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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 09796/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5720-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente – F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 5720/2015 Numero sezionale 965/2022 Numero di raccolta generale 9796/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 avverso la sentenza n. 4584/01/2014 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 9/7/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 418/13/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di registro relativa al lodo arbitrale, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Roma con decreto emesso in data 28/9/2010, con cui erano state parzialmente accolte le richieste avanzate dal ricorrente nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con condanna di quest’ultimo al pagamento delle somme ivi indicate; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo mezzo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 59, primo comma, lett. a), 10, primo comma, lett. c), e 41, primo comma, DPR n. 131/1986, art. 824 bis c.p.c.) per avere la [OSCURATO:PERSONA] respinto l’appello del contribuente affermando la legittimità della tassazione applicata dall’Ufficio e ritenendo non sussistessero i presupposti per la registrazione a debito del lodo arbitrale, stante l’impossibilità di ricondurre il lodo, reso esecutivo a seguito del decreto, emesso ai sensi dell’art. 825 c.p.c., tra gli atti del contenzioso soggetti a registrazione a debito ed anche in virtù della mancata formale richiesta in tal senso da parte del Cancelliere del Tribunale;

1.2. la censura è infondata;

1.3. l’articolo 59 del T.U. imposta di registro enumera i casi tassativi nei quali è possibile procedere alla registrazione degli atti giudiziari senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute; F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 5720/2015 Numero sezionale 965/2022 Numero di raccolta generale 9796/2022 Data pubblicazione 25/03/2022

1.4. trattasi di norma a carattere eccezionale che deve essere applicata nei limiti previsti e con le modalità indicate dalla legge, sotto la personale responsabilità di quanti (rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, cancellieri, procuratori delle parti e parti stesse) intervengono, ciascuno per le proprie funzioni, nell’attività richiesta per la registrazione stessa;

1.5. l'art. 59, lett. a) d.P.R. n. 131 del 1986, per quanto di rilievo in tale sede, contempla, dunque, tra le ipotesi in cui è prescritta la registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute, «le sentenze» (fatta eccezione per quelle che comportano «trasferimento di beni o diritti di qualsiasi natura», le quali non possono essere registrate <<a debito>>), anche se non definitive, ed «i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato», con l’ulteriore precisazione che tali atti devono essere formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse delle amministrazioni statali;

1.6. la normativa in esame non si applica, dunque, ai procedimenti di giurisdizione volontaria;

1.7. ciò posto, va evidenziato che la procedura di deposito e di dichiarazione di esecutorietà della sentenza arbitrale, prevista dall'art. 825 c.p.c. (nel testo vigente), ha natura camerale e rientra nell'ambito della volontaria giurisdizione (cfr. anche con riguardo al testo previgente dell’art.825 c.p.c., Cass. n. 1553/1995);

1.8. ne consegue che relativamente ai provvedimenti (decreti del tribunale), che conferiscono al lodo la stessa efficacia di titolo esecutivo ex art. 825 c.p.c., l'imposta di registro non può essere assolta tramite l’istituto della <<registrazione a debito>>, come nel caso di specie;

1.9. ciò ha effetto assorbente, peraltro, sulle ulteriori questioni dedotte dal ricorrente circa la mancanza di formale richiesta di registrazione a debito da parte del cancelliere;

2.1. va parimenti respinto il secondo motivo con cui si lamenta violazione di norme di diritto (artt. 3 primo comma L. n. 241/1990, art. 7, primo comma, L. n. 212/2000) per avere la Commissione Tributaria3 di 5 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 5720/2015 Numero sezionale 965/2022 Numero di raccolta generale 9796/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 Regionale respinto la doglianza circa la carenza motivazione dell’atto impugnato;

2.2. al riguardo trova applicazione il principio, affermato da questa Corte in tema di accertamento tributario, secondo cui la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e l'esistenza e la congruità della stessa va valutata alla stregua delle regole dello specifico tributo cui l'atto di riferisce obbligo di sua motivazione è soddisfatto ogni qualvolta l'ente impositore abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur, e non si può, pertanto, dichiarare la nullità per carenza di motivazione di un avviso di accertamento che indichi il presupposto della maggiore imposizione e renda palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata dall'ente impositore;

2.3. nel caso in esame, lo stesso ricorrente riferisce che l'atto impositivo riportava una motivazione, seppure succinta [circa la base imponibile: << imposta ... relativa al pagamento di somme a titolo di risarcimento danni ... pari ad Euro 91.797.778,27 (dpr 131/86 tariffa parte 1 Art. 8 Lett. b)>> nonché di <<corrispettivi per prestazioni soggette a IVA ... ( ... già detratto il credito del Ministero delle Infrastrutture) pari a Euro 9.533.969,20 a titolo di capitale e Euro 5.984.564,27 a titolo di interessi (dpr 131/86 art. 40 Tariffa parte 1 Art. 8 lett. b nota II e art. 15 dpr 633/72)>>; circa l’ammontare dell’imposta liquidata: <<Registro: altre voci-prop. 109 T 2.933.806>>];

