CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 06683/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 10, comma 2, d. I. n. 1.4 del 2017, - sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto. Osservato che dette doglianze sono reiterative di profili di censura già vagliati con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici dalla Corte di appello di Milano nel provvedimento impugnato. In esso si evidenzia che: - la normativa contestata è stata emessa per la tutela della sicurezza, del decoro e dell'ordine pubblico nelle città; - le aree interessate devono essere individuate in apposito regolamento comunale; - la norma consente anche di contrastare fenomeni di criminalità e di assicurare la legalità impedendo attività illecite che influiscano sul corretto andamento della vita pubblica; - a tali principi risponde il decreto del Questore che ha imposto a Memedali di non accedere a diverse zone della città di Milano, indicate nell'apposito regolamento; - l'esercizio abusivo, da parte del medesimo, dell'attività di parcheggiatore, invero, risulta avere arrecato disservizio per la fruibilità di un'area con consistenti flussi di persone per la presenza di complessi monumentali, luoghi di culto, negozi ed altro, pericolo per la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico derivante dal disagio prodotto agli utenti (costretti dal medesimo in passato a effettuare un pagamento indebito anche per timore di subire conseguenze negative per il rifiuto di corrispondere il pedaggio illecitamente richiesto); - tali specifiche finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sono indicate nel provvedimento, da ritenersi pertanto legittimo e motivato, e sono state violate in quanto Memedali risulta essere tornato a svolgere la medesima attività illecita che con detto provvedimento si voleva scongiurare. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 genn