CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17769/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2074 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 98/2021 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 29/04/2021 R.G.N. 336/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 27/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25731/2021Numero sezionale 2074/2026Data pubblicazione 03/06/20261. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., gerente una casa di riposopresso il Comune di Carrara, impugnava innanzi al Tribunale diMassa il verbale di accertamento e di recupero contributivonotificato dall’INPS; l’Istituto, a seguito di attività ispettivadell’Ispettorato del lavoro, aveva riqualificato come di lavorosubordinato l’attività prestata quale libere professioniste daquattro infermiere. L’INPS si costituiva nel giudizio chiedendo ilrigetto dell’impugnazione del verbale nonchè della domanda diaccertamento negativo dei crediti contributivi e delle sanzioni.Il Tribunale di Massa rigettava la domanda.2. Avverso la sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA].r.l. L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delgravame. Con la sentenza n. 98/2021 depositata in data29/04/2021, la Corte di Appello di Genova, sezione lavoro,rigettava l’appello.3. Avverso detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in personadel legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione articolando tre motivi. L’INPS si è limitato aldeposito della procura.4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 27/04/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione ederrata applicazione dell’art. 24 Costituzione, degli artt. 1 e 3della legge n.241/1990 e dell’art. 12 della legge n.212/2000(Statuto del contribuente) con riferimento all’art. 7, comma 2,lettera d, del d.l. 13/05/2011, n. 70, convertito con modifichedalla legge 2/07/2011, n. 106, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.Numero registro generale 25731/2021Numero sezionale 2074/20261.1. Con questo motivo si critica la sentenza impugnaNtumae pro edir r accolta generale 17769/2026Data pubblicazione 03/06/2026aver escluso che fosse stato leso il diritto al contraddittoriodella parte ricorrente occultando alla società il tenore delledichiarazioni rese dai prestatori di opera in sede di verbaleunico di accertamento, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevapotuto esaminare dette dichiarazioni solo dopo la costituzionein giudizio dell’INPS innanzi al Tribunale di Massa e, quindi,quando la società ricorrente aveva già consumato leprerogative difensive principali in ragione del rito del lavoro. Laparte ricorrente lamenta il mancato rispetto delle garanzieendoprocedimentali assicurate dalle norme invocate.1.2. La parte ricorrente invoca l’art. 7, comma 2, lettera d),d.l. n.70/2011 conv. in legge n.106/2011, disposizione cherecita: «d) le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia distatuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelleipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti diprevidenza e assistenza obbligatoria».2. Ad avviso del Collegio il primo motivo di ricorso èinfondato e la sentenza non si espone alla critica in dirittoavanzata.2.1. Ci si duole della mancata conoscenza da parte dellasocietà delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici nel corso delprocedimento ma la sentenza rileva che il giudiziosuccessivamente celebratosi tra le parti, avviato dalla societàper l’accertamento del credito contributivo, è un giudizio sulrapporto e non sui pretesi vizi dell’atto costituito dal verbale.2.2. Come è ben consapevole la sentenza impugnata, nelgiudizio promosso dal contribuente perl'accertamento negativo del credito previdenziale, incombeall'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesaNumero registro generale 25731/2021Numero sezionale 2074/2026contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo.N uAme rot adi lr accolta generale 17769/2026Data pubblicazione 03/06/2026fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale,pur non facendo piena prova fino a querela di falso, èda cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delledichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamentevalutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori(Cass. 6/09/2012, n. 14965).2.3. Si considerino, poi, i seguenti principi dettati da Cass.5/03/2024, n. 5851: nel giudizio sul rapporto previdenziale, ilverbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di attoamministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensìcome fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensidell'art. 116 c.p.c.. Ed ancora, Cass. 28/08/2024, n. 23214:l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fattopacifico e non bisognoso di prova, sussiste solo in relazione agliquali sono i verbali ispettivi degli enti previdenziali, altrimentiviene ad interrompersi la circolarità, necessariamenteendoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e diprova di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c. (Nella specie,la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva esclusola violazione del principio di non contestazione con riferimentoai verbali ispettivi di un ente previdenziale convenuto in ungiudizio per accertamento negativo dell'obbligo contributivo).3. Orbene, la sentenza di primo grado, e con essa lasentenza di appello, hanno valutato in modo pieno la pretesacontributiva dell’INPS, su cui incombeva l’onere di provare lanatura subordinata del rapporto, ritenendo raggiunta la provaall’esito di una valutazione complessiva delle rispettiveprospettazioni e dei rispettivi mezzi istruttori.Numero registro generale 25731/2021Numero sezionale 2074/20263.1. Il motivo di ricorso non deduce e nemmeno spNeumciefroic dai r accolta generale 17769/2026Data pubblicazione 03/06/2026in cosa si sarebbe manifestata la lesione del diritto di difesa,cioè non spiega in alcun modo in cosa sarebbe statapregiudicata la linea difensiva della ricorrente, quali allegazionie quali diversi mezzi istruttori avrebbe potuto e voluto proporree siano stati disattesi. In concreto la società ricorrente si èlamentata solo dell’acquisizione al giudizio delle dichiarazionidelle lavoratrici, che non aveva potuto esaminare prima delgiudizio; ma le stesse dichiarazioni, una volta acquisite, sonostate valutate come un elemento di prova tra le altre, nei limitiindicati dalla giurisprudenza sopra citata, e la ricorrente non haspiegato quale attività difensiva sarebbe rimasta preclusarispetto ad esse.4. Si consideri, poi, che, vertendosi in tema di latitudinedell’obbligo contributivo, rimane valido l’insegnamento di Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2804, circa l'inesistenza di un'autonoma tuteladell'interesse procedimentale, dal momento che l'interesse algiusto procedimento è assorbito dalla posizione sostanziale,completamente protetta dal giudice dei diritti soggettivi e dalcontenzioso in sede giudiziale sul rapporto, trattandosi diobbligo contributivo i cui confini sono imposti dalla legge e nondiscrezionalmente valutabile dall’INPS.5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione ederrata applicazione dell’art. 166 c.p.c. e dell’art. 2094 c.c. inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Con questomotivo si critica la sentenza impugnata per avere fondato ladecisione sulle dichiarazioni di due testimoni la conoscenza deiquali non avrebbe coperto il periodo di rilievo e nonostantediscrepanze contraddizioni e mancanza di riscontri oggettivi.5.1. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 25731/2021Numero sezionale 2074/20265.2. La valutazione delle prove raccolte, anche se siN utmrearot tdai r accolta generale 17769/2026Data pubblicazione 03/06/2026di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusivaall'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattualenon sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea alvizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasicensura volta a criticare il «convincimento» che il giudice si èformato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esitoall'esame del materiale istruttorio mediante la valutazionedella maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, attesoche la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. nonconsente di censurare la complessiva valutazione dellerisultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al finedi ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degliaccertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass.19/07/2021, n. 20553).5.3. Ed ancora: in tema di ricorso per cassazione, ladeduzione del vizio di violazione di legge consistente nellaerronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legaledeputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione)postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di meritosia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alladenuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa laricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata alpotere del giudice di merito (Cass. 13/03/2018, n. 6035).6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione ederrata applicazione dell’art. 69-bis d.gs n. 276/2003 inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il motivo èinammissibile. Non si critica, a ben vedere, l’interpretazioneofferta della norma invocata, che la Corte di Appello cita soloNumero registro generale 25731/2021Numero sezionale 2074/2026per affermare che il principio in essa contenuto non precluNudmeervo adi, r accolta generale 17769/2026Data pubblicazione 03/06/2026e non preclude, l’accertamento di un rapporto di lavorosubordinato nel concreto ravvisabile anche ove sia statoqualificato dalle parti un rapporto di lavoro libero professionale.Con il motivo di ricorso si lamenta, in realtà che la sentenzaavrebbe errato nell’apprezzare la natura subordinata delrapporto di lavoro perché avrebbe valutato erroneamente lerisultanze istruttorie, ma per questa via si intende riferire aquesta Corte un inammissibile riesame del merito istruttorioriservato al giudice di merito, esame condotto peraltro condoppia conforme nella fattispecie.7. Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.8. Nulla in ordine alle spese del giudizio di legittimità indifetto di costituzione dell’INPS. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 27 aprile 2026.La PresidenteRossana Mancino