, nella sua qualità di società incorporante [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].(d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”) avverso la sentenza n. 781/16, del 28 giugno 2016, del Tribunale di Ravenna – ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a titolo di risarcimento danni, la somma di € 303.886,08, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dall’esborso. 2. Riferi sce , in punto di fatto, l’odierna ricorrente che [OSCURATO:PERSONA], società esercente attività di locazione di veicoli senza conducente, il cui intero parco auto, per l’anno 2010, era assicurato dalla società [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio quest’ultima, dopo aver espletato procedura di accertamento tecnico preventivo. In particolare, l’iniziativa assunta dall’allora attrice – sul presupposto che il 23 novembre 2010 [OSCURATO:PERSONA] aveva dato disdetta dal contratto di assicurazione –mirava a ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata ricezione degli attestati di rischio assicurativi relativi ai veicoli del proprio parco auto, per un importo di € 373.006,08, oltre ad € 9.479,20 quale spesa sostenuta per la procedura di mediazione obbligatoria, trattandosi di materia assicurativa. Costituitasi in giudizio, la convenuta resisteva all’avversaria domanda, deducendo, in particolare, la mancata prova dell’esistenza del danno, non potendo lo stesso desumersi dalla semplice operazione aritmetica tesa ad evidenziare la differenza tra quanto versato nel 2010 da [OSCURATO:PERSONA] per assicurare il proprio parco auto, e quanto da essa corrisposto, invece, per l’anno 2011. In ogni caso, la causa del lamentato danno – secondo la convenuta – era, comunque, da rinvenirsi unicamente nell’inerzia e negligenza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale, sebbene le fosse noto, fin dal 23 novembre 2010, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva intenzione di riassicurare il parco auto, nulla aveva fatto per provvedere in tempo utile alla conclusione di un nuovo contratto. In via di subordine, la convenuta chiedeva di accertare che il ritardo nella consegna degli attestati di rischio non era ad essa ascrivibile, essendosi la medesima avvalsa, a tal scopo, dell’opera di terzi. Il primo giudice, tuttavia, accoglieva la domanda risarcitoria, reputando irrilevante che [OSCURATO:PERSONA] fosse avvalsa di altra societàper la materiale consegna degli attestati di rischio, poiché la convenuta era il solo soggetto tenuto ad un corretto adempimento dell’obbligazione nei confronti dell’attrice [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], secondo il Tribunale ravennate, le risultanze della consulenza tecnica avevano dimostrato la necessità dell’esibizione – al nuovo assicuratore – del certificato di rischio rilasciato da quello precedente, in modo da consentire alla nuova compagnia la verifica consultando la banca dati, dovendo, altrimenti, applicarsi la classe di merito 18, ossia la più alta e più costosa.Esperito gravame, come detto dall’incorporante [OSCURATO:PERSONA], il giudice d’appello lo respingeva. 3.Avverso la sentenza della Corte felsinea ha proposto ricorso per cassazioneUnipolsai [OSCURATO:SOCIETA], sulla base – come detto – di due motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ., in relazione agli artt. 132 e 134 del codice delle assicurazioni, con riferimento all’art. 8, comma 3, del regolamento Isvap 4/2006. Assume la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe dovuto vagliare la condotta del danneggiato sotto il profilo del potenziale concorso di colpa e della conseguente limitazione dell’obbligo risarcitorio, ex art. 1227, comma 1, cod. civ. Viene lamentato, in particolare, il mancato esame del concorso omissivo del danneggiato, pur puntualmente eccepito dall’alloraconvenuta, atteso che il giudice di merito non doveva limitarsi a vagliare soltanto il comportamento coevo o successivo all’inadempimento per ritardata consegna delle attestazioni di rischio, ma anche il contegno antecedente assunto da [OSCURATO:PERSONA]. Essa, infatti, a fronte della comunicazione di disdetta datata 23 novembre 2010, lungi dal ritenere la stessa una mera formalità, ciò che –si assume – ha fatto colposamente, anziché rimanere inerte in attesa di una quotazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto avanzare il diritto alla riclassificazione del contratto, nei tre mesi successivi, come previsto dall’art. 8, comma 3, del Reg. Isvap n. 4/2006. In forza di tale previsione, infatti, la consegna dell’attestato di rischio – in caso di impossibilità – va effettuata entro tre mesi dalla stipula del contratto assicurativo, con inquadramento nella classe di merito discendente da quanto attestato nel certificato e, quindi, in quella più vantaggiosa per l’assicurato. L’impresa assicuratrice, pertanto, ha – in tal caso – l’obbligo di ricalcolare l’eventuale differenza di premio risultante a credito, con rimborso a favore della parte contraente entro la data di scadenza del contratto. 