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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 15647/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19370/2013 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il seguente domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19370/2013 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15647/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA, sede di Milano, n. 121/38/12, depositata il 19/9/2012; udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 9 marzo 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano proprietarie, ciascuna per la quota del 50%, di un lotto di terreno edificabile nel Comune di Cavenago di Brianza, originariamente identificato al catasto terreni del Comune al foglio 17, mappale 52, inserito in un piano di lottizzazione e, avvalendosi delle agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 311 del 2004, sulla base di una perizia di stima dell’area edificabile, in data 27/6/2005, versarono l’imposta sostitutiva determinata sula base del valore periziato, nella misura di euro 9.363, 20 ciascuna.

In data 18 ottobre 2007, i proprietari delle aree ricadenti nel piano di lottizzazione nel quale è inserito il terreno della ricorrente sottoscrivevano l’atto pubblico notarile di redistribuzione e ricomposizione fondiaria, in conseguenza del quale il terreno della odierna contribuente assumeva dei nuovi identificativi catastali.

Successivamente, la legge finanziaria per il 2008, precisamente la legge n. 244 del 2007, riproponeva la facoltà di affrancare la relativa plusvalenza rivalutando, in modo analogo alla precedente norma, le aree edificabili, sicché in data 11 febbraio 2008 veniva redatta ed asseverata un’ulteriore perizia atta a rideterminare il valore del cespite in questione.

Le comproprietarie del terreno, allora, versavano nuovamente e per intero l’imposta dovuta sulla base del nuovo valore periziato, nella misura di euro 11.606, 44 ciascuna. r.g. n. 19370/2013 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19370/2013 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15647/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Presentata istanza di rimborso di quanto precedentemente versato, l’Agenzia delle Entrate rigettò la richiesta di entrambe le comproprietarie del terreno, sulla base del fatto che le due rivalutazioni, del 2005 e del 2008, riguarderebbero beni diversi e non coincidenti.

La C.T.P. rigettò i ricorsi delle comproprietarie con distinte ed analoghe sentenze.

L’odierna contribuente, anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA], propose appello avverso le due sentenze.

La C.T.R. della Lombardia confermò le sentenze appellate.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, affidato a tre motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La sesta sezione, cui originariamente era stato assegnato il ricorso, ha rimesso, in data 9/12/2015, la trattazione dello stesso alla sezione semplice, evidenziando che si sarebbe dovuta approfondire la questione dell’ammissibilità del controricorso dell’Agenzia delle Entrate, essendo stato esso notificato a mezzo pec al domicilio eletto dalla contribuente in data 25 ottobre 2013, prima dell’entrata in vigore, il 15 maggio 2014, delle specifiche tecniche adottate dal Ministero della Giustizia con provvedimento del 16 aprile 2014 ai sensi dell’art. 34 del D.M. n. 44/2011, sulla base della legge n. 228 del 2012.

In vista dell’adunanza camerale del 9 marzo 2022 le parti non hanno depositato memorie.

Considerato che: deve essere preliminarmente affermata l’ammissibilità del controricorso, notificato a mezzo pec al domicilio digitale indicato dal procuratore della contribuente nel corpo del ricorso per cassazione.

L’art. 366, comma 2, c.p.c., infatti, come modificato dalla legge n. 183 del 2011, entrata in vigore al tempo della notifica dell’odierno r.g. n. 19370/2013 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19370/2013 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15647/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 controricorso, al quale la citata disposizione è applicabile in forza del rinvio contenuto nell’art. 370, comma 2 c.p.c., attribuisce al controricorrente la facoltà di notificare il controricorso presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26696 del 28/11/2013).

Si deve, dunque, passare ad esaminare i motivi di ricorso. 1.Con il primo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 e successive modifiche”, la contribuente ha dedotto che la norma in questione ha previsto la facoltà, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze soggette all’imposta sui redditi, di assumere quale valore iniziale di un terreno edificabile o con destinazione agricola, in luogo del valore d’acquisto, quello risultante da una perizia di stima, affrancando il relativo incremento con il versamento di un’imposta sostitutiva.

