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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37206/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12942/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Archimede n. 120, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - resistente - avverso la sentenza n. 7297/18, depositata il 22 ottobre 2018, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022, dal Consigliere doti:. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria, ricorrono per la cassazione della sentenza n. 7297/18, depositata il 22 ottobre 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva diversamente accolto l'impugnazione di un avviso di accertamento catastale col quale, in applicazione della

I. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, c. 335, era stata ridetermnata classe e rendita catastale di un'unità immobiliare ubicata in Roma (microzona 19- Parioli; in catasto al fol. 541, p.11e 110 e 319 graffate, sub 6); - l'Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita in giudizio al fine di partecipare alla discussione del ricorso.

Considerato che:

1. - il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla

I. n. 241 del 1990, art. 3, alla

I. n. 212 del 2000, art. 7, ed alla

I. n. 311 del 2004, art. 1, c. 335, - deducendo, in sintesi, i ricorrenti che la motivazione dell'avviso di accertamento si risolveva nella generica esposizione della microzona di riferimento, e delle relative connotazioni (in tesi di rivalutazione del patrimonio immobiliare), senz'alcuna esplicitazione degli effettivi presupposti della procedura di riclassamento a riguardo tanto del fattore posizionale quanto della stessa unità immobilia -e presa in considerazione; così che erano rimaste del tutto inespresse le ragioni che, nella fattispecie, giustificavano la rideterminazione della classe di merito dell'unità immobiliare; - il secondo motivo, sempre ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 1142 del 1949, artt. 4 ss., e 61, sull'assunto che il giudice del gravame aveva corroborato le conclusioni cui l'amministrazione era pervenuta pur rilevando che le unità immobiliari utilizzate a comparazione presentavano diverse connotazioni tipologiche, così incorrendo nel denunciato error iuris, le evocate disposizioni implicando il riscontro dei classamento su unità tipo di riferimento; - col terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, c. 2, e dell'art. 112 cod. proc. civ., assumendo che il giudice del gravarne aveva omesso di pronunciare sulle deduzioni da essi esponenti svolte in ripropos:zione di motivi di ricorso che erano rimasti assorbiti, siccome la decisione di prime cure aveva accolto la pregiudiziale eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato; motivi che involgevano, da un lato, la violazione del d.p.r. n. 138 del 1998, art. 9, - e, così, dello specifico procedimento preordinato al classamento delle unità immobiliari, - e, dall'altro, la richiesta assunzione di una C.T.U. ai fini della verifica del contestato giudizio estimativo; - col quarto motivo, ai sensi deVart. 360, c. 1,, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti ripropongono la denunciata violazione del d.p.r. n. 138 del 1998, art. 9, - qualora ritenuta sussistente, nella gravata sentenza, una pronuncia implicita di rigetto della questione (così) riproposta in appello, - assumendo che il riclassamento si era risolto (solo) nella rilevata ricorrenza del presupposto legittimante previsto dalla disposizione normativa (I. n. 311 del 2004, art. 1, c. 335) epperò in violazione dei criteri delineati dall'art. 9, cit., e con specifico riferimento alla individuazione delle unità tipo;

2. - il primo motivo, - dal cui esame consegue l'assorbimento dei residui motivi di ricorso, - è fondato e va accolto;

3. - secondo un orientamento interpretativo della Corte che si è venuto progressivamente a delineare, così consolidandosi, la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335,

I. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona ma, al momento dell'attribuzione della classe e della rendita catastale, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare, di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, che assumono, pertanto, specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, motivazione nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (v., ex plurimis, Cass., 24 agosto 2022, n. 25201; Cass., 12 dicembre 2019, n. 32546; Cass., 28 novembre 2019, n. 31112; Cass. 19 dicembre 2019, n. 29988; Cass., 8 aprile 2019, n. 9770; v. altresì, più di recente, Cass., 24 novembre 2020, n. 26657; Cass., 1 luglio 2020, n.13390); 3.1 - in particolare la Corte ha rimarcato che: - la disposizione di cui all'art. 1, c. 335, cit., va letta nel più complessivo contesto regolativo di cui al d.p.r. 23 marzo 1998, n. 138; - i dati normativi che, così, vengono in considerazione, - per come interpretati dallo stesso Giudice delle leggi (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249), - esplicitano che la revisione «parziale» del classamento delle unità immobiliari consegue, nella fattispecie, dalla specifica (ed esclusiva) valorizzazione del cd. fattore posizionale (art. 8, cc. 5 e 6, cit.), qui inteso in riferimento ad «una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona» che «abbia una ricaduta sulla rendita catastale», ove, dunque, non è irragionevole che detta modifica di valore dell'immobile si ripercuota sulla rendita catastale il cui «conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo.» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.); - la disposizione che autorizza la revisione «parziale» del classamento, - in relazione ad unità immobiliari ricadenti in microzone comunali «per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali», - integra, dunque, il presupposto degli «atti attributivi delle nuove rendite» che, però, essi stessi debbono esplicitare le ragioni della revisione del classamento con riferimento, com'è nella fattispecie, alla (nuova) classe, e rendita catastale, attribuite all'unità immobiliare (classe a sua volta «rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare nell'ambito del mercato edilizio della microzona»; d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 3); - difatti, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, l'obbligo di motivazione degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare «prcprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.); - l'indicazione delle «caratteristiche edilizie del fabbricato» (d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 7) torna ad assumere (col fattore cd. posizionale) una sua specifica rilevanza per il proFilo della motivazione dell'atto (logicamente conseguente a quello che ne identifica i suoi presupposti e) volto a giustificare l'adozione della stima comparativa (avuto riguardo alla cd. unità tipo; v. il d.p.r. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61; v.