3.2. I l secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ. Si censura la statuizione del giudice di appello anche in relazione alla ritenuta prova del danno, giacché [OSCURATO:PERSONA] –secondo la ricorrente – non ha “né allegato né provato quale spesa avrebbe sostenuto se, a parità di numero e categoria di veicoli, si fosse attivata diligentemente rivolgendosi alla stessa [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., avvalendosi dell’obbligo a contrarre ex art. 132 cod. ass.”, ovvero se, “assicurando il proprio parco auto in classe peggiorativa” con terzi, avesse “poi chiesto il riallineamento del premio”, ex art. 8, comma 3, Reg. Isvap n. 4/2006. Sottolinea, infatti, la ricorrente che l’onere della prova, in ordine al danno ed alla sua entità, “grava sempre sul danneggiato”, sicché “detta disposizione speciale consente il ricorso all’equità ed alle presunzioni solo per la liquidazione del danno, ma non anche per la prova dell’entità del danno, che grava sempre sulla parte danneggiata”. Per contro, la Corte d’appello di Bologna, avrebbe “costruito il proprio ragionamento giuridico nel voler far automaticamente discendere da un fatto noto, ovvero il ritardo nella consegna degli attestati di rischio, un fatto ignoto ed incerto, ovvero il danno emergente per gli esborsi sostenuti nell’assicurare il parco auto, senza alcuna motivazione in merito all’esistenza di un nesso di causalità diretto ed immediato fra quest’ultimo e l’inadempimento” di [OSCURATO:PERSONA].Il giudice di appello, per contro, avrebbe dovuto rilevare che la società di noleggio “non aveva fornito la prova che la mancata disponibilità degli attestati di rischio, strumentali all’esercizio dell’attività noleggio, era stata causa diretta ed esclusiva della perdita economica”. Non era, invece, all’uopo sufficiente “fornire solo una prova, di natura induttiva ed ipotetica, riferita esclusivamente al dato del complessivo valore del premio versato ad [OSCURATO:PERSONA]” (la società con la quale venne concluso il nuovo contratto di assicurazione), “in raffronto con quanto ipoteticamente avrebbe richiesto” – secondo quanto accertato dal consulente tecnico d’ufficio – la società “[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.”, poiché quest’ultima valutazione “è soggetta a diverse variabili (ad esempio franchigia e scontistica e approvazione della Direzione Generale), non coerente ed univoco con quanto prospettato da [OSCURATO:PERSONA]”. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.Entrambe le parti hanno presentato memoria. 7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 8. Ilricorso va dichiarato inammissibile.8.1. Invero, nelle premesse del ricorso, si legge che la procura speciale al difensore è stata rilasciata da un “procuratore ad negotia” (tale [OSCURATO:PERSONA]), giusta procura notarile del 6 agosto 2021 del notaio [OSCURATO:PERSONA]. Tale procura notarile non risulta indicata (pag. 17 del ricorso) tra i documenti allegati al ricorso stesso, né è stata, tantomeno, rivenuta nel fascicolo d’ufficioreso concretamente disponibile al Collegio. Di qui, dunque, la necessità di dare seguito al principio secondo cui, quando “la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso” (Cass. Sez. 6-3, ord. 7 maggio 2019, n. 11898, Rv. 653802-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 15 settembre 2021, n. 24893, Rv. 662207-01). 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 10. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M .La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a rifondere, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 10.500,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs
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