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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19533/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova premettere che, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

Nel caso di specie, il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

In particolare, nel ricorso non ci si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di secondo grado ha evidenziato che„ nell'atto di appello, non erano state sollevate contestazioni circa l'attendibilità dell'identificazione dell'imputato, da parte della polizia giudiziaria, quale soggetto ritratto nei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza.

Inoltre, a casa dell'imputato erano stati rinvenuti un cappello identico a quello indossato al momento dei fatti e un automobile che, per modello, marca e colori, era identica a quella utilizzata nella condotta accertata, elementi che avevano ulteriormente riscontrato quanto affermato dagli operanti.

L'imputato, infine, non aveva saputo fornire una spiegazione alternativa dei fatti.

D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione ai reati in oggetto.

I giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali abbiano ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Bencivenga.2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). Nel caso di specie, il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. In particolare, nel ricorso non ci si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di secondo grado ha evidenziato che„ nell'atto di appello, non erano state sollevate contestazioni circa l'attendibilità dell'identificazione dell'imputato, da parte della polizia giudiziaria, quale soggetto ritratto nei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza. Inoltre, a casa dell'imputato erano stati rinvenuti un cappello identico a quello indossato al momento dei fatti e un automobile che, per modello, marca e colori, era identica a quella utilizzata nella condotta accertata, elementi che avevano ulteriormente riscontrato quanto affermato dagli operanti. L'imputato, infine, non aveva saputo fornire una spiegazione alternativa dei fatti. D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione ai reati in oggetto. I giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali abbiano ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Bencivenga.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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