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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31816/2026

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concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza n. 2892 del 17 febbraio 2026 la Corte d’Appello diBologna ha dichiarato de plano l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 591,comma 1 lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art 581 comma 1-bis cod. proc.pen., proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale diXXXXXX del 7 marzo 2025, con la quale è stata riconosciuta colpevole del reatodi cui agli artt. 2 e 76 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 del 2011 (Codice delleleggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni inmateria di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13agosto 2010, n. 136) per avere contravvenuto al provvedimento del Questore diXXXXXX con il quale veniva imposto nei suoi confronti il divieto di far rientro nelComune di XXXXXX per anni tre.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXper il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unicomotivo di ricorso, l’erronea applicazione della disposizione di cui all’art. 581,comma 1-bis, cod. proc. pen, per l’errata valutazione di specificità dei motividell’atto di gravame.2.1.

Secondo la difesa la Corte di appello di Bologna ha erroneamenteapplicato la disposizione processuale in tema di inammissibilità, poiché l’unicomotivo di appello non era generico ma specificamente indirizzato a argomentarela insussistenza della pericolosità sociale della ricorrente correlata all’esserededita alla prostituzione, non sussistendo gli elementi della sua riconducibilitàalla categoria di cui all’art. 1 lett. c) del d. lgs n. 159 del 2011.Deduce inoltre la difesa che la Corte di appello pur dichiarandol’inammissibilità del gravame ha valutato nel merito l’impugnazione travisando imotivi di impugnazione che non erano affatto generici e aspecifici, essendocorrelati alle argomentazioni della sentenza.Ad avviso della difesa, la Corte di appello si è soffermata sulla sola letturadella parte motiva della sentenza oggetto di impugnazione senza confrontarlacon il contenuto del provvedimento del Questore che secondo il ricorrente erafondato sulla sola attività di meretricio, replicando quanto contenuto nellarelazione di servizio della locale [OSCURATO:PERSONA] del 24 giugno 2020 dalla qualerisultava che la ricorrente esercitava l’attività di meretricio vestita in abitisuccinti, evidenziando che dalla relazione della polizia giudiziaria null’altro venivasegnalato e che la donna non era stata sorpresa ad adescare minori o aconsumare rapporti sessuali senza le necessarie precauzioni, versandosi inperiodo della pandemia.In ragione di ciò, la difesa evidenziava che il Questore deduceva lasussistenza di tali condotte senza alcun obiettivo riscontro.La difesa deduce dunque che il primo giudice elevava le deduzioni delQuestore ad elementi riscontrati al momento del controllo, fondando la suadecisione sul rilievo della esistenza di concrete e aggressive modalità di eserciziodel meretricio da parte della donna, riscontrate in occasione dell’emissione a suocarico del foglio di via obbligatorio.Afferma la difesa che la Corte di appello - nel sostenere che l’appellante haignorato la specifica motivazione della sentenza e sottolineando che lapericolosità della donna non si fondava sulla sola attività di meretricio - avrebbetravisato il motivo di impugnazione con il quale si chiedeva di confrontare laparte motiva della sentenza impugnata con gli accertamenti posti in essere dalleEvidenzia, quindi, la difesa che la ricorrente non stazionava vicino a luoghisolitamente frequentati da minori, non intralciava la circolazione, non è datosapere le modalità con cui consumava i rapporti sessuali e dunque il mancatoutilizzo di presidi sanitari, con la conseguenza che la ricorrente sarebbe stataricondotta alla categoria di cui all’art. 1 cod. antimafia, quale effetto automaticodell’attività di meretricio.3.

Con requisitoria scritta, il Sostituto procuratore generale, CinziaParasporo ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8825 del27/10/2016 dep. 2017, Galtelli, rv. 268822) hanno stabilito il seguente principiodi diritto: “l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difettodi specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati eargomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste afondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere dispecificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificitàcon cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato”.Nella motivazione si legge, in particolare, che ‹‹i motivi, per indirizzarerealmente la decisione di riforma, devono contenere, seppure nelle lineeessenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico,le valutazioni del primo giudice.