Cass., 6 marzo 2017, n. 5600) in sede di attribuzione della classe e della rendita catastale (d.p.r. n. 138 del 1998, art. 2, c. 1, e art. 8; v., altresì, il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, c. 1, conv. in I. :13 maggio 1988, n. 154); e, del resto, il valore di mercato rilevante, quale presupposto per la richiesta di riclassamento, non è quello di un singolo immobile bensì il valore medio di mercato di una intera microzona così che, una volta giustificato quest'ultimo (secondo i rapporti di valore posti dall'art. 1, c. 335,

I. n. 311 del 2004), rimangono pur sempre da spiegare le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento; - in definitiva, l'atto attributivo della nuova rendita catastale (quale conseguente alla diversa classe identificativa del superiore «livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare»; d.p.r. n. 138 del :1998, art. 8, c. 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua categoria, classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare»; 3.2 - come assume la censura in trattazione, - e per come risulta dallo stesso contenuto motivazionale dell'avviso di accertamento, in ricorso trascritto, - il giudice del gravame ha effettivamente risolto l'obbligo motivazionale, nella fatt:specie rilevante, sotto l'esclusivo profilo dei presupposti cliustificativi del riclassamento di natura diffusa, -- presupposti peraltro genericamente esposti nello stesso avviso di accertamento, - senza considerare, con ciò, che l'atto attributivo della nuova rendita catastale (qual conseguente alla diversa classe dell'unità immobiliare»; d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale Vede del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare»;

