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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 04599/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • SACCO Francesco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 04/02/2020 confermava la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina del 03/03/2014, emessa a seguito di procedimento con rito abbreviato, con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile, in qualità di titolare di un'attività di rivendita auto in Aprilia, del reato di riciclaggio di un'autovettura provento di rapina.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Sacco, eccependo: - la nullità della pronuncia impugnata per violazione di legge (artt. 192 e 533 cod. proc. pen. in relazione all'art. 648 bis cod. pen.) e vizio di motivazione per l'omessa valutazione degli atti essenziali ai fini della decisione e, in particolare, del contenuto della richiesta di archiviazione della Procura di Latina che, a seguito di indagini, scaturite dalla querela del Sacco per truffa, in ordine alla vicenda in esame, aveva individuato in altri l'autore delle condotte illecite, con conseguente contrasto di giudicati; - la violazione di legge (artt. 133 e 62 bis cod. pen.) ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Circa il primo motivo di ricorso, secondo l'orientamento di questa Corte "in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame." (Cass. Sez. 4, sent. n. 10611 del 04/12/2012, dep. 07/03/2013, Rv. 256631).

La questione relativa all'indagine per truffa, conseguente alla querela del Sacco, è estranea all'appello e, quindi, insuscettibile di esame per la prima volta in sede di legittimità.

Inoltre, le circostanze dedotte attengono alla ricostruzione in fatto della fattispecie, per profili anche in questo caso che esulano dal sindacato della Corte di Cassazione; infine, non è ipotizzabile un conflitto di giudicato rispetto ad un provvedimento (richiesta di archiviazione) privo di efficacia decisoria.

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la corte territoriale adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, con riferimento alla personalità negativa dell'imputabile, desumibile dai numerosi precedenti penali dai quali è compromesso.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il giorno 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • SACCO Francesco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 04/02/2020 confermava la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina del 03/03/2014, emessa a seguito di procedimento con rito abbreviato, con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile, in qualità di titolare di un'attività di rivendita auto in Aprilia, del reato di riciclaggio di un'autovettura provento di rapina. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Sacco, eccependo: - la nullità della pronuncia impugnata per violazione di legge (artt. 192 e 533 cod. proc. pen. in relazione all'art. 648 bis cod. pen.) e vizio di motivazione per l'omessa valutazione degli atti essenziali ai fini della decisione e, in particolare, del contenuto della richiesta di archiviazione della Procura di Latina che, a seguito di indagini, scaturite dalla querela del Sacco per truffa, in ordine alla vicenda in esame, aveva individuato in altri l'autore delle condotte illecite, con conseguente contrasto di giudicati; - la violazione di legge (artt. 133 e 62 bis cod. pen.) ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Circa il primo motivo di ricorso, secondo l'orientamento di questa Corte "in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame." (Cass. Sez. 4, sent. n. 10611 del 04/12/2012, dep. 07/03/2013, Rv. 256631). La questione relativa all'indagine per truffa, conseguente alla querela del Sacco, è estranea all'appello e, quindi, insuscettibile di esame per la prima volta in sede di legittimità. Inoltre, le circostanze dedotte attengono alla ricostruzione in fatto della fattispecie, per profili anche in questo caso che esulano dal sindacato della Corte di Cassazione; infine, non è ipotizzabile un conflitto di giudicato rispetto ad un provvedimento (richiesta di archiviazione) privo di efficacia decisoria. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la corte territoriale adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, con riferimento alla personalità negativa dell'imputabile, desumibile dai numerosi precedenti penali dai quali è compromesso. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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