CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 20898/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22638/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64L67 Z315I), in qualità di coniuge superstite ed erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA] Claudio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43L01 E897P) e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , elettivamente domiciliati in Roma, via Oslavia n. 39/F, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procure in calce al controricorso; R.G.N. 22638/18 C.C.15/06/2023 Vendita –Beni immobili – Simulazione – Annullamento per dolo o violenza – Rescissione per lesione -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 68/2018, pubblicata il 25 gennaio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato l’11 maggio 2009, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],convenivano, davanti al Tribunale di Mantova, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di sentire pronunciare l’annullamento per dolo o per violenza dei seguenti atti stipulati con la società convenuta: a ) scrittura privata autenticata del 20 febbraio 2001, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto, in favore di [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di vecchie lire 150.000.000, l’immobile sito in Castel d’Ario, via Roppi, censito in catasto al foglio n. 12, mappale n. 99, subalterno n. 301; b) atto pubblico del 1° giugno 2004, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto, in favore di [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di euro 51.000,00, l’abitazione sita in Castel d’Ario, via Roppi n. 21; c) atto pubblico del 1° giugno 2004, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto, in favoredi [OSCURATO:PERSONA], quanto all’usufrutto vitalizio, e di [OSCURATO:PERSONA], figlio di quest’ultima, quanto alla nuda proprietà, al prezzo di euro 50.000,00, l’appartamento sito in Castel d’Ario, via Dell’Acqua. In via subordinata, gli attori chiedevano che fosse pronunciata la rescissione per lesione dei contratti di cui alle lettere b) e c). Chiedevano, infine, che fosse accertato il loro diritto di proprietà della soffitta ubicata nell’immobile di cui alla precedente lettera b), con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla riduzione in pristino dei luoghi e alla restituzione del cespite in loro favore, oltre che al risarcimento del danno per il mancato utilizzo. All’uopo, gli attori esponevano: che la [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato indebite pressioni sulla loro dante causa [OSCURATO:PERSONA], al fine di indurla a stipulare i contratti sopraindicati e, in particolare, [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], aveva minacciato di rendere noto un presunto accordo raggiunto con la [OSCURATO:PERSONA], che – nel ve ndergli un terreno agricolo in data 26 febbraio 1999 – aveva simulato la stipula di un atto di permuta, allo scopo di inibire ai proprietari confinanti, coltivatori diretti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di esercitare il diritto di prelazione agraria ad essi riconosciuto ex lege; che il contratto sopraindicato sub a) dissimulava una permuta, in quanto, in luogo del prezzo pattuito, [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a trasferire alla [OSCURATO:PERSONA] l’appartamento sito in Castel d’Ario, alla via Dell’Acqua n. 28, che tuttavia era già stato permutato con il terreno agricolo, nell’ambito del contratto stipulato tra le parti il 26 febbraio 1999; che i contratti sub b) e c) simulavano un unico contratto di permuta, stipulato a condizioni particolarmente inique per la [OSCURATO:PERSONA], la quale, all’epoca dei fatti, versava in un grave stato di bisogno. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la quale resisteva alle proposte domande, chiedendone il rigetto. Interveniva volontariamente in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale aderiva alle istanze della [OSCURATO:PERSONA], di cui era legale rappresentante. Quindi, era ordinata la chiamata in causa iussu iudicis della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., a cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito gli immobili che formavano oggetto dei contratti prima indicati, la quale si costituiva in giudizio, richiamando le stesse argomentazioni già addotte dalla convenuta. Nel corso del giudizio erano assunte le ammesse prove testimoniali. Con sentenza n. 13/2013, depositata il 9 gennaio 2013, notificata il 12 aprile 2013, il Tribunale adito rigettava le domande proposte. In specie, la pronuncia di primo grado evidenziava: che non era dimostrato