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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 40084/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. égf,' Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Napoli, adito con istanza di riesame dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Luigi e COZZOLINO Maria, terzi interessati rispetto a beni oggetto di confisca disposta con sentenza n. 2010/2021 del 3/12/2021, in procedimento penale per reati in materia di stupefacenti a carico dei figli degli istanti, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, l'ha dichiarata inammissibile siccome provvedimento insuscettibile di riesame o appello cautelare.

2. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorsi, con medesimo difensore e unico atto, i citati [OSCURATO:PERSONA] Luigi e COZZOLINO Maria, rilevando che il provvedimento impugnato aveva a oggetto un'istanza concernente il provvedimento del GIP di messa in liquidazione di aziende sequestrate, contestandone, anche mediante allegazioni, i relativi presupposti.

Il provvedimento in questa sede censurato si sarebbe limitato a una laconica statuizione, senza addurre alcuna giustificazione, necessaria con riferimento a ogni provvedimento giurisdizionale.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO, ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile e difetta dei requisiti minimi indispensabili per una valida instaurazione del rapporto impugnatorio.

2. Il Tribunale adito per il riesame ha, contrariamente a quanto assume la difesa dei ricorrenti, motivato le ragioni della declaratoria di inammissibilità: con il provvedimento oggetto della istanza, il GIP aveva disposto la messa in liquidazione di due società, già in sequestro, per le quali il giudice procedente per il merito aveva disposto in sentenza la confisca.

Trattasi di provvedimento insuscettibile di essere impugnato con istanza di riesame o appello davanti al Tribunale individuato a norma dell'art. 324, cod. proc. pen. 3.

La difesa sembra evocare il principio di conservazione degli atti giudiziari di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a mente del quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte: ma, anche sul punto, occorre precisare che tale regola e la previsione della trasmissione degli atti al giudice competente non è applicabile ove la parte non abbia osservato le formalità prescritte per il mezzo di impugnazione risultante dalla conversione (sez. 5, n. 22592 del 2/2/2022, D., Rv. 283119).

Nella specie, il tenore del ricorso, con il quale non sono stati neppure articolati motivi nei termini di cui all'art. 606, cod. proc. pen., non consente di comprendere se con l'istanza si sia inteso censurare il vincolo reale sui beni (in virtù di un'asserita non riferibilità delle aziende ai reati per i quali è intervenuta la condanna dei figli degli istanti), rispetto ai quali, peraltro, è già intervenuto provvedimento ablativo disposto dal giudice procedente per il merito; non si richiama lo stato del procedimento, rispetto al quale è il GIP ad affermare che con la sentenza è stata disposta la confisca delle società; e non si chiarisce se si sia inteso contestare la messa in liquidazione delle società di cui al provvedimento 14/1/2021 del GIP del Tribunale di Napoli.

Ciò che emerge dal provvedimento censurato in sede di riesame, infatti, è che la relazione dell'amministratore giudiziario al GIP del Tribunale di Napoli, con richiesta di messa in liquidazione delle società di che trattasi, è stata resa ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.

Igs. n. 159/2011.

Orbene, questa Corte ha già chiarito che gli atti gestori del giudice delegato e del tribunale non sono impugnabili, in difetto di un'esplicita previsione di legge, salvo che, essendo destinati a divenire definitivi e ad incidere su diritti soggettivi, assumano in concreto natura di sentenza, nel qual caso, avverso gli stessi è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (sez. 1, n. 35536 del 30/5/2019, Gia velli, Rv. 276938, in materia di misure di prevenzione, in cui la Corte ha ritenuto inoppugnabile l'ordinanza con cui il tribunale, in sede di incidente di esecuzione, aveva respinto l'opposizione dei terzi intestatari all'ordinanza di vendita di autovetture oggetto di confisca non definitiva, escludendo altresì in capo ai medesimi la configurabilità della lesione di un diritto soggettivo al mantenimento del vincolo sino al termine del procedimento legittimante al ricorso straordinario, attesa la previsione, in caso di mancata confisca definitiva, del diritto alla restituzione dei proventi della vendita).

4. Alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. égf,' Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli, adito con istanza di riesame dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Luigi e COZZOLINO Maria, terzi interessati rispetto a beni oggetto di confisca disposta con sentenza n. 2010/2021 del 3/12/2021, in procedimento penale per reati in materia di stupefacenti a carico dei figli degli istanti, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, l'ha dichiarata inammissibile siccome provvedimento insuscettibile di riesame o appello cautelare. 2. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorsi, con medesimo difensore e unico atto, i citati [OSCURATO:PERSONA] Luigi e COZZOLINO Maria, rilevando che il provvedimento impugnato aveva a oggetto un'istanza concernente il provvedimento del GIP di messa in liquidazione di aziende sequestrate, contestandone, anche mediante allegazioni, i relativi presupposti. Il provvedimento in questa sede censurato si sarebbe limitato a una laconica statuizione, senza addurre alcuna giustificazione, necessaria con riferimento a ogni provvedimento giurisdizionale. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO, ha concluso per l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile e difetta dei requisiti minimi indispensabili per una valida instaurazione del rapporto impugnatorio. 2. Il Tribunale adito per il riesame ha, contrariamente a quanto assume la difesa dei ricorrenti, motivato le ragioni della declaratoria di inammissibilità: con il provvedimento oggetto della istanza, il GIP aveva disposto la messa in liquidazione di due società, già in sequestro, per le quali il giudice procedente per il merito aveva disposto in sentenza la confisca. Trattasi di provvedimento insuscettibile di essere impugnato con istanza di riesame o appello davanti al Tribunale individuato a norma dell'art. 324, cod. proc. pen. 3. La difesa sembra evocare il principio di conservazione degli atti giudiziari di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a mente del quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte: ma, anche sul punto, occorre precisare che tale regola e la previsione della trasmissione degli atti al giudice competente non è applicabile ove la parte non abbia osservato le formalità prescritte per il mezzo di impugnazione risultante dalla conversione (sez. 5, n. 22592 del 2/2/2022, D., Rv. 283119). Nella specie, il tenore del ricorso, con il quale non sono stati neppure articolati motivi nei termini di cui all'art. 606, cod. proc. pen., non consente di comprendere se con l'istanza si sia inteso censurare il vincolo reale sui beni (in virtù di un'asserita non riferibilità delle aziende ai reati per i quali è intervenuta la condanna dei figli degli istanti), rispetto ai quali, peraltro, è già intervenuto provvedimento ablativo disposto dal giudice procedente per il merito; non si richiama lo stato del procedimento, rispetto al quale è il GIP ad affermare che con la sentenza è stata disposta la confisca delle società; e non si chiarisce se si sia inteso contestare la messa in liquidazione delle società di cui al provvedimento 14/1/2021 del GIP del Tribunale di Napoli. Ciò che emerge dal provvedimento censurato in sede di riesame, infatti, è che la relazione dell'amministratore giudiziario al GIP del Tribunale di Napoli, con richiesta di messa in liquidazione delle società di che trattasi, è stata resa ai sensi dell'art. 41, comma 1, d. Igs. n. 159/2011. Orbene, questa Corte ha già chiarito che gli atti gestori del giudice delegato e del tribunale non sono impugnabili, in difetto di un'esplicita previsione di legge, salvo che, essendo destinati a divenire definitivi e ad incidere su diritti soggettivi, assumano in concreto natura di sentenza, nel qual caso, avverso gli stessi è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (sez. 1, n. 35536 del 30/5/2019, Gia velli, Rv. 276938, in materia di misure di prevenzione, in cui la Corte ha ritenuto inoppugnabile l'ordinanza con cui il tribunale, in sede di incidente di esecuzione, aveva respinto l'opposizione dei terzi intestatari all'ordinanza di vendita di autovetture oggetto di confisca non definitiva, escludendo altresì in capo ai medesimi la configurabilità della lesione di un diritto soggettivo al mantenimento del vincolo sino al termine del procedimento legittimante al ricorso straordinario, attesa la previsione, in caso di mancata confisca definitiva, del diritto alla restituzione dei proventi della vendita). 4. Alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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