Secondo la ricorrente, in esito all’atto di “redistribuzione urbanistica” l’immobile non avrebbe realizzato alcuna minusvalenza o plusvalenza, essendo rimasto nella sua titolarità, sebbene con confini catastali in parte diversi, con la conseguenza che, avendo ella corrisposto l’imposta sostitutiva sul maggior valore in seguito a perizia giurata, sarebbe sorto il diritto di rimborso dell’imposta precedentemente corrisposta, pena la doppia imposizione su un valore in parte coincidente con quello precedentemente stimato (del terreno, cioè, nella consistenza anteriore rispetto all’atto di perequazione urbanistica). 1.1.Il motivo è infondato.

La contribuente assume che, quand’anche il nuovo terreno risultante dalla perequazione urbanistica fosse diverso da quello originariamente nella sua titolarità, le spetterebbe, dopo il pagamento dell’imposta sostitutiva sul “nuovo” terreno, il rimborso dell’imposta sostitutiva versata sulla plusvalenza stimata in relazione al terreno “perduto”.

Orbene, tale prospettazione non può essere condivisa. r.g. n. 19370/2013 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19370/2013 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15647/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Il meccanismo delineato dagli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 e dalle successive disposizioni che hanno riaperto i termini per procedere alle perizie (per quel che qui interessa) del valore degli immobili al fine del pagamento delle imposte sostitutive sulla plusvalenza si affianca al diritto al rimborso previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto legge n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, nel caso di successiva valutazione, con successivo versamento d’imposta, del bene già oggetto di una prima valutazione; ma la condizione dell’insorgenza del diritto al rimborso è che vi sia identità oggettiva, quantomeno parziale, dei beni oggetto delle diverse stime.

La contribuente, nella sua censura, prescinde totalmente da tale condizione, sicché il motivo che la veicola è infondato. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Motivazione omessa o insufficiente e contraddittoria su fatto controverso e decisivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)”, la contribuente si duole che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi con motivazione congrua sulla circostanza, dedotta nell’atto di appello, che, a prescindere dall’identità dei terreni, le utilità urbanistiche del terreno risultante dalla perequazione urbanistica erano identiche a quelle del terreno di cui la contribuente stessa era titolare nel tempo precedente alla perequazione urbanistica.

Ella argomenta che l’identità dei beni dovrebbe essere valutata con riferimento alle “utilità urbanistiche” e non alla consistenza oggettiva dei terreni.

2.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha spiegato (Cass., sez. 5, n. 31093/2019, Rv. 65623601) che ai fini del rimborso dell’imposta sostitutiva precedentemente versata non rileva che le “utilità urbanistiche”, considerate prima e dopo la perequazione, siano rimaste inalterate, venendo in rilievo esclusivamente l’identità e la consistenza oggettiva r.g. n. 19370/2013 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19370/2013 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15647/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 dei terreni in questione, identità e consistenza dalle quali, invece, la contribuente nel ricorso prescinde totalmente.

3. Con il terzo ed ultimo motivo, rubricato “Motivazione omessa su fatto controverso e decisivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)”, la contribuente si duole che la CTR a quo non si sia pronunciata sulla circostanza, pure documentata, che la CTP, con riferimento ad altri lotti ed altri contribuenti coinvolti nell’attuazione del medesimo piano urbanistico, avesse riconosciuto il diritto al rimborso azionato da questi ultimi, che si trovavano in una situazione sostanziale analoga alla odierna ricorrente.

3.1. Anche il terzo motivo è infondato.

La circostanza sulla quale la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi, infatti, non è decisiva ai fini della corretta decisione della lite, sia in quanto il nostro ordinamento processuale tollera, in generale, che questioni simili siano decise irrevocabilmente in maniera diversa con riferimento ai diversi soggetti che le facciano valere in giudizio; sia in quanto non può presupporsi che le decisioni corrette delle questioni asseritamente simili a quella controversa nel presente processo siano quelle adottate dalla CTP, alle quali la odierna contribuente avrebbe voluto che la CTR a quo si uniformasse.