che il consenso prestato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla stipulazione dei citati contratti fosse stato determinato da una falsa rappresentazione della realtà, indotta dalla condotta ingannevole della [OSCURATO:PERSONA], ossia da dolo, ovvero che detto consenso fosse stato estorto mediante minaccia di un male ingiusto; che non era stata dimostrata neanche la simulazione dedotta; che nessuna prova era stata fornita anche in ordine all’invocata rescissione per lesione ultra dimidium, in ragione dell’asserita sproporzione tra le reciproche prestazioni delle parti; che l’atto pubblico di compravendita sub b) non aveva ad oggetto solo il piano terra e il primo piano, ma l’immobile nella sua interezza, comprensivo della soffitta. 2.– Con atto di citazione notificato l’8 maggio 2013, proponevano appello [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali lamentavano: l’omessa sospensione del giudizio di primo grado, senza alcuna motivazione del grave pregiudizio per le parti che ne sarebbe conseguito; l’erronea, insufficiente o contraddittoria motivazione della pronuncia di prime cure, in ordine alla ritenuta mancanza di prova del consenso carpito con dolo o, in subordine, estorto con violenza; l’erronea, insufficiente o contraddittoria motivazione della pronuncia di primo grado per la ritenuta mancanza di prova della sproporzione qualificata tra le prestazioni, ai fini di accogliere la domanda di rescissione per lesione; l’erronea, insufficiente o contraddittoria motivazione della pronuncia del Tribunale, nella parte in cui aveva ritenuto che l’atto di vendita del 1°giugno 2004 comprendesse anche la soffitta. Si costituivano nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., i quali contestavano ogni avversa argomentazione, chiedendone il rigetto, con la conferma della pronuncia impugnata. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che il fatto dedotto circa la minaccia esercitata verso la [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla divulgazione della notizia della simulazione relativa alla permuta di cui al contratto stipulato il 26 febbraio 1999, era del tutto privo di riscontro probatorio; b) che, infatti, anche a prescindere dall’esito del giudizio avviato dai Fregna per ottenere l’accertamento della simulazione della permuta, con il conseguente illegittimo impedimento all’esercizio del diritto di prelazione agraria loro spettante, gli appellanti non avevano fornito alcuna prova a sostegno dell’asserito vizio del consenso, limitandosi a richiedere l’ammissione di una testimonianza su circostanza del tutto generica e sostanzialmente irrilevante; c) che il capitolo di prova articolato non indicava in quale periodo temporale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rappresentato alla [OSCURATO:PERSONA] e al figlio che, ove la simulazione della permuta fosse stata scoperta, “sarebbero stati coinvolti con pesanti conseguenze legali ed economiche”, né specificava quali sarebbero stati i termini di tali conseguenze pregiudizievoli rappresentate; d ) che anche la dimostrazione della pretesa sussistenza delle precarie condizioni economiche della [OSCURATO:PERSONA] e del figlio era stata affidata ad un capitolo di prova connotato da un contenuto assolutamente generico, che si limitava a riferirsi alle gravi ristrettezze economiche e al costante bisogno di liquidità di denaro; e) che anche con riguardo alle pretese “dichiarazioni confessorie” rese dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Benazzi, il loro contenuto, quand’anche fosse stato veritiero ed attendibile, non esplicitava i termini del presunto “ricatto” e della presunta “macchinazione” ordita ai loro danni; f) che, peraltro, le argomentazioni sul punto addotte dagli appellanti erano contraddittorie, in quanto, da una parte, mettevano in dubbio le capacità di discernimento della [OSCURATO:PERSONA] all’epoca della stipula degli atti emarginati, in ragione della sua età avanzata e delle condizioni di indigenza economica, mentre, dall’altra, accordavano pieno valore alle dichiarazioni da questa rese, asseritamente indicative di un’improvvisa “presa di coscienza”, in età ancora più avanzata; g ) che, quanto alla asserita sproporzione delle prestazioni relative ai due contratti di compravendita conclusi il 1° giugno 2004, doveva tenersi conto dell’ulteriore somma versata alla [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], per euro 85.000,00, di cui era stata rilasciata apposita quietanza, bastevole, da sola, ad escludere che la lesione in parola si fosse effettivamente verificata; h) che, in ogni caso, mancava qualsiasi riscontro in ordine a tale