CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11537/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.4836/2022 depositata il 03/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 4836/2022, depositata in data 3/11/2022, la Cortedi Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigettava l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Roma n. 12802/2019, che aveva accolto il ricorsoNumero registro generale 8372/2024Numero sezionale 3306/2026Numero di raccolta generale 11537/2026Data pubblicazione 28/04/2026presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso n.2015/003/SC/7457/0/001 di liquidazione delle imposte di registro,ipotecarie e catastali dovute per la sentenza n. 7457/2015 relativa altrasferimento di un immobile, ex art. 2932 c.c., in favore di SvetlanaBukreeva e alla contestuale condanna al risarcimento dei danni in favoredell’odierno ricorrente e di sua madre, emessa dal Tribunale Civile diRoma, appellata da entrambe le parti in causa e della quale la Corted’Appello di Roma aveva sospeso l’efficacia esecutiva con ordinanza indata 12/8/2015.La CdGT di II grado, ritenendo che “l’effetto traslativo della proprietàa mezzo provvedimento giudiziario si ha solo in caso di sentenzadefinitiva”, ha affermato che “l’Ufficio avrebbe dovuto in pendenza digiudizio procedere a richiedere unicamente la registrazione della sentenzaapplicando l’imposta in misura fissa, rinviando l’applicazione delle imposteproporzionali al definitivo passaggio di proprietà”, facendo derivare taleassunto dalla considerazione che l’atto sospeso, perciò non registrabile,“non genera adempimenti presso la Conservatoria dei Registriimmobiliari…” e ritenendo pertanto non pertinente il richiamo all’art. 37del d.P.R. n.131/1986, “che riguarda le controversie civili ma noncertamente il passaggio di proprietà di un immobile”.2. Avverso la sentenza n. 4836/2022, emessa nei confrontidell’Agenzia delle Entrate e di [OSCURATO:PERSONA], succeduto nella posizione dellamadre [OSCURATO:PERSONA] a seguito del decesso della stessa in corsodi causa, proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, si deducono “Violazione/falsa applicazionedell’art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in una con l’art. 27, commi 1e 3, del medesimo decreto presidenziale, in relazione all’art. 360, Icomma, n. 3), cod. proc. civ.”, per avere il giudice dell’appelloNumero registro generale 8372/2024Numero sezionale 3306/2026Numero di raccolta generale 11537/2026Data pubblicazione 28/04/2026erroneamente ritenuto di dover subordinare al passaggio in giudicato dellasentenza del Tribunale di Roma l’applicazione dell’imposta di registro inmisura proporzionale, così richiedendo un requisito non previsto dall’art.37 del citato decreto, che non prescrive né l’irrevocabilità nè l’esecutivitàdelle sentenze. Rileva inoltre la ricorrente che né il passaggio in giudicatodella sentenza ad effetto traslativo né l’eventuale pagamento del prezzo(cui sia stato subordinato dalla sentenza il trasferimento della proprietà),da parte del promissario acquirente sono suscettibili di integrare unacondizione sospensiva ex art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986,ostativa alla liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale,costituendo il pagamento del prezzo una delle prestazioni del contratto enon una condizione e che, ove pure la si volesse ritenere una condizionesospensiva dell’effetto traslativo, si tratterebbe di una condizionemeramente potestativa, priva di effetti ai fini impositivi, ex art. 27,comma 3, d.P.R. n. 131/1986. L’Ufficio contesta infine la rilevanza, ai finidell’applicazione dell’imposta di registro, dell’idoneità dell’atto tassato adessere trascritto o iscritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari,per l’opponibilità ai terzi o agli altri effetti previsti dagli artt. 2643 e ssc.c., essendo l’imposta in questione volta a colpire la capacità contributivamanifestata dall’atto dispositivo, a prescindere dal momento in cui viene aprodursi l’arricchimento patrimoniale. A supporto di tali assunti vienerichiamata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 27902/2018, n.30778/2019, n.13705/2022) che conferma l’applicabilità alla sentenza exart. 2932 c.c. dell’imposta di registro proporzionale, evidenziandosi,inoltre, che l’irrilevanza della pendenza del termine di impugnazione odella sospensione dell’esecutività della sentenza tassata vale ancor più perl’ulteriore capo relativo alla condanna al risarcimento dei danni.2. Il controricorrente ha, in via preliminare, eccepito l’inammissibilitàdel ricorso per cassazione per tardività, ex art. 327 c.p.c., essendo statoNumero registro generale 8372/2024Numero sezionale 3306/2026Numero di raccolta generale 11537/2026Data pubblicazione 28/04/2026notificato alla controparte, a mezzo pec, in data 03/4/2024, a frontedell’avvenuta pubblicazione in data 3/11/2022 della sentenza impugnata.Orbene, l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 327 c.p.c. èinfondata, atteso che il termine per l’impugnazione della sentenza dellaCdGT di II grado del Lazio non notificata è rimasto sospeso per 11 mesi, aisensi dell’art. 1, comma 199, della legge n. 197/2022, la quale consentela definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizionetributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate (ovvero l'Agenzia delledogane e dei monopoli), pendenti in ogni stato e grado del giudizio,compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio,alla data di entrata in vigore della legge (art. 1, comma 186). Detta“definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primogrado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigoredella … legge e per le quali alla data della presentazione della domanda dicui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.”(art. 1, comma 192). L’art. 1, comma 199 della citata legge, prevede lasospensione per 11 mesi dei termini di impugnazione delle “controversiedefinibili”, scadenti tra la data di entrata in vigore della legge (1/1/2023) eil 31 ottobre 2023, tra le quali rientra la presente controversia, atteso chel’Agenzia delle Entrate è parte del giudizio e che l’originario termine perproporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata,depositata il 3/11/2022, scadeva il 3/5/2023.Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato il 3/4/2024 (ultimogiorno utile), l’impugnazione è tempestiva.Ciò posto, il motivo di ricorso, relativo unicamente alla liquidazionedell’imposta di registro (e non anche alle imposte catastale ed ipotecariache, secondo quanto dedotto dalla ricorrente e non contestato, sono stateapplicate nella misura fissa di 50,00 euro ciascuna, misura fissa dovutanel caso di specie, secondo la prospettazione del controricorrente, ancheper la registrazione della sentenza), è fondato.Numero registro generale 8372/2024Numero sezionale 3306/2026Numero di raccolta generale 11537/2026Data pubblicazione 28/04/2026Ai sensi dell’art. 37, del d.P.R. n. 131/1986, del tutto pertinente(diversamente da quanto ritenuto dalla CdGT di II grado) alla fattispecie inesame, in quanto concernente la tassazione di un atto giudiziario esegnatamente della sentenza n. 7457/2015 emessa dal Tribunale civile diRoma, “la sentenza che definisce il giudizio - anche solo parzialmente epur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio delregistro provvede legittimamente alla liquidazione, senza che l’eventualeriforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, efino alla formazione del giudicato, incida sul predetto avviso diliquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio deidiritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamentee non nel medesimo procedimento (Sez. 6-5, n. 12736 del 05/06/2014).”(Cass., n. 12480/2018). Pertanto, “il provvedimento di sospensione dellaprovvisoria esecuzione (ancorché seguito dalla completa riforma in sensofavorevole al contribuente) non è idoneo ad incidere sul predetto avviso diliquidazione, stante la perdurante esistenza della sentenza… che nerappresenta il fondamento, con salvaguardia dell'eventuale diritto alrimborso spettante al contribuente, non ricollegandosi il presupposto deltributo all'efficacia esecutiva della sentenza ma, per l'appunto,all'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione: in questadirezione milita, del resto, il contenuto testuale dell'art.37 DPRn.1131/1986, cit., secondo il quale "gli atti dell'autorità giudiziaria inmateria di controversie civili, che definiscono anche parzialmente ilgiudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiaranoesecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Statosentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento dellaregistrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvoconguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato"(sulla cui legittimità costituzionale si è più volte pronunziata la Cortecostituzionale, da ultimo, n.13/2008)” (Cass. n. 12480/2018; nonchéNumero registro generale 8372/2024Numero sezionale 3306/2026Numero di raccolta generale 11537/2026Data pubblicazione 28/04/2026Cass., n. 1223/2021; Cass., n. 4327/2021; Cass., n. 7053/2026; Cass., n.7266/2026). L’irrilevanza della sospensione dell’efficacia esecutiva dellasentenza ai fini dell’imposta di registro è stata più volte affermata daquesta Corte anche con specifico riferimento alla sentenza traslativa exart. 2932 c.c. (Cass., n. 30957/21; Cass., n. 9619/21; Cass., n. 241/21),sicché è ininfluente, ai suddetti fini, diversamente da quanto ritenuto dalgiudice d’appello, che l’effetto traslativo della proprietà ex art. 2932 c.c. siproduca solo con la sentenza definitiva, non essendo né la irrevocabilitàné l’esecutività, come si è detto, richieste dal citato art. 37. Poiché, quindi,la sentenza è assoggettata all’imposta di registro, nella misura(proporzionale) stabilita per il corrispondente atto dall’art. 8, lett. a, dellaTariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, a prescindere dallasua esecutività o irrevocabilità, nemmeno è sostenibile l’assunto che ildifferimento dell’applicazione “delle imposte proporzionali al definitivopassaggio di proprietà” trarrebbe fondamento “dalla considerazione che lasospensione della sentenza non genera adempimenti presso laConservatoria dei Registri immobiliari…”. Contrariamente a quantoritenuto dal giudice d’appello, questa Corte ha inoltre più volte affermato(Cass. n. 27902/2018; Cass. n. 30957/21; Cass., n. 241/21; Cass., n.21055/2025; Cass., n. 20852/2025) che, in materia d'imposta di registro,la sentenza che abbia disposto, ex art. 2932 c.c., il trasferimento di unimmobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente alpagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale(ex art. 8, lett. a, della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n.131/1986) e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovandoapplicazione l’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986, alla stregua delquale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva (conconseguente applicazione dell’imposta in misura fissa ex art. 27, comma1, d.P.R. n 131/1986) gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizioneNumero registro generale 8372/2024Numero sezionale 3306/2026Numero di raccolta generale 11537/2026Data pubblicazione 28/04/2026meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente, ovverodall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente.Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata.Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con il rigetto dell’originarioricorso della contribuente.Non sono prospettate altre questioni, anche in via di ricorsoincidentale, da parte del contribuente.Le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico delcontroricorrente soccombente, tenuto conto di quanto disposto dall’art.15, comma 2 sexies, del d.P.R. n. 546/1992. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta l’originario ricorso della contribuente;condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio diprimo grado e di secondo grado, che liquida rispettivamente in 2.200,00euro e in 2.400,00 euro per compensi professionali, oltre spese prenotatea debito, nonché al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in 2.410,00 euro, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data17/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]