CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 10776/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 28858-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , per procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocatoTOMMASO CIVITELLI, con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , 416 , presso lo studio de ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – R.G.N.28858/2018 Cron. Rep. C.C. 27/01/2023 giurisdizione Responsabilità solidale del committente. Decadenza biennale ed enti previdenziali -2 - per la cassazione della sentenza n. 3del 2018 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 9 gennaio 201 8 e pubblic ata il 2 9 marzo 2018(R.G.N. 79/2016). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 27 gennaio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo, che le aveva ordinato di pagare all’INPS l’importo di Euro 8.696,00 per omissioni contributive e somme aggiuntive per il periodo dal 17 giugno 2008 al 31 marzo 2009. La domanda monitoria formulata nei confronti della società si fondava sul la qualità di committente di un appalto di servizi, obbligata in solido per gl’inadempimenti della [OSCURATO:PERSONA], appartenente al [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Bologna ha accolto in parte l’opposizione e ha limitato la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. alle somme concernenti le omissioni contributive, escludendo la responsabilità solidale della società committente per le somme aggiuntive. 2.– [OSCURATO:SOCIETA]. ha appellato la pronuncia di primo grado, invocando la decadenza sancita dall’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L’INPS, dal canto suo,ha proposto appello incidentale, dolendosi della revoca del decreto ingiuntivo con riferimento alle sanzioni civili. 3.–Con sentenza n. 3 del 2018, pubblicata il 29 marzo 2018, la Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato che nulla è dovuto all’INPS per intervenuta decadenza. La Corte territoriale ha poi respinto l’appello incidentale dell’INPS e ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio. 3.1.– A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno evidenziato che anche gli enti previdenziali sono assoggettati alla -3 - decadenza biennale di cui all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che non distingue tra i «rapporti lavoratore-imprenditori e posizione previdenziale». La responsabilità è stata estesa al committente in virtù di una previsione «eccezionale», che non può non formare oggetto di «stretta interpretazione». 3.2.–Poste tali premesse, la Corte di merito ha accertato che il contratto d’appalto è stato risolto anticipatamente il 9 giugno 2009 e che il ricorso per ingiunzione è stato depositato soltanto il 31 ottobre 2013, allorché la decadenza si era già compiuta. 3.3.–L’accoglimento dell’appello principale implica l’assorbimento delle «doglianze proposte dall’INPS con l’appello incidentale, volte ad ottenere la condanna della società al pagamento delle somme aggiuntive, che devono essere conseguentemente rigettate». 4.– Con ricorso notificato il 28 settembre 2018 e affidato a du e motivi, l’INPS impugna in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bologna. 5.–[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 6.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in virtù degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo antecedente alle innovazioni recate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporisalla luce della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 8.– In prossimità dell’adunanza, l’INPS ha depositato memori a illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso dell’INPS si articola in due motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, -4 - comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dapprima dall’art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, e quindi dall’art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Il ricorrenteassume che la decadenza biennale operi soltanto per le domande concernenti i contributi, proposte dai lavoratori nei confronti del committente, obbligato in solido. La Corte d’appello di Bologna, pertanto, avrebbe erroneamente estesoil termine biennale di decadenza anche agli enti previdenziali, assoggettati al solo termine di prescrizione e chiamati, nell’esercizio di una funzione pubblica, a esercitare un potere incompatibile con l’adombrata decadenza. L’applicazione della decadenza agli enti previdenziali non solo non sarebbe avvalorata da una previsione espressa, ma sarebbe anche foriera di esiti irrazionali: i committenti, pur tenuti a retribuire i lavoratori dell’appaltatore anche oltre il biennio (art. 1676 cod. civ.), non sarebbero obbligati a versare i contributi sulle retribuzioni corrisposte. Infine, anche l’art. 4 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, antesignano della normativa odierna, escluderebbe l’operatività della decadenza per gli enti previdenziali. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dell’art. 21 del decreto- legge 9febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell’art. 11delle preleggi. Nella formulazione della norma applicabile ratione temporis , antecedente alle innovazioni apportate dal d.l. n. 5 del 2012, l’obbligazione solidale della committente riguarderebbe anche il pagamento delle sanzioni, avvinte da «un legame sia genetico che di automaticità funzionale» all’omissione contributiva. 2.–Il primo motivo è fondato. -5 - 3.– [OSCURATO:SOCIETA]. ha affidato in appalto al [OSCURATO:PERSONA] l’attività di carico, scarico e movimentazione delle merci, che poi il Consorzio ha assegnato a una propria cooperativa, inadempiente rispetto agli obblighi contributivi. Nell’ipotesi di contratto d’appalto stipulato con un consorzio, il vincolo contrattuale che lega il committente e il consorzio e quest’ultimo e le società consorziate implica il sorgere della responsabilità solidale del committente per gl ’ inadempimenti delle consorziate. Posto che sono queste ultime a rivestire il ruolo di vere appaltatrici, nel caso d’inadempimento a loro imputabile si ravvisa l’esigenza di tutela dei lavoratori, che è la ratio della normativa in esame (Cass., sez. lav., 20 dicembre 2021, n. 40782). Non è controverso che la fattispecie sia riconducibile all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione applicabile ratione temporis, antecedente alle innovazioni introdotte dal decreto- legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35. La previsione in esame dispone che, nell’appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro sia «obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». 4.– Questa Corte è costante nell’affermare che il termine di decadenza di due anni, previsto dal citato art. 29, non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente. Tale azione soggiace al solo termine di prescrizione (Cass., sez. lav., 4 luglio 2019, n. 18004). Ribadito anche di recente (fra le molte,Cass., sez. lav., 13 marzo 2013, n. 7236; Ca ss., sez. VI - L, 30 dicembre 2022, n. 38151 , e 2 dicembre 2021, n. 37985), l’indirizzo richiamato poggia su argomenti -6 - di carattere tanto letterale quanto sistematico e teleologico, tra loro inscindibilmente connessi, chela parte controricorrente non confuta in maniera efficace. 4.1.– Quanto al dato testuale , punto d’avvio della disamina di questa Corte, occorre ponderarel’assenza di disposizioni espresse sulla decadenza dell’Istituto dal potere di chiedere l’accertamento della pretesa contributiva. Potere che, in linea generale, è soggetto alla sola operatività della prescrizione. La decadenza , che è fattispecie di stretta interpretazione, contraddistinta da presupposti tassativi, opera per i soli trattamenti retributivi e contributivi che i lavoratorisono legittimati a rivendicare e non vincolai soggetti terzi, come l ’ ente previdenziale . Ai medesimi principi era ispirata anche la legge n. 1369 del 1960 (artt. 3 e 4), che questa Corte ha menzionato nel tratteggiare l’evoluzione diacronica della normativa di tutela, senza trascurare la peculiarità delle previsioni introdotte dal d.lgs. n. 276 del 2003e senza dare àditoall’impropria commistione tra normative diverse. 4.2.–Il dato letterale è poi corroborato, sul versante sistematico, dall’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al pur correlato rapporto di lavoro e da lla natura indisponibile dell’obbligazione contributiva. L’inquadramento propugnato dalla sentenza d’appello trascura di trarre le necessarie implicazioni dalle specificità richiamate, che non possono non orientare l’interpretazione della lettera della legge. L’applicazione indiscriminata del termi ne biennale di decadenza recide il nesso tra la retribuzione, anche quando sia effettivamente erogata in seguito a ll a tempestiva azione d e l lavoratore , e l ’ obbligo contributivo nei casi in cui « l ’ ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto» (sentenza n. 18004 del 2019,cit., punto 9). -7 - 4.3.–Si deve rilevare, infine, che l’indistinta operatività del termine di decadenza, ben oltre i confini tracciati dalla lettera e dalla ratio della legge,pregiudicherebbe la protezione assicurativa del lavoratore, che l’intervento riformatore ha inteso invece rafforzare. 5.–L’accoglimento del primo motivo d i ricorso assorbe l’esame del secondo, concernente l’obbligo di pagamento delle sanzioni. Tale obbligo è stato escluso dalla Corte territoriale (pagina 9 della sentenza impugnata), in quanto è stata disconosciuta in radice l’ammissibilità dell’azione proposta dall’Istituto. 6.– L a sentenza d’appello è dunque cassata in relazione alla censura accolta. In virtù della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, l a causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Bologna , in diversa composizione. Il giudice di rinvioesaminerà la pretesa contributiva dell’INPS alla luce dei principi di diritto enunciatial punto 4 della presente ordinanza, approfondirà anche il tema dell’obbligo del pagamento delle sanzioni, correlate agl’inadempimenti addebitati, e provvederà, infine,a regolare le spese dell’odierno giudizio. P.Q.M. accoglie il primomotivo di ricorso; dichiara assorbito il second o ; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione d