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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 38264/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i // / / / Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 455 cod.pen; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che la doglianza di cui al primo motivo è manifestamente infondata, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, in tema di istruzione dibattimentale, il potere del giudice di disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ove risulti assolutamente necessario, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non può essere limitato dal principio della "discovery", che opera esclusivamente nei rapporti fra le parti (RV 278630; RV 259710); Rilevato, altresì, che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 49, comma 2, e 455 cod. pen., è versato in fatto e finalizzato a una non consentita rivalutazione delle prove; Considerato che il terzo motivo, con il quale si lamenta il diniego della condizione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché il reato di cui all'art.455 cod. pen. è punito con pena edittale massima superiore alla soglia prevista per l'applicazione della suddetta condizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così decisoji 21 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA])e're Esten ore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i // / / / Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 455 cod.pen; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che la doglianza di cui al primo motivo è manifestamente infondata, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, in tema di istruzione dibattimentale, il potere del giudice di disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ove risulti assolutamente necessario, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non può essere limitato dal principio della "discovery", che opera esclusivamente nei rapporti fra le parti (RV 278630; RV 259710); Rilevato, altresì, che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 49, comma 2, e 455 cod. pen., è versato in fatto e finalizzato a una non consentita rivalutazione delle prove; Considerato che il terzo motivo, con il quale si lamenta il diniego della condizione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché il reato di cui all'art.455 cod. pen. è punito con pena edittale massima superiore alla soglia prevista per l'applicazione della suddetta condizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così decisoji 21 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA])e're Esten ore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38264/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris