CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28608/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Molino, che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Bologna emessa nei suoi confronti, in data 10 febbraio 2025, con laquale l’imputato è stato condannato alla pena di mesi due di arresto, in relazioneal reato di cui agli artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione ilcondannato, per il tramite del difensore, affidando il ricorso ai motivi di seguitoriassunti, nei limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen., con i quali si denuncia erronea applicazione degli artt. 581 e 591cod. proc. pen. e vizio di motivazione.2.1. La Corte di appello dichiara inammissibile l'impugnazione, quanto alprimo motivo di appello, fraintendendo il contenuto della deduzione svolta con ilgravame.[OSCURATO:PERSONA] aveva indicato che, vista la mancanza di una dimora fissaemergente dagli atti del procedimento, il riferimento, contenuto nelprovvedimento del Questore ad un’effettiva residenza in Napoli non era provato,sia al momento della emissione del provvedimento che a quello della suanotifica.Del resto, il fatto che l’imputato, per tutto il procedimento, oltre che almomento dell’accertamento del fatto, fosse senza fissa dimora è circostanza ingrado di rendere attuale il ragionevole dubbio in ordine alla non effettività dellaresidenza indicata nel provvedimento questorile. Si deduce, infatti, che nonesiste, nella città di Napoli, una via Statilia: di qui l’impossibilità di reputare ilprimo motivo di appello aspecifico.Dunque, appare anche contraddittoria la motivazione nella parte in cui laCorte di appello reputa che, nel momento in cui era stato emesso e notificato ilprovvedimento del Questore, l'imputato fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] esistente. Sotto tale profilo in alcuna parte della sentenza diprimo grado si fa riferimento alla residenza in Napoli ad un indirizzoeffettivamente esistente.Infine, si contesta l’illogicità della motivazione che equipara l'esistenza fisicadi un luogo, con la prova della residenza in quell’ indirizzo.2.2. Con riferimento al secondo motivo di appello del pari ritenutoinammissibile, si rileva che la motivazione è esplicitamente di merito rispetto allecensure difensive, dunque, non integra una valutazione di inammissibilità quantopiuttosto di rigetto del motivo di appello.In ogni caso, si rileva che il secondo motivo di appello si era confrontatodirettamente con il contenuto della sentenza di primo grado e, del resto, lamotivazione della Corte d'appello finiva anche per integrare quella offerta dalgiudice di primo grado, aggiungendo argomenti non presenti nella sentenza diprimo grado.Il provvedimento impugnato ha confutato specificamente il motivo diimpugnazione ritenendolo sostanzialmente infondato in tal modo evidenziando laspecificità dell'impugnazione tanto da meritare una risposta (si richiama Sez. 3,n. 16286 del 17/12/2021, dep. 2022).3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, P. Molino, ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato nei limiti innanzi indicati.2. Deve premettersi che sono applicabili al presente giudizio le disposizioniin punto dei requisiti di specificità dei motivi di impugnazione introdotte alcomma 1-bis dell'art. 581 cod. proc. pen. per effetto dell'art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, entrate in vigore il 30 dicembre 2022,dovendosi quindi valutare il relativo presupposto alla luce del nuovo testo delladisposizione, ai sensi del quale: «l'appello è inammissibile per mancanza dispecificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in formapuntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di dirittoespresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti delladecisione ai quali si riferisce l'impugnazione». Ne risulta, richiamando ilcontenuto della relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022 che «[t]aleenunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'attod'impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nelprovvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali siriferisce l'impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificitàc.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione dicontrollo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello».Ne consegue che - come desumibile da tale inciso - risultano recepite sulpiano della legislazione positiva, le conclusioni formulate dalla giurisprudenza dilegittimità in punto di requisito di specificità estrinseca dei motivi di appello;questione, in particolare, fatta oggetto dell'arresto espresso da Sez. U, n.8825del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, nel quale è stato rilevatoche, oltre che in relazione al profilo della aspecificità di tipo intrinseco(riguardante vizi patologici dell'impugnazione quali la totale indeterminatezzadell'esposizione ovvero la genericità o non pertinenza della critica), deveconsiderarsi causa di inammissibilità dell'appello anche la aspecificità di tipoestrinseco che si ravvisa, sulla base del principio di diritto formulato, quando nonrisultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alleragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.Nel giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno però operato duefondamentali precisazioni; ovvero che, in considerazione della diversitàstrutturale esistente tra il giudizio di appello e quello di cassazione, deveescludersi che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primogrado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello; ciò in quanto il giudiziodi appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenzaoggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche aprescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo, purché la relativaesposizione sia basata su argomentazioni strettamente connesse a quelle presein esame del Giudice di primo grado. Ulteriormente, le Sezioni Unite hannospecificato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degliartt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quantoavviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o perl'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello,non menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilitàdell'impugnazione con la conseguenza che, il giudice d'appello non potrà farericorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen.,in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati daspecificità intrinseca ed estrinseca. Esse hanno rilevato altresì che le suddetteargomentazioni riguardano non solo i motivi in fatto, che devono contenere unaprecisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione dellamotivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i qualidevono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale oprocessuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, nonessendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono.È stato altresì precisato, successivamente all'arresto espresso dalle SezioniUnite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che ilricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia dicui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando leragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre ilgiudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e diesercitare il proprio sindacato di merito; ma che ciò non implica tuttavia che lecensure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizionisulle ragioni dell'invocata riforma, non potendo l'essenzialità del motivo ricaderesul requisito della sua specificità che postula invece l'identificabilità, conaccettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioniessenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice(si veda anche Sez. 3, n. 12727 del 21/2/2019, Jallow, RV. 275841).3. Tanto premesso, si osserva che la conformità a legge del provvedimentodi rimpatrio con foglio di via obbligatorio deve essere accertata dal giudicepenale alla luce dei parametri - indicati nell'art. 21-octies della legge n. 241 del1990 - dell'incompetenza, della violazione di legge e dell'eccesso di potere, conla precisazione, per quanto riguarda quest'ultimo, che esso è suscettibile dicognizione da parte del giudice ordinario non solo nella classica configurazionedello sviamento di potere, ma anche nelle varie figure sintomatiche elaboratedalla giurisprudenza amministrativa (Sez. 1, n. 28549 del 18/06/2008, Rv.241084).Non vi è ragione, dunque, di limitare o circoscrivere l'ambito e la portata delsindacato del giudice penale, quando esso investa addirittura l'accertamentodella presenza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, la cuimancanza sia idonea a comportare la più grave sanzione della nullità (inconformità, del resto, all'indirizzo risalente a Sez. 3, n. 6537 del 30/03/1992, Rv.190458), avuto ulteriormente riguardo al rango della situazione giuridicasoggettiva lesa per effetto della imposizione, al di fuori delle condizioni previstedalla legge, dei limiti alla libertà di circolazione connessi alla emissione di fogliodi via obbligatorio.Il provvedimento del Questore previsto dall'art. 2 d. lgs. n. 159 del 2011,che si risolve nell'applicazione di una misura di prevenzione personale da partedell'autorità amministrativa, senza le garanzie di una verifica preventiva dilegittimità da parte dell'autorità giudiziaria, si caratterizza per la sua incidenzarestrittiva sulla libertà di circolazione e di soggiorno del destinatario, oggetto dispecifica tutela costituzionale (art. 16 Cost.), nella cui sfera giuridica l'atto èidoneo a produrre effetti immediati, così da esigere una più attenta ricognizionegiudiziale dei suoi elementi giustificativi e della puntuale osservanza deipresupposti e contenuti legali, da compiersi necessariamente a posteriori, insede di accertamento della sussistenza del reato derivante dalla relativaviolazione; con la conseguenza che in caso di accertato riscontro della mancanzadi una delle condizioni di legittimità del provvedimento, il giudice penale è tenutoa disapplicarlo, facendo venir meno lo stesso presupposto del reato (Sez. F, n.54155 del 27/07/2018, Rv. 274649, in tema di sindacabilità dell'obbligo dimotivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolositàdel soggetto).Lo scopo del foglio di via obbligatorio, al pari di ogni altra misura diprevenzione personale, è quello di prevenire le manifestazioni della pericolositàsociale di cui è portatore il destinatario, non quello dell'allontanamento dellepersone