CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40156/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7u- [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bari a confermato la sentenza del Tribunale di Bari con la quale era stato condannato, alla pena di anni uno di reclusione, in relazione ai reati di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale legale rappresentate dell'A.S. [OSCURATO:PERSONA], per avere occultato le scritture contabili obbligatorie così da non consentite la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari. Deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo della motivazione illogica in relazione alla prova della condotta di distruzione/occultamento e non del mero comportamento omissivo della tenuta della documentazione contabile per il quale è prevista la sanzione amministrativa. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 4. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, aderisce all'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la omessa tenuta delle scritture contabili, che renda obiettivamente più difficoltosa, ma non impossibile, la ricostruzione della situazione contabile, ma è necessario un "quid pluris" a contenuto commissivo consistente nell'occultamento o nella distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge (Sez. 3, n. 1441 del 12/07/2017, Andriola, Rv. 272034- 01; Sez. 3, n. 19106 del 02/03/2016, Chianese, Rv. 267102 - 01). In tale ambito, si è chiarito che il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) presuppone l'istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e pertanto non contempla anche la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Sulla scorta di ciò ha ritenuto dimostrato l'occultamento sul rilievo che lo stesso imputato aveva giustificato di averle conservate nei locali del campo sportivo andato distrutto nel 2009, da cui ha tratto il logico convincimento della loro istituzione e del loro occultamento in un contesto fattuale nel quale era anche dimostrato lo svolgimento di attività commerciale da cui ha induttivamente tratto la prova del volume degli affari e dell'ammontare delle imposte evase. m Il secondo motivo è inammissibile non avendo il ricorrente dedotto nei motivi di appello la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva e non può dolersi, per la prima volta nel giudizio di cassazione, del vizio di motivazione. 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il