Solo attribuendo tali connotazioni al requisito dispecificità dei motivi di appello, in definitiva, il giudice dell'impugnazione puòdirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comma 2,lettera b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanzeprocessuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che nonabbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato allealternative decisorie prospettate nei motivi di appello››.E' stato altresì precisato, successivamente all'arresto espresso dalle SezioniUnite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che ilricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia dicui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando leragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre ilgiudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e diesercitare il proprio sindacato di merito; ma che ciò non implica tuttavia che lecensure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizionisulle ragioni 4 dell'invocata riforma, non potendo l'essenzialità del motivoricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l'identificabilità, conaccettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioniessenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice(Sez.3, n.12727 del 21/2/2019, Jallow, RV. 275841).Peraltro, al presente giudizio sono applicabili le disposizioni in punto dispecificità dei motivi di cui al comma 1.bis dell'art. 581 cod. proc. pen.,introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n. 150dovendosi quindi valutare il relativo presupposto alla luce del nuovo testo delladisposizione, ai sensi del quale: «l'appello è inammissibile per mancanza dispecificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in formapuntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di dirittoespresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti delladecisione ai quali si riferisce l'impugnazione».Pertanto, i l g iudice d'appel lo può dichiarare l ' inammissibi l i tàdell'impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità "intrinseca", ossiasi limitino a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesialternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità"estrinseca", ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenzaimpugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anchemanifestamente, a confutare l'apparato motivazionale. (Sez. 5, n. 15897 del09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 - 01)3.

L’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei richiamaticriteri ermeneutici, avendo erroneamente ritenuto che l’atto di appello fosseprivo di specifiche censure alle argomentazioni sviluppate dal giudice di primogrado, benché esso contenesse sufficienti ragioni di confutazione delle relativevalutazioni.In particolare, con l’unico motivo di appello, la difesa della ricorrente avevacontestato l’affermazione della responsabilità penale per il reato di cui agli artt. 2e 76 del d. lgs n. 159 del 2011 - per avere contravvenuto al provvedimento delQuestore di XXXXXX con il quale veniva imposto nei suoi confronti il divieto di farrientro nel Comune di XXXXXX per anni tre – rilevando che la stessa dovesseessere assolta.La difesa con l’atto di gravame evidenziava come la condotta posta in esseredalla ricorrente, consistita nell’attività di meretricio sulla pubblica via, non potevadeterminare la riconducibilità dell’imputata alla categoria di cui all’art. 1 lett. c)d.lgs. n. 159 del 2011, rilevando come non fosse sufficiente il mero svolgimentodell’attività indicata essendo necessaria la realizzazione di una condottapenalmente rilevante.Deve quindi ritenersi che il motivo avesse sufficientemente indicato leragioni di contrapposizione con la pronuncia operata dal giudice di primo grado lìdove la pronuncia impugnata non aveva adeguatamente considerato il contenutodel provvedimento del Questore che, richiamando la relazione di servizio dellasquadra [OSCURATO:PERSONA] del 24 giugno 2020, si limitava a dare genericamente contodella sola attività di meretricio, svolta sulla strada, in abiti succinti, non facendodifferenza di età circa le persone adescate, mettendo in pericolo la loro integritàfisica e morale, evidenziando che si fosse in periodo di emergenzaepidemiologica.In conclusione, l’atto di appello aveva adeguatamente specificato le ragionidi contrapposizione con la sentenza di primo grado in ordine alla insussistenza diuna condotta penalmente rilevante idonea a integrare la fattispecie dipericolosità sopra indicata.4.