pericolose da un determinato luogo, trovando l'applicazione di dettamisura la propria ratio giustificatrice nel perseguimento dell'obiettivo di farrientrare la persona pericolosa nel luogo in cui il soggetto risiede e in cui puòmeglio esplicarsi il controllo di pubblica sicurezza nei suoi confronti: in talitermini si è espressa anche la Corte costituzionale nella sentenza (n. 68 del1964) con cui - affrontando la questione di legittimità dell'allora vigente art. 2legge n. 1423 del 1956, sollevata con specifico riferimento all'interpretazionedella misura ivi prevista come obbligo della persona pericolosa di allontanarsi daun determinato luogo, e non anche come obbligo di portarsi in un altro - haaffermato che l'obbligo normativo di fare rientro, almeno inizialmente, nelcomune di residenza del soggetto risponde a un'esigenza logica, fondata sullarealtà, poiché senza l'indicazione di una destinazione il foglio di via avrebbe"l'aspetto di un bando, non di un ordine di trasferimento da un Comune ad unaltro"; così che solo la contestuale intimazione dell'obbligo di rientro nel luogo diresidenza, in uno col divieto di fare ritorno nel luogo di allontanamento, è idoneaad assicurare il più efficace controllo del soggetto, a cui mira la misura diprevenzione, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, "dovendosiragionevolmente presumere che nel luogo della sua dimora abituale abbia lemaggiori possibilità di reinserirsi in un ambiente più confacente ad un sistema divita meno esposto ai pericoli ed ai turbamenti del luogo di non abituale dimora".Anche sotto tale profilo, dunque, l'interpretazione dell'art. 2 d. lgs. n. 159del 2011 fatta propria da questa Corte di legittimità si rivela la sola conforme allafunzione assegnata alle misure di prevenzione personale dal sistema normativo edai principi di rango costituzionale e sovranazionale ai quali si ispira la relativadisciplina, che è quella di perseguire la finalità preventiva di controllare lapericolosità sociale di cui è portatore il soggetto destinatario, escludendoqualsiasi carattere sanzionatorio-punitivo tipico della sanzione penale; conl'ulteriore conseguenza che, presupponendo il divieto di fare rientro nel comunedi allontanamento la sussistenza e, quindi, la conoscenza di un diverso comunenel quale il destinatario del foglio di via obbligatorio abbia diritto di soggiornare edal quale non possa essere allontanato, la misura non sarà applicabile neiconfronti di colui che sia privo di un'effettiva residenza o di un'abituale dimora,sia pure per un tempo limitato, nel territorio nazionale (Sez. 1 n. 13975 del5/03/2020, Rv. 278821, in motivazione)4. Ciò posto deve rilevarsi che la Corte territoriale non ha fatto buongoverno dei suddetti principi.In particolare, con il primo motivo di appello (v. p. da 1 a 3 dell’atto diappello), la [OSCURATO:PERSONA] aveva specificamente contestato non solo l’esistenzadell’indirizzo di residenza indicato nel provvedimento questorile, ma la mancanzadi una dimora fissa del destinatario del provvedimento questorile, sia almomento dell’emissione di tale atto, sia nel corso del procedimento.Deve, quindi, ritenersi che il motivo aveva adeguatamente specificato leragioni di contrapposizione rispetto alla motivazione del primo giudice e, anzi, siera posto, direttamente, in contrasto rispetto alle ragioni della sentenza dicondanna, prospettando una diversa situazione soggettiva dell’imputato.Si osserva, inoltre, che il provvedimento impugnato assume che il primogiudice aveva sostenuto che quello accertato era senz’altro il luogo di residenzadell’imputato, circostanza che, invero, non risulta dalla lettura della sentenza diprimo grado nella quale, anzi, espressamente si fa riferimento a “specifica di viae indirizzo di residenza effettivamente esistenti”, con motivazione sintetica epoco chiara che, invero, sembra basare la certezza del luogo di residenzadell’imputato su un accertamento limitato a confermare l’effettiva esistenza dellavia indicata nel provvedimento questorile.5. Rimanendo estranea alle ipotesi di inammissibilità dettate dall'art. 591cod. proc. pen. la valutazione in punto di manifesta infondatezzadell'impugnazione, l'atto di appello, oltre a non essere connotato da aspecificitàintrinseca attesa la puntuale individuazione di più critiche rivolte alla sentenzagravata, non può ritenersi caratterizzato neanche da aspecificità di tipoestrinseco, contenendo, attraverso l'individuazione dei predetti elementi di fatto,adeguate ragioni di confronto critico con l'apparato argomentativo contenutonella sentenza di primo grado, in quanto tali idonee a sollecitare un nuovoesercizio dei relativi poteri discrezionali riconosciuti al giudice di merito e non talida essere valutate sotto il profilo previsto dal combinato degli artt. 591 lett. c) e581 cod. proc. pen.Per l'effetto delle considerazioni spiegate resta logicamente assorbita ognivalutazione in ordine all'ammissibilità del motivo inerente alla richiesta revisionedel trattamento sanzionatorio.6. Conclusivamente, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio contrasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio di secondogrado. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna pernuovo giudizio.Così deciso, il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]