4. - la gravata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario dei contribuenti; - in considerazione delle antinomie, ed oscillazioni, emerse negli orientamenti giurisprudenziali, col progressivo consolidarsi in corso di giudizio della pertinente giurisprudenza della Corte, le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo la causa nel meri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12942/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Archimede n. 120, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - resistente - avverso la sentenza n. 7297/18, depositata il 22 ottobre 2018, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022, dal Consigliere doti:. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria, ricorrono per la cassazione della sentenza n. 7297/18, depositata il 22 ottobre 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva diversamente accolto l'impugnazione di un avviso di accertamento catastale col quale, in applicazione della I. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, c. 335, era stata ridetermnata classe e rendita catastale di un'unità immobiliare ubicata in Roma (microzona 19- Parioli; in catasto al fol. 541, p.11e 110 e 319 graffate, sub 6); - l'Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita in giudizio al fine di partecipare alla discussione del ricorso. Considerato che: 1. - il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla I. n. 241 del 1990, art. 3, alla I. n. 212 del 2000, art. 7, ed alla I. n. 311 del 2004, art. 1, c. 335, - deducendo, in sintesi, i ricorrenti che la motivazione dell'avviso di accertamento si risolveva nella generica esposizione della microzona di riferimento, e delle relative connotazioni (in tesi di rivalutazione del patrimonio immobiliare), senz'alcuna esplicitazione degli effettivi presupposti della procedura di riclassamento a riguardo tanto del fattore posizionale quanto della stessa unità immobilia -e presa in considerazione; così che erano rimaste del tutto inespresse le ragioni che, nella fattispecie, giustificavano la rideterminazione della classe di merito dell'unità immobiliare; - il secondo motivo, sempre ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 1142 del 1949, artt. 4 ss., e 61, sull'assunto che il giudice del gravame aveva corroborato le conclusioni cui l'amministrazione era pervenuta pur rilevando che le unità immobiliari utilizzate a comparazione presentavano diverse connotazioni tipologiche, così incorrendo nel denunciato error iuris, le evocate disposizioni implicando il riscontro dei classamento su unità tipo di riferimento; - col terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, c. 2, e dell'art. 112 cod. proc. civ., assumendo che il giudice del gravarne aveva omesso di pronunciare sulle deduzioni da essi esponenti svolte in ripropos:zione di motivi di ricorso che erano rimasti assorbiti, siccome la decisione di prime cure aveva accolto la pregiudiziale eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato; motivi che involgevano, da un lato, la violazione del d.p.r. n. 138 del 1998, art. 9, - e, così, dello specifico procedimento preordinato al classamento delle unità immobiliari, - e, dall'altro, la richiesta assunzione di una C.T.U. ai fini della verifica del contestato giudizio estimativo; - col quarto motivo, ai sensi deVart. 360, c. 1,, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti ripropongono la denunciata violazione del d.p.r. n. 138 del 1998, art. 9, - qualora ritenuta sussistente, nella gravata sentenza, una pronuncia implicita di rigetto della questione (così) riproposta in appello, - assumendo che il riclassamento si era risolto (solo) nella rilevata ricorrenza del presupposto legittimante previsto dalla disposizione normativa (I. n. 311 del 2004, art. 1, c. 335) epperò in violazione dei criteri delineati dall'art. 9, cit., e con specifico riferimento alla individuazione delle unità tipo; 2. - il primo motivo, - dal cui esame consegue l'assorbimento dei residui motivi di ricorso, - è fondato e va accolto; 3. - secondo un orientamento interpretativo della Corte che si è venuto progressivamente a delineare, così consolidandosi, la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, I. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona ma, al momento dell'attribuzione della classe e della rendita catastale, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare, di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, che assumono, pertanto, specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, motivazione nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (v., ex plurimis, Cass., 24 agosto 2022, n. 25201; Cass., 12 dicembre 2019, n. 32546; Cass., 28 novembre 2019, n. 31112; Cass. 19 dicembre 2019, n. 29988; Cass., 8 aprile 2019, n. 9770; v. altresì, più di recente, Cass., 24 novembre 2020, n. 26657; Cass., 1 luglio 2020, n.13390); 3.1 - in particolare la Corte ha rimarcato che: - la disposizione di cui all'art. 1, c. 335, cit., va letta nel più complessivo contesto regolativo di cui al d.p.r. 23 marzo 1998, n. 138; - i dati normativi che, così, vengono in considerazione, - per come interpretati dallo stesso Giudice delle leggi (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249), - esplicitano che la revisione «parziale» del classamento delle unità immobiliari consegue, nella fattispecie, dalla specifica (ed esclusiva) valorizzazione del cd. fattore posizionale (art. 8, cc. 5 e 6, cit.), qui inteso in riferimento ad «una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona» che «abbia una ricaduta sulla rendita catastale», ove, dunque, non è irragionevole che detta modifica di valore dell'immobile si ripercuota sulla rendita catastale il cui «conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo.» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.); - la disposizione che autorizza la revisione «parziale» del classamento, - in relazione ad unità immobiliari ricadenti in microzone comunali «per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali», - integra, dunque, il presupposto degli «atti attributivi delle nuove rendite» che, però, essi stessi debbono esplicitare le ragioni della revisione del classamento con riferimento, com'è nella fattispecie, alla (nuova) classe, e rendita catastale, attribuite all'unità immobiliare (classe a sua volta «rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare nell'ambito del mercato edilizio della microzona»; d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 3); - difatti, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, l'obbligo di motivazione degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare «prcprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.); - l'indicazione delle «caratteristiche edilizie del fabbricato» (d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 7) torna ad assumere (col fattore cd. posizionale) una sua specifica rilevanza per il proFilo della motivazione dell'atto (logicamente conseguente a quello che ne identifica i suoi presupposti e) volto a giustificare l'adozione della stima comparativa (avuto riguardo alla cd. unità tipo; v. il d.p.r. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61; v. Cass., 6 marzo 2017, n. 5600) in sede di attribuzione della classe e della rendita catastale (d.p.r. n. 138 del 1998, art. 2, c. 1, e art. 8; v., altresì, il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, c. 1, conv. in I. :13 maggio 1988, n. 154); e, del resto, il valore di mercato rilevante, quale presupposto per la richiesta di riclassamento, non è quello di un singolo immobile bensì il valore medio di mercato di una intera microzona così che, una volta giustificato quest'ultimo (secondo i rapporti di valore posti dall'art. 1, c. 335, I. n. 311 del 2004), rimangono pur sempre da spiegare le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento; - in definitiva, l'atto attributivo della nuova rendita catastale (quale conseguente alla diversa classe identificativa del superiore «livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare»; d.p.r. n. 138 del :1998, art. 8, c. 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua categoria, classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare»; 3.2 - come assume la censura in trattazione, - e per come risulta dallo stesso contenuto motivazionale dell'avviso di accertamento, in ricorso trascritto, - il giudice del gravame ha effettivamente risolto l'obbligo motivazionale, nella fatt:specie rilevante, sotto l'esclusivo profilo dei presupposti cliustificativi del riclassamento di natura diffusa, -- presupposti peraltro genericamente esposti nello stesso avviso di accertamento, - senza considerare, con ciò, che l'atto attributivo della nuova rendita catastale (qual conseguente alla diversa classe dell'unità immobiliare»; d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale Vede del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare»; 4. - la gravata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario dei contribuenti; - in considerazione delle antinomie, ed oscillazioni, emerse negli orientamenti giurisprudenziali, col progressivo consolidarsi in corso di giudizio della pertinente giurisprudenza della Corte, le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo la causa nel meri
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