CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33309/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 12 aprile 2022 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Milano di data 31 maggio 2021 che aveva condannato l'imputata alla pena di giustizia per truffa ai danni di compagnia di assicurazione. 2. La difesa dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. 3. Con il primo motivo di impugnazione si lamenta inosservanza della legge penale nonché vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla tardività della querela. Il tribunale meneghino ha ritenuto tempestiva la querela perché presentata entro il termine di 90 giorni dal ricevimento da parte della compagnia di assicurazioni [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. della relazione della agenzia di investigazione incaricata di svolgere accertamenti in merito all'incidente (31 agosto 2017). Per contro, la difesa argomenta che la compagnia di assicurazione era consapevole della presunta falsità del sinistro (risalente 27 novembre 2015) fin dal 23 febbraio 2016, allorché venne informata dal perito dalla stessa nominato della mancata presentazione del veicolo alle verifiche; sempre nel corso del 2016 erano pervenute alla Zurich le informazioni sul disconoscimento del sinistro da parte del conducente e del trasportato sul veicolo che era stato indicato come antagonista da parte della imputata denunciante. Infine, già il 20 luglio 2016 (oltre un anno prima della querela, datata 10 ottobre 2017) era pervenuta alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. comunicazione di una ulteriore perizia sul furgone asseritamente coinvolto nel sinistro. 4. Con il secondo motivo di impugnazione si denuncia difetto di motivazione (art.606 lett. e cod. proc. pen.) per omesso esame di specifiche deduzioni difensive. La Corte ha violato la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, omettendo di pronunciarsi su numerosi punti sollevati dalla difesa. 5. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta l'erronea applicazione della legge penale (art.606 lett.b cod. proc. pen.) in relazione alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, ammissibile ex art. 164 cod. pen., alla luce del fatto che il precedente indicato come ostativo non era anteriore, ma piuttosto coevo del corrente caso. 6. Tanto la parte civile che la difesa dell'imputata hanno inviato memoria per ribadire le rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per plurimi motivi. 2. Sulla tempestività della querela il motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha, infatti, affermato che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e del reato in tutti i suoi aspetti (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081). Non è quindi sufficiente uno stato soggettivo di sospetto o di dubbio, ancorché sorretto da elementi potenzialmente rivelatori di un ipotetico reato (disconoscimento del sinistro ad opera dei soggetti coinvolti, nota dell'agenzia investigativa che ne ha raccolto le dichiarazioni, ecc.), allorché la condotta illecita si articoli o si giovi di un substrato probatorio caratterizzato da falsificazione, alterazione e , precostituzione della necessaria documentazione. La sentenza impugnata, con motivazione ,I congrua, risulta avere fatto corretta applicazione di tale principio individuando il momento • certo in quello della ricezione della relazione redatta dallo studio A.A.A. [OSCURATO:PERSONA] investigazioni s.a.s., depositata il 31 agosto 2017, che dava specifica contezza e concretezza a quel coacervo di elementi di sospetto comunque presenti, ma non ancora ritenuti sufficienti a dare conto della piena cognizione dei fatti delittuosi che deve necessariamente estendersi, in ragione della natura della condizione di procedibilità, non solo al fatto oggettivo ma anche alle componenti soggettive. Peraltro, quale aspetto non esplorato dalle sentenze di merito, va anche precisato che laddove l'esercizio del diritto di querela attenga a realtà a soggettività complessa, occorre altresì che di tale piena conoscenza siano materialmente investiti i titolari del potere di querela, affinché possano liberamente determinarsi, non essendo sufficiente che dei fatti siano stati notiziati appendici organizzative prive dei necessari poteri di rappresentanza (Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, dep. 2018, Rv. 272373). 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Con esso si denuncia "difetto di motivazione in punto di accertamento del fatto - omesso esame delle specifiche deduzioni difensive". Viene denunciata la violazione dell'art.606 lett e) cod. proc. pen.. In breve, con il secondo motivo, lamentando una serie di omesse pronunce da parte della Corte d'appello su questioni sollevate con l'atto d'appello, si deduce la carenza dell'apparato motivazionale proponendo una diversa lettura del quadro probatorio. In effetti, quello che si lamenta non è tanto la mancanza di motivazione (cioè uno dei vizi specifici previsti dal menzionato articolo, assieme alla contraddittorietà ed alla illogicità manifesta) quanto il risultato cui il giudice è arrivato nella valutazione della prova. Ad esempio, si lamenta l'omessa motivazione sul potenziale interesse dei testimoni Barra e [OSCURATO:PERSONA] per contestare in realtà la credibilità loro accordata dal giudice. Così facendo, tuttavia, si incorre in un errore di prospettiva. Il ricorrente si limita a proporre una ricostruzione alternativa delle emergenze processuali senza indicare specifiche fratture logiche della motivazione o precise carenze motivazionali. Non si deve però ignorare che il vizio di motivazione, per superare il vaglio di ammissibilità, non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa. E' noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali eventualmente rilevate per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. In verità la Corte di appello ha fornito risposta adeguata, con opportuna sintesi, a tutte le questioni affrontate dall'atto di appello in relazione alla valutazione della prova. Nella sentenza impugnata sono stati affrontati sia i temi della credibilità dei testimoni che le questioni inerenti alla valutazione della relazione della società investigativa con il tema accessorio della utilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e Barra in quel contesto ancorché non sottoscritte. Infine, viene affrontato e risolto con logica spiegazione il tema della incensurabilità della sentenza di primo grado per avere valorizzato l'assenza di danni sul furgone a dispetto della presenza di una piccola incisione che però non poteva essere ricondotta alla dinamica dell'incidente descritto dalla imputata. 3. Infine, anche il terzo motivo di ricorso non supera la soglia dell'ammissibilità poiché il tema della (mancata concessione della) sospensione condizionale non era stato affrontato nell'atto di appello (che si era concentrato sull'iniquità della pena -tuttavia determinata nel minimo e quindi non ulteriormente riducibile). Trova applicazione allora la regola derivante dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631). Non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio né di questione che non potesse essere rilevata avanti alla Corte d'appello, la formulazione del motivo in questa sede per la prima volta non è consentita. 4. Per le ragioni fin qui esposte il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata. Infine, va disposta la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] plc, in persona del leg. rappr. p.t., che liquida in compi ssivi euro 3510,