sproporzione, e ciò per difetto di alcuna dimostrazione dello stato e delle condizioni degli immobili, dei valori di mercato o di altri parametri o criteri che avrebbero potuto fornire al giudice un principio di prova; i) che, quanto al richiesto accertamento dell’esclusione dall’atto di vendita del 1° giugno 2004 della soffitta, per avere l’alienante ceduto il solo piano terra, il primo piano e il cortile, era incontestato che la soffitta in questione non fosse dotata di un accesso autonomo e che alla stessa potesse accedersi solo dal sottostante primo piano, sicché doveva desumersi che tale porzione di fabbricato fosse destinata all’unitaria funzione e all’utilità dell’intero immobile, tanto da formarne parte inscindibile, in assenza di opere indispensabili a garantirne l’autonomo godimento, né nell’atto erano riportati specifici obblighi ed impegni – come la creazione di ulteriori ed autonomi accessi o la costituzione di servitù – specificamente diretti a consentirne l’uso esclusivo; l) che, inoltre, la planimetria depositata agli atti degli appellanti non coincideva con quella prodotta dagli appellati, planimetria, quest’ultima, che –secondo il notaio rogante, escusso in qualità di teste nel giudizio di primo grado – rappresentava con esattezza la consistenza del bene compravenduto e comprendeva la soffitta, conclusione, questa, che non avrebbe potuto essere smentita dal capitolo di prova testimoniale richiesto –e disatteso – dagli appellanti. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’ “erroneo ed omissivo esercizio dell’attività di valutazione della prova ex artt. 115 e 116 c.p.c.” nonché l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito negato che fosse dimostrato il dolo o la violenza, quali vizi del consenso idonei ad ottenere la declaratoria di annullamento dei contratti, non attribuendo il giusto valore probatorio alle “dichiarazioni confessorie” rese da [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio [OSCURATO:PERSONA] negli scritti del 27 ottobre 2006 e del 29 gennaio 2007. Detti elementi avrebbero acquisito una rinnovata rilevanza alla luce della pronuncia di questa Corte che, con ordinanza n. 1530/2018 del 22 gennaio 2018, aveva cassato la pronuncia di rigetto della domanda di accertamento della simulazione della permuta del terreno conclusa il 26 febbraio 1999 – cui sarebbe stato sotteso un intento elusivo del diritto di prelazione agraria spettante ai coltivatori diretti confinanti –, rinviando al giudice competente per rivalutare l’integrazione di tale simulazione. 1.1.–Il motivo è inammissibile. Infatti, la censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa nell’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. vigente ratione temporis (applicabile, ai sensi dell’art. 54, secondo comma, del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, tra cui rientra quello di specie, stante che la notifica della citazione introduttiva dell’appello risale all’8 maggio 2013), evenienza che è integrata non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo, in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6018 del 28/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). Peraltro, pur prendendo atto della sentenza (che ha definito l’altro giudizio evocato) del Giudice di rinvio n. 1353/2021, depositata il 28 ottobre 2021, passata in cosa giudicata – che ha dichiarato la simulazione della permuta del 26 febbraio 1999 – (sentenza depositata dalla ricorrente unitamente alla propria memoria illustrativa), essa non spiega un peso decisivo nell’odierna vertenza, posto che espressamente la pronuncia impugnata ha confermato il rigetto della domanda di annullamento degli atti emarginati per difetto di alcun riscontro probatorio sull’integrazione del dolo o della violenza, a prescindere dall’esito del giudizio avviato dai Fregna per ottenere l’accertamento della simulazione della permuta. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e “dei principi in materia di onere della prova e di rilevanza dei vari mezzi di prova” nonché del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del contraddittorio ex art. 111 Cost. e degli artt. 1427, 1434, 1435, 1439, 2702, 2730, 2733 e 2697 c.c., per avere il Giudice del gravame confermato la dichiarazione di inammissibilità, sotto vari profili, dei capitoli di prova per testimoni indicati dagli attori appellanti, senza in alcun modo considerare la valenza probatoria delle evocate dichiarazioni confessorie rese da [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio [OSCURATO:PERSONA] negli scritti datati 27 ottobre 2006 e 29 gennaio 2007. Obietta l’istante che, inoltre, non si sarebbe tenuto conto degli elementi addotti, ai fini di sviluppare un ragionamento presuntivo, pur ricorrendo i requisiti ex art. 2729 c.c. della gravità, precisione e concordanza, che avrebbero dovuto indurre a ritenere integrato il dolo ovvero, in subordine, la violenza, idonei ad ottenere l’annullamento dei contratti indicati. 2.1.–La censura è inammissibile. Si premette che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 34189 del 21/11/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Sez. 6-1,Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19985 del 10/08/2017; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5654 del 07/03/2017; Sez. L, Sentenza n. 66 del 08/01/2015). Ne consegue che anche il predetto vizio ricade in realtà nella previsione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., con la conseguente soggezione all’impossibilità di dedurlo nel caso di “doppia conforme”. Inoltre, si osserva comunque che le ragioni addotte a sostegno della conferma della declaratoria di inammissibilità del capitolo di prova testimoniale articolato nel giudizio di prime cure, ai fini di dimostrare il vizio del consenso, devono essere condivise in questa sede. Al riguardo, la motivazione della pronuncia d’appello dà conto del fatto che il capitolo di prova circostanziato non indicava in quale periodo temporale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rappresentato alla [OSCURATO:PERSONA] e al figlio che, ove la simulazione della permuta fosse stata scoperta, “sarebbero stati coinvolti con pesanti conseguenze legali ed economiche”, né specificava quali sarebbero stati i termini di tali conseguenze pregiudizievoli rappresentate (mera preoccupazione o vera e propria minaccia). Allo stesso modo, la Corte d’appello ha precisato, quanto alle pretese “dichiarazioni confessorie” rese da [OSCURATO:PERSONA] e dal figlioBenazzi Carlo, di cui agli scritti del 27 ottobre 2006 e del 29 gennaio 2007, che il loro contenuto, quand’anche fosse stato veritiero ed attendibile, non esplicitava i termini del presunto “ricatto” e della presunta “macchinazione” ordita ai loro danni. Nei termini anzidetti, non ricorrono i presupposti per ritenere integrata la violazione di legge sulla mancata applicazione dei meccanismi presuntivi semplici. Ed invero, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. Inoltre, il procedimento logico deve essere articolato nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022; Sez. 6-5, Ordinanza n. 34248 del 15/11/2021; Sez. L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 21403 del 26/07/2021; Sez. L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 10253 del 19/04/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020; Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 06/02/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Sez. L, Sentenza n. 29635 del 16/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 17720 del 06/07/2018; Sez. 3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017; Sez. L, Sentenza n. 27671 del 15/12/2005; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003). Nella fattispecie, non sono stati a monte ritenuti fatti secondari rilevanti gli scritti innanzi menzionati. Senonché l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova indiretta, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l’esistenza del fatto primario ignoto, sono riservati al giudice di merito e sono censurabili in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione unitamente all’esistenza della base della presunzione e dei fatti noti, che fanno parte della struttura normativa della presunzione. Con la conseguenza che la denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo diverso e alternativo che si sarebbe potuto e dovuto fare, a confutazione delle diverse e motivate conclusioni cui il giudice di merito è pervenuto, non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto. 3.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, in relazione alla mancata ammissione dei capitoli di prova per testimoni, asseritamente di valore decisivo, richiesti nella memoria istruttoria depositata nel giudizio di primo grado per dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA] versassero in gravi ristrettezze economiche e che avessero costante bisogno di liquidità di denaro, soprattutto per far fronte alle necessità di cure mediche e ricoveri ospedalieri di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.–La doglianza è inammissibile. Si rileva, ancora una volta, che il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è deducibile nel caso di “doppia conforme”. D’altronde, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), ipotesi che non ricorre nel caso in esame, per quanto anzidetto. 4.– Con il quarto motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in ragione dell’illogica e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione, nonché per violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di rilevanza dei mezzi di prova, per avere la Corte distrettuale ritenuto che, mediante l’atto di compravendita del 1° giugno 2004, [OSCURATO:PERSONA] avesse ceduto anche la proprietà della soffitta (“fabbricato sottotetto”) e non solamente il piano terra e il primo piano unitamente al cortile, alla stregua dell’inscindibilità della porzione emarginata rispetto al resto dell’immobile, destinata ad una funzione unitaria e all’utilità dell’intero e priva di un accesso autonomo. Ad avviso dell’istante, il rogito notarile non avrebbe individuato specificamente la soffitta risultante in catasto di 130 mq. (la planimetria prodotta dagli appellati non era stata allegata all’atto pubblico), né tale soffitta sarebbe stata riportata nell’allegata planimetria, conclusione che sarebbe stata avvalorata dallo scritto “a mano” nella planimetria catastale di cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità. 4.1.–Il motivo è infondato. Sul punto, la pronuncia impugnata ha, nell’ordine, dedotto: a) che era incontestato che la soffitta in questione non fosse dotata di un accesso autonomo e che alla stessa potesse accedersi solo dal sottostante primo piano; b ) che doveva desumersi che tale porzione di fabbricato fosse destinata all’unitaria funzione e all’utilità dell’intero immobile, tanto da formarne parte inscindibile, in assenza di opere indispensabili a garantirne l’autonomo godimento; c) che nell’atto notarile di vendita non erano riportati specifici obblighi ed impegni – come la creazione di ulteriori ed autonomi accessi o la costituzione di servitù – precipuamente diretti a consentirne l’uso esclusivo; d ) che, inoltre, la planimetria depositata agli atti dagli appellanti non coincideva con quella prodotta dagli appellati, planimetria, quest’ultima, che – secondo il notaio rogante, escusso in qualità di teste nel giudizio di primo grado – rappresentava con esattezza la consistenza del bene compravenduto e comprendeva la soffitta; e) che il capitolo di prova, di natura valutativa, richiesto dagli appellanti non poteva smentire tale circostanza documentale. Pertanto, contrariamente all’assunto della ricorrente, le argomentazioni addotte dalla sentenza d’appello, rispetto a quelle della sentenza di primo grado, per escludere che l’atto di vendita non includesse la soffitta, non sono mutate. Nel rilevare che tale porzione di fabbricato – originariamente appartenente allo stesso proprietario alienante dell’immobile – fosse destinata all’unitaria funzione e all’utilità dell’intero immobile, tanto da formarne parte inscindibile, in assenza di opere indispensabili a garantirne l’autonomo godimento e accesso, sono stati infatti individuati gli elementi costitutivi – oggettivi e soggettivi – del vincolo pertinenziale ex art. 817 c.c., secondo cui sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa, con la conseguenza che gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le cose accessorie, se non è diversamente disposto ex art. 818, primo comma, c.c. Ne discende che l’accertamento – congruamente e logicamente motivato – del rapporto pertinenzial e, conseguente al vincolo funzionale di complementarietà ed accessorietà esistente in forza dell’aggregazione strumentale tra la cosa principale e quella accessoria, costituisce giudizio di fatto demandato al giudice del merito e sottratto al sindacato del giudice di legittimità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20911 del 21/07/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 11970 del 16/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 4599 del 02/03/2006; Sez. 3, Sentenza n. 5118 del 24/11/1977; Sez. 2, Sentenza n. 1446 del 16/04/1975; Sez. 2, Sentenzan. 4365 del 20/12/1974; Sez. 2, Sentenza n. 1783 del 11/06/1971; Sez. 2, Sentenza n. 1450 del 02/05/1969; Sez. 3, Sentenza n. 549 del 16/02/1968; Sez. 2, Sentenza n. 868 del 04/04/1966; Sez. 2, Sentenza n. 688 del 21/03/1963). A fortiori, la Corte territoriale ha dato atto che, in esito alle deposizioni testimoniali rese dal notaio rogante, doveva ritenersi che la planimetria considerata ai fini della stipula dell’atto di vendita (sebbene, in ipotesi, non allegata al rogito) includesse anche tale soffitta. 5.–In definitiva, il ricorso deve essere respinto. La regolamentazione delle spese e dei compensi di lite segue la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese d