CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 42802/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 23435/21 Giannuzzi [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 388, comma terzo, cod. pen., alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, nonché la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla intempestività della querela; che i giudici di appello hanno condiviso la valutazione del Tribunale circa la sussistenza della responsabilità dell'imputato per il reato contestato con argomentazione completa e priva di fratture logiche; che le censure del ricorrente, formulate in maniera del tutto generica, risultano dunque dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; che parimenti il secondo motivo di ricorso relativo alla asserita tardività della querela non si confronta con le puntuali valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove si precisa che il termine per la proposizione dell'atto decorre dal 2 novembre 2011, coincidente con l'udienza in cui si è dato atto della vendita a terzi della vettura; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estenso