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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 39357/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BRINDISI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso"; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Brindisi, in sede di riesame, con ordinanza del 14 dicembre 2020 rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 26 novembre 2020 dell'immobile (realizzato previa demolizione del precedente) sito in zona di vincolo cimiteriale, di metri 12,62x19,23, relativamente al reato in accertamento di cui all'art. 44, lettera B, d.P.R. 380/2001.

2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 10 d.l. n. 76 del 2020).

La ristrutturazione, per la norma in oggetto, comprende anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, con la necessità di una SCIA, senza permesso di costruzione.

L'intervento edilizio di cui all'imputazione è stato definito "leggero" (variante in corso d'opera, con adeguamento antisismico) dal dirigente dell'ufficio tecnico del Comune in considerazione dell'assenza di aumenti dei volumi, con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 517 del 15 settembre 2020. 2.

2. Violazione di legge (art. 33 legge n. 47 del 1985, art. 10 d.

I. n. 76/2020 e 338, R.D. n. 1265/1934).

L'immobile oggetto della ristrutturazione edilizia è stato sanato con la concessione edilizia n. 517/1986 del 5 febbraio 2002 (deposito attrezzi agricoli ultimato nel 1983).

L'immobile è stato acquistato con atto notarile dal ricorrente il 27 novembre 2013.

Il 27 agosto 2020 il dirigente dell'ufficio tecnico del Comune riteneva di poter classificare l'intervento (seppure la SCIA riguardava solo il rifacimento del solaio e non una completa ricostruzione) quale "variante leggera" in corso d'opera, con il rilascio del permesso di i costruire in sanatoria in data 15 settembre 2020, non più impugnabile per il decorso dei 60 giorni.

Il Tribunale del riesame non tiene in considerazione la regolamentazione urbanistica del Comune di [OSCURATO:PERSONA] vigente nel 1981/1983, e la stessa fascia di rispetto del cimitero all'epoca (il cimitero, infatti, nel tempo si è esteso; inoltre, nel 1981 la disciplina urbanistica prevedeva la costruzione nella fascia di rispetto di depositi per uso agricolo). 2.

3. Violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione.

Il Tribunale ha qualificato l'intervento edilizio in oggetto una nuova costruzione, invece per la legge i lavori devono ritenersi di ristrutturazione.

Il Tribunale, inoltre, non valuta l'intervenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria e tutti gli atti pubblici che per decenni hanno ritenuto legittimo l'intervento edilizio.

Per l'art. 338, ultimo comma, R.D. 1265/1938 all'interno della zona di rispetto sono comunque consentiti gli interventi di recupero ovvero gli interventi funzionali all'uso dell'edificio, preesistente o regolarizzato. 2.

4. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.).

L'imposizione del sequestro preventivo è subordinata alla sussistenza di un pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati.

L'edificio in oggetto, oltre ad essere sanato già prima dell'acquisto da parte del ricorrente, ad oggi risulta ultimato e pertanto non sussiste nessun pericolo ex art. 321 cod. proc. pen.

L'immobile esiste da 38 anni ed è stato sempre adibito a deposito di attrezzi agricoli; la sua ristrutturazione per l'adeguamento alla normativa antisismica non può ritenersi assolutamente fonte di alcun pericolo.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con memoria di replica il ricorrente ha ribadito la fondatezza del ricorso, contestando le osservazioni scritte della Procura e chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati; peraltro articolati in fatto.

4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.

Nella specie i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato (nella valutazione sostanziale del ricorso).

Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.

Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il fumus dei reati in accertamento risulta dalla stessa collocazione dell'opera in zona vincolata, cimiteriale - a soli 50 metri dal cimitero -; infatti, l'intervento non può qualificarsi di ristrutturazione ma di nuova costruzione poiché nella zona sussiste il vincolo assoluto di inedificabilità ex art. 338 del R.D. 1265 del 1934.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione risulta uniforme e costante nell'individuare un vincolo di inedificabilità assoluta in violazione della fascia di rispetto cimiteriale (Sez. 3, Sentenza n. 5507 del 13/09/2019 Ud. -dep. 12/02/2020 - Rv. 278409 - 01, per la lottizzazione abusiva; vedi anche Sez. 3, del 6/04/2018, n. 15416, Sez. 3, Sentenza n. 8626 del 13/01/2009 Cc., dep. 26/02/2009, Rv. 242743 e Sez. 3, Sentenza n. 18900 del 02/04/2008 Cc., dep. 09/05/2008, Rv. 239917).

L'inedificabilità della zona comporta, di conseguenza, anche l'impossibilità di una sanatoria regolare.

Inoltre, il Consiglio di Stato, Sez.

IV, n. 5544, del 22 novembre 2013, ha previsto la necessità di rispettare il vincolo cimiteriale anche nelle fattispecie di riedificazione di edifici preesistenti e distrutti anche antecedentemente alla data imposizione del vincolo.

Tale orientamento muove dal concetto per cui la riedificazione di un edificio distrutto, comportando necessariamente la demolizione dei resti, ha natura di nuova costruzione, dunque deve rilevarsi che tale tipologia non è assolutamente collocabile su aree di rispetto cimiteriale, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che detto vincolo assoluto intende tutelare.

Nel ricorso in cassazione non ci si confronta con la suddetta motivazione, ma in modo generico si contesta il fumus dei reati, ribadendo la natura dei lavori quale ristrutturazione e contestando, in fatto, la motivazione dell'ordinanza. 4.

1. Relativamente ai presupposti dell'art. 321 cod. proc. pen. per il sequestro preventivo, il pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, si rileva come il Tribunale motiva adeguatamente sul punto, rilevando che l'immobile non risulta ultimato, ma si presenta al grezzo, rustico.

Conseguentemente la libera disponibilità comporterebbe il pericolo dell'ultimazione dei lavori con l'aggravamento delle conseguenze del reato.

Si tratta di un evidente accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BRINDISI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso"; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brindisi, in sede di riesame, con ordinanza del 14 dicembre 2020 rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 26 novembre 2020 dell'immobile (realizzato previa demolizione del precedente) sito in zona di vincolo cimiteriale, di metri 12,62x19,23, relativamente al reato in accertamento di cui all'art. 44, lettera B, d.P.R. 380/2001. 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 10 d.l. n. 76 del 2020). La ristrutturazione, per la norma in oggetto, comprende anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, con la necessità di una SCIA, senza permesso di costruzione. L'intervento edilizio di cui all'imputazione è stato definito "leggero" (variante in corso d'opera, con adeguamento antisismico) dal dirigente dell'ufficio tecnico del Comune in considerazione dell'assenza di aumenti dei volumi, con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 517 del 15 settembre 2020. 2. 2. Violazione di legge (art. 33 legge n. 47 del 1985, art. 10 d. I. n. 76/2020 e 338, R.D. n. 1265/1934). L'immobile oggetto della ristrutturazione edilizia è stato sanato con la concessione edilizia n. 517/1986 del 5 febbraio 2002 (deposito attrezzi agricoli ultimato nel 1983). L'immobile è stato acquistato con atto notarile dal ricorrente il 27 novembre 2013. Il 27 agosto 2020 il dirigente dell'ufficio tecnico del Comune riteneva di poter classificare l'intervento (seppure la SCIA riguardava solo il rifacimento del solaio e non una completa ricostruzione) quale "variante leggera" in corso d'opera, con il rilascio del permesso di i costruire in sanatoria in data 15 settembre 2020, non più impugnabile per il decorso dei 60 giorni. Il Tribunale del riesame non tiene in considerazione la regolamentazione urbanistica del Comune di [OSCURATO:PERSONA] vigente nel 1981/1983, e la stessa fascia di rispetto del cimitero all'epoca (il cimitero, infatti, nel tempo si è esteso; inoltre, nel 1981 la disciplina urbanistica prevedeva la costruzione nella fascia di rispetto di depositi per uso agricolo). 2. 3. Violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione. Il Tribunale ha qualificato l'intervento edilizio in oggetto una nuova costruzione, invece per la legge i lavori devono ritenersi di ristrutturazione. Il Tribunale, inoltre, non valuta l'intervenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria e tutti gli atti pubblici che per decenni hanno ritenuto legittimo l'intervento edilizio. Per l'art. 338, ultimo comma, R.D. 1265/1938 all'interno della zona di rispetto sono comunque consentiti gli interventi di recupero ovvero gli interventi funzionali all'uso dell'edificio, preesistente o regolarizzato. 2. 4. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.). L'imposizione del sequestro preventivo è subordinata alla sussistenza di un pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati. L'edificio in oggetto, oltre ad essere sanato già prima dell'acquisto da parte del ricorrente, ad oggi risulta ultimato e pertanto non sussiste nessun pericolo ex art. 321 cod. proc. pen. L'immobile esiste da 38 anni ed è stato sempre adibito a deposito di attrezzi agricoli; la sua ristrutturazione per l'adeguamento alla normativa antisismica non può ritenersi assolutamente fonte di alcun pericolo. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con memoria di replica il ricorrente ha ribadito la fondatezza del ricorso, contestando le osservazioni scritte della Procura e chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati; peraltro articolati in fatto. 4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Nella specie i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato (nella valutazione sostanziale del ricorso). Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il fumus dei reati in accertamento risulta dalla stessa collocazione dell'opera in zona vincolata, cimiteriale - a soli 50 metri dal cimitero -; infatti, l'intervento non può qualificarsi di ristrutturazione ma di nuova costruzione poiché nella zona sussiste il vincolo assoluto di inedificabilità ex art. 338 del R.D. 1265 del 1934. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione risulta uniforme e costante nell'individuare un vincolo di inedificabilità assoluta in violazione della fascia di rispetto cimiteriale (Sez. 3, Sentenza n. 5507 del 13/09/2019 Ud. -dep. 12/02/2020 - Rv. 278409 - 01, per la lottizzazione abusiva; vedi anche Sez. 3, del 6/04/2018, n. 15416, Sez. 3, Sentenza n. 8626 del 13/01/2009 Cc., dep. 26/02/2009, Rv. 242743 e Sez. 3, Sentenza n. 18900 del 02/04/2008 Cc., dep. 09/05/2008, Rv. 239917). L'inedificabilità della zona comporta, di conseguenza, anche l'impossibilità di una sanatoria regolare. Inoltre, il Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5544, del 22 novembre 2013, ha previsto la necessità di rispettare il vincolo cimiteriale anche nelle fattispecie di riedificazione di edifici preesistenti e distrutti anche antecedentemente alla data imposizione del vincolo. Tale orientamento muove dal concetto per cui la riedificazione di un edificio distrutto, comportando necessariamente la demolizione dei resti, ha natura di nuova costruzione, dunque deve rilevarsi che tale tipologia non è assolutamente collocabile su aree di rispetto cimiteriale, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che detto vincolo assoluto intende tutelare. Nel ricorso in cassazione non ci si confronta con la suddetta motivazione, ma in modo generico si contesta il fumus dei reati, ribadendo la natura dei lavori quale ristrutturazione e contestando, in fatto, la motivazione dell'ordinanza. 4. 1. Relativamente ai presupposti dell'art. 321 cod. proc. pen. per il sequestro preventivo, il pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, si rileva come il Tribunale motiva adeguatamente sul punto, rilevando che l'immobile non risulta ultimato, ma si presenta al grezzo, rustico. Conseguentemente la libera disponibilità comporterebbe il pericolo dell'ultimazione dei lavori con l'aggravamento delle conseguenze del reato. Si tratta di un evidente accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som
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