2.4. trattandosi di <<imposta principale di registro>>, liquidata a seguito di registrazione d'ufficio del decreto emesso ai sensi dell’art. 825 c.p.c., sulla base dello stesso atto presentato, in controversia ben conosciuta al contribuente, e non sussistendo neppure profili problematici afferenti i valori dichiarati (cfr. Cass. nn. 9856/2017, 4710/2003), la motivazione in questione risulta del tutto sufficiente a consentire la F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 5720/2015 Numero sezionale 965/2022 Numero di raccolta generale 9796/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 puntuale contestazione nel merito della pretesa fiscale, avuto riguardo al tasso d'interesse applicabile nella fattispecie;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 17.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 16.3.2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5720-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente – F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 5720/2015 Numero sezionale 965/2022 Numero di raccolta generale 9796/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 avverso la sentenza n. 4584/01/2014 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 9/7/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 418/13/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di registro relativa al lodo arbitrale, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Roma con decreto emesso in data 28/9/2010, con cui erano state parzialmente accolte le richieste avanzate dal ricorrente nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con condanna di quest’ultimo al pagamento delle somme ivi indicate; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo mezzo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 59, primo comma, lett. a), 10, primo comma, lett. c), e 41, primo comma, DPR n. 131/1986, art. 824 bis c.p.c.) per avere la [OSCURATO:PERSONA] respinto l’appello del contribuente affermando la legittimità della tassazione applicata dall’Ufficio e ritenendo non sussistessero i presupposti per la registrazione a debito del lodo arbitrale, stante l’impossibilità di ricondurre il lodo, reso esecutivo a seguito del decreto, emesso ai sensi dell’art. 825 c.p.c., tra gli atti del contenzioso soggetti a registrazione a debito ed anche in virtù della mancata formale richiesta in tal senso da parte del Cancelliere del Tribunale; 1.2. la censura è infondata; 1.3. l’articolo 59 del T.U. imposta di registro enumera i casi tassativi nei quali è possibile procedere alla registrazione degli atti giudiziari senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute; F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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(nel testo vigente), ha natura camerale e rientra nell'ambito della volontaria giurisdizione (cfr. anche con riguardo al testo previgente dell’art.825 c.p.c., Cass. n. 1553/1995); 1.8. ne consegue che relativamente ai provvedimenti (decreti del tribunale), che conferiscono al lodo la stessa efficacia di titolo esecutivo ex art. 825 c.p.c., l'imposta di registro non può essere assolta tramite l’istituto della <<registrazione a debito>>, come nel caso di specie; 1.9. ciò ha effetto assorbente, peraltro, sulle ulteriori questioni dedotte dal ricorrente circa la mancanza di formale richiesta di registrazione a debito da parte del cancelliere; 2.1. va parimenti respinto il secondo motivo con cui si lamenta violazione di norme di diritto (artt. 3 primo comma L. n. 241/1990, art. 7, primo comma, L. n. 212/2000) per avere la Commissione Tributaria3 di 5 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 5720/2015 Numero sezionale 965/2022 Numero di raccolta generale 9796/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 Regionale respinto la doglianza circa la carenza motivazione dell’atto impugnato; 2.2. al riguardo trova applicazione il principio, affermato da questa Corte in tema di accertamento tributario, secondo cui la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e l'esistenza e la congruità della stessa va valutata alla stregua delle regole dello specifico tributo cui l'atto di riferisce obbligo di sua motivazione è soddisfatto ogni qualvolta l'ente impositore abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur, e non si può, pertanto, dichiarare la nullità per carenza di motivazione di un avviso di accertamento che indichi il presupposto della maggiore imposizione e renda palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata dall'ente impositore; 2.3. nel caso in esame, lo stesso ricorrente riferisce che l'atto impositivo riportava una motivazione, seppure succinta [circa la base imponibile: << imposta ... relativa al pagamento di somme a titolo di risarcimento danni ... pari ad Euro 91.797.778,27 (dpr 131/86 tariffa parte 1 Art. 8 Lett. b)>> nonché di <<corrispettivi per prestazioni soggette a IVA ... ( ... già detratto il credito del Ministero delle Infrastrutture) pari a Euro 9.533.969,20 a titolo di capitale e Euro 5.984.564,27 a titolo di interessi (dpr 131/86 art. 40 Tariffa parte 1 Art. 8 lett. b nota II e art. 15 dpr 633/72)>>; circa l’ammontare dell’imposta liquidata: <<Registro: altre voci-prop. 109 T 2.933.806>>]; 2.4. trattandosi di <<imposta principale di registro>>, liquidata a seguito di registrazione d'ufficio del decreto emesso ai sensi dell’art. 825 c.p.c., sulla base dello stesso atto presentato, in controversia ben conosciuta al contribuente, e non sussistendo neppure profili problematici afferenti i valori dichiarati (cfr. Cass. nn. 9856/2017, 4710/2003), la motivazione in questione risulta del tutto sufficiente a consentire la F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 5720/2015 Numero sezionale 965/2022 Numero di raccolta generale 9796/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 puntuale contestazione nel merito della pretesa fiscale, avuto riguardo al tasso d'interesse applicabile nella fattispecie; 4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 17.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 16.3.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m
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