Alla luce delle esposte considerazioni, si impone l’annullamentodell’ordinanza della Corte di appello di Bologna, che ha dichiarato de planol ’ inammiss ib i l i tà de l l 'at to d i appel lo formulato nel l ’ interesse d iXXXXXXXXXXXXXXXX, con rinvio al medesimo giudice per la celebrazione delgiudizio di appello P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Bologna.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza n. 2892 del 17 febbraio 2026 la Corte d’Appello diBologna ha dichiarato de plano l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 591,comma 1 lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art 581 comma 1-bis cod. proc.pen., proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale diXXXXXX del 7 marzo 2025, con la quale è stata riconosciuta colpevole del reatodi cui agli artt. 2 e 76 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 del 2011 (Codice delleleggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni inmateria di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13agosto 2010, n. 136) per avere contravvenuto al provvedimento del Questore diXXXXXX con il quale veniva imposto nei suoi confronti il divieto di far rientro nelComune di XXXXXX per anni tre.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXper il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unicomotivo di ricorso, l’erronea applicazione della disposizione di cui all’art. 581,comma 1-bis, cod. proc. pen, per l’errata valutazione di specificità dei motividell’atto di gravame.2.1. Secondo la difesa la Corte di appello di Bologna ha erroneamenteapplicato la disposizione processuale in tema di inammissibilità, poiché l’unicomotivo di appello non era generico ma specificamente indirizzato a argomentarela insussistenza della pericolosità sociale della ricorrente correlata all’esserededita alla prostituzione, non sussistendo gli elementi della sua riconducibilitàalla categoria di cui all’art. 1 lett. c) del d. lgs n. 159 del 2011.Deduce inoltre la difesa che la Corte di appello pur dichiarandol’inammissibilità del gravame ha valutato nel merito l’impugnazione travisando imotivi di impugnazione che non erano affatto generici e aspecifici, essendocorrelati alle argomentazioni della sentenza.Ad avviso della difesa, la Corte di appello si è soffermata sulla sola letturadella parte motiva della sentenza oggetto di impugnazione senza confrontarlacon il contenuto del provvedimento del Questore che secondo il ricorrente erafondato sulla sola attività di meretricio, replicando quanto contenuto nellarelazione di servizio della locale [OSCURATO:PERSONA] del 24 giugno 2020 dalla qualerisultava che la ricorrente esercitava l’attività di meretricio vestita in abitisuccinti, evidenziando che dalla relazione della polizia giudiziaria null’altro venivasegnalato e che la donna non era stata sorpresa ad adescare minori o aconsumare rapporti sessuali senza le necessarie precauzioni, versandosi inperiodo della pandemia.In ragione di ciò, la difesa evidenziava che il Questore deduceva lasussistenza di tali condotte senza alcun obiettivo riscontro.La difesa deduce dunque che il primo giudice elevava le deduzioni delQuestore ad elementi riscontrati al momento del controllo, fondando la suadecisione sul rilievo della esistenza di concrete e aggressive modalità di eserciziodel meretricio da parte della donna, riscontrate in occasione dell’emissione a suocarico del foglio di via obbligatorio.Afferma la difesa che la Corte di appello - nel sostenere che l’appellante haignorato la specifica motivazione della sentenza e sottolineando che lapericolosità della donna non si fondava sulla sola attività di meretricio - avrebbetravisato il motivo di impugnazione con il quale si chiedeva di confrontare laparte motiva della sentenza impugnata con gli accertamenti posti in essere dalleEvidenzia, quindi, la difesa che la ricorrente non stazionava vicino a luoghisolitamente frequentati da minori, non intralciava la circolazione, non è datosapere le modalità con cui consumava i rapporti sessuali e dunque il mancatoutilizzo di presidi sanitari, con la conseguenza che la ricorrente sarebbe stataricondotta alla categoria di cui all’art. 1 cod. antimafia, quale effetto automaticodell’attività di meretricio.3. Con requisitoria scritta, il Sostituto procuratore generale, CinziaParasporo ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8825 del27/10/2016 dep. 2017, Galtelli, rv. 268822) hanno stabilito il seguente principiodi diritto: “l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difettodi specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati eargomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste afondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere dispecificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificitàcon cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato”.Nella motivazione si legge, in particolare, che ‹‹i motivi, per indirizzarerealmente la decisione di riforma, devono contenere, seppure nelle lineeessenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico,le valutazioni del primo giudice. Solo attribuendo tali connotazioni al requisito dispecificità dei motivi di appello, in definitiva, il giudice dell'impugnazione puòdirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comma 2,lettera b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanzeprocessuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che nonabbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato allealternative decisorie prospettate nei motivi di appello››.E' stato altresì precisato, successivamente all'arresto espresso dalle SezioniUnite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che ilricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia dicui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando leragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre ilgiudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e diesercitare il proprio sindacato di merito; ma che ciò non implica tuttavia che lecensure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizionisulle ragioni 4 dell'invocata riforma, non potendo l'essenzialità del motivoricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l'identificabilità, conaccettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioniessenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice(Sez.3, n.12727 del 21/2/2019, Jallow, RV. 275841).Peraltro, al presente giudizio sono applicabili le disposizioni in punto dispecificità dei motivi di cui al comma 1.bis dell'art. 581 cod. proc. pen.,introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n. 150dovendosi quindi valutare il relativo presupposto alla luce del nuovo testo delladisposizione, ai sensi del quale: «l'appello è inammissibile per mancanza dispecificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in formapuntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di dirittoespresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti delladecisione ai quali si riferisce l'impugnazione».Pertanto, i l g iudice d'appel lo può dichiarare l ' inammissibi l i tàdell'impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità "intrinseca", ossiasi limitino a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesialternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità"estrinseca", ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenzaimpugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anchemanifestamente, a confutare l'apparato motivazionale. (Sez. 5, n. 15897 del09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 - 01)3. L’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei richiamaticriteri ermeneutici, avendo erroneamente ritenuto che l’atto di appello fosseprivo di specifiche censure alle argomentazioni sviluppate dal giudice di primogrado, benché esso contenesse sufficienti ragioni di confutazione delle relativevalutazioni.In particolare, con l’unico motivo di appello, la difesa della ricorrente avevacontestato l’affermazione della responsabilità penale per il reato di cui agli artt. 2e 76 del d. lgs n. 159 del 2011 - per avere contravvenuto al provvedimento delQuestore di XXXXXX con il quale veniva imposto nei suoi confronti il divieto di farrientro nel Comune di XXXXXX per anni tre – rilevando che la stessa dovesseessere assolta.La difesa con l’atto di gravame evidenziava come la condotta posta in esseredalla ricorrente, consistita nell’attività di meretricio sulla pubblica via, non potevadeterminare la riconducibilità dell’imputata alla categoria di cui all’art. 1 lett. c)d.lgs. n. 159 del 2011, rilevando come non fosse sufficiente il mero svolgimentodell’attività indicata essendo necessaria la realizzazione di una condottapenalmente rilevante.Deve quindi ritenersi che il motivo avesse sufficientemente indicato leragioni di contrapposizione con la pronuncia operata dal giudice di primo grado lìdove la pronuncia impugnata non aveva adeguatamente considerato il contenutodel provvedimento del Questore che, richiamando la relazione di servizio dellasquadra [OSCURATO:PERSONA] del 24 giugno 2020, si limitava a dare genericamente contodella sola attività di meretricio, svolta sulla strada, in abiti succinti, non facendodifferenza di età circa le persone adescate, mettendo in pericolo la loro integritàfisica e morale, evidenziando che si fosse in periodo di emergenzaepidemiologica.In conclusione, l’atto di appello aveva adeguatamente specificato le ragionidi contrapposizione con la sentenza di primo grado in ordine alla insussistenza diuna condotta penalmente rilevante idonea a integrare la fattispecie dipericolosità sopra indicata.4. Alla luce delle esposte considerazioni, si impone l’annullamentodell’ordinanza della Corte di appello di Bologna, che ha dichiarato de planol ’ inammiss ib i l i tà de l l 'at to d i appel lo formulato nel l ’ interesse d iXXXXXXXXXXXXXXXX, con rinvio al medesimo giudice per la celebrazione delgiudizio di appello P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Bologna.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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