4. In definitiva, il ricorso è infondato.

4.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro duemila, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della r.g. n. 19370/2013 6 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19370/2013 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15647/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 marzo 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) r.g. n. 19370/2013 7 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19370/2013 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il seguente domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19370/2013 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15647/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, sede di Milano, n. 121/38/12, depositata il 19/9/2012; udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 9 marzo 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano proprietarie, ciascuna per la quota del 50%, di un lotto di terreno edificabile nel Comune di Cavenago di Brianza, originariamente identificato al catasto terreni del Comune al foglio 17, mappale 52, inserito in un piano di lottizzazione e, avvalendosi delle agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 311 del 2004, sulla base di una perizia di stima dell’area edificabile, in data 27/6/2005, versarono l’imposta sostitutiva determinata sula base del valore periziato, nella misura di euro 9.363, 20 ciascuna. In data 18 ottobre 2007, i proprietari delle aree ricadenti nel piano di lottizzazione nel quale è inserito il terreno della ricorrente sottoscrivevano l’atto pubblico notarile di redistribuzione e ricomposizione fondiaria, in conseguenza del quale il terreno della odierna contribuente assumeva dei nuovi identificativi catastali. Successivamente, la legge finanziaria per il 2008, precisamente la legge n. 244 del 2007, riproponeva la facoltà di affrancare la relativa plusvalenza rivalutando, in modo analogo alla precedente norma, le aree edificabili, sicché in data 11 febbraio 2008 veniva redatta ed asseverata un’ulteriore perizia atta a rideterminare il valore del cespite in questione. Le comproprietarie del terreno, allora, versavano nuovamente e per intero l’imposta dovuta sulla base del nuovo valore periziato, nella misura di euro 11.606, 44 ciascuna. r.g. n. 19370/2013 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19370/2013 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15647/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Presentata istanza di rimborso di quanto precedentemente versato, l’Agenzia delle Entrate rigettò la richiesta di entrambe le comproprietarie del terreno, sulla base del fatto che le due rivalutazioni, del 2005 e del 2008, riguarderebbero beni diversi e non coincidenti. La C.T.P. rigettò i ricorsi delle comproprietarie con distinte ed analoghe sentenze. L’odierna contribuente, anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA], propose appello avverso le due sentenze. La C.T.R. della Lombardia confermò le sentenze appellate. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, affidato a tre motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. La sesta sezione, cui originariamente era stato assegnato il ricorso, ha rimesso, in data 9/12/2015, la trattazione dello stesso alla sezione semplice, evidenziando che si sarebbe dovuta approfondire la questione dell’ammissibilità del controricorso dell’Agenzia delle Entrate, essendo stato esso notificato a mezzo pec al domicilio eletto dalla contribuente in data 25 ottobre 2013, prima dell’entrata in vigore, il 15 maggio 2014, delle specifiche tecniche adottate dal Ministero della Giustizia con provvedimento del 16 aprile 2014 ai sensi dell’art. 34 del D.M. n. 44/2011, sulla base della legge n. 228 del 2012. In vista dell’adunanza camerale del 9 marzo 2022 le parti non hanno depositato memorie. Considerato che: deve essere preliminarmente affermata l’ammissibilità del controricorso, notificato a mezzo pec al domicilio digitale indicato dal procuratore della contribuente nel corpo del ricorso per cassazione. L’art. 366, comma 2, c.p.c., infatti, come modificato dalla legge n. 183 del 2011, entrata in vigore al tempo della notifica dell’odierno r.g. n. 19370/2013 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19370/2013 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15647/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 controricorso, al quale la citata disposizione è applicabile in forza del rinvio contenuto nell’art. 370, comma 2 c.p.c., attribuisce al controricorrente la facoltà di notificare il controricorso presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26696 del 28/11/2013). Si deve, dunque, passare ad esaminare i motivi di ricorso. 1.Con il primo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 e successive modifiche”, la contribuente ha dedotto che la norma in questione ha previsto la facoltà, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze soggette all’imposta sui redditi, di assumere quale valore iniziale di un terreno edificabile o con destinazione agricola, in luogo del valore d’acquisto, quello risultante da una perizia di stima, affrancando il relativo incremento con il versamento di un’imposta sostitutiva. Secondo la ricorrente, in esito all’atto di “redistribuzione urbanistica” l’immobile non avrebbe realizzato alcuna minusvalenza o plusvalenza, essendo rimasto nella sua titolarità, sebbene con confini catastali in parte diversi, con la conseguenza che, avendo ella corrisposto l’imposta sostitutiva sul maggior valore in seguito a perizia giurata, sarebbe sorto il diritto di rimborso dell’imposta precedentemente corrisposta, pena la doppia imposizione su un valore in parte coincidente con quello precedentemente stimato (del terreno, cioè, nella consistenza anteriore rispetto all’atto di perequazione urbanistica). 1.1.Il motivo è infondato. La contribuente assume che, quand’anche il nuovo terreno risultante dalla perequazione urbanistica fosse diverso da quello originariamente nella sua titolarità, le spetterebbe, dopo il pagamento dell’imposta sostitutiva sul “nuovo” terreno, il rimborso dell’imposta sostitutiva versata sulla plusvalenza stimata in relazione al terreno “perduto”. Orbene, tale prospettazione non può essere condivisa. r.g. n. 19370/2013 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19370/2013 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15647/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Il meccanismo delineato dagli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 e dalle successive disposizioni che hanno riaperto i termini per procedere alle perizie (per quel che qui interessa) del valore degli immobili al fine del pagamento delle imposte sostitutive sulla plusvalenza si affianca al diritto al rimborso previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto legge n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, nel caso di successiva valutazione, con successivo versamento d’imposta, del bene già oggetto di una prima valutazione; ma la condizione dell’insorgenza del diritto al rimborso è che vi sia identità oggettiva, quantomeno parziale, dei beni oggetto delle diverse stime. La contribuente, nella sua censura, prescinde totalmente da tale condizione, sicché il motivo che la veicola è infondato. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Motivazione omessa o insufficiente e contraddittoria su fatto controverso e decisivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)”, la contribuente si duole che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi con motivazione congrua sulla circostanza, dedotta nell’atto di appello, che, a prescindere dall’identità dei terreni, le utilità urbanistiche del terreno risultante dalla perequazione urbanistica erano identiche a quelle del terreno di cui la contribuente stessa era titolare nel tempo precedente alla perequazione urbanistica. Ella argomenta che l’identità dei beni dovrebbe essere valutata con riferimento alle “utilità urbanistiche” e non alla consistenza oggettiva dei terreni. 2.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha spiegato (Cass., sez. 5, n. 31093/2019, Rv. 65623601) che ai fini del rimborso dell’imposta sostitutiva precedentemente versata non rileva che le “utilità urbanistiche”, considerate prima e dopo la perequazione, siano rimaste inalterate, venendo in rilievo esclusivamente l’identità e la consistenza oggettiva r.g. n. 19370/2013 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19370/2013 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15647/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 dei terreni in questione, identità e consistenza dalle quali, invece, la contribuente nel ricorso prescinde totalmente. 3. Con il terzo ed ultimo motivo, rubricato “Motivazione omessa su fatto controverso e decisivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)”, la contribuente si duole che la CTR a quo non si sia pronunciata sulla circostanza, pure documentata, che la CTP, con riferimento ad altri lotti ed altri contribuenti coinvolti nell’attuazione del medesimo piano urbanistico, avesse riconosciuto il diritto al rimborso azionato da questi ultimi, che si trovavano in una situazione sostanziale analoga alla odierna ricorrente. 3.1. Anche il terzo motivo è infondato. La circostanza sulla quale la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi, infatti, non è decisiva ai fini della corretta decisione della lite, sia in quanto il nostro ordinamento processuale tollera, in generale, che questioni simili siano decise irrevocabilmente in maniera diversa con riferimento ai diversi soggetti che le facciano valere in giudizio; sia in quanto non può presupporsi che le decisioni corrette delle questioni asseritamente simili a quella controversa nel presente processo siano quelle adottate dalla CTP, alle quali la odierna contribuente avrebbe voluto che la CTR a quo si uniformasse. 4. In definitiva, il ricorso è infondato. 4.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro duemila, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della r.g. n. 19370/2013 6 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19370/2013 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15647/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 marzo 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) r.g. n. 19370/2013 7 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6
Sentenza Cassazione n. 15647/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris