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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 13827/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28073/2012 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Milano, in persona del legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; el.dom.to in Roma, Via della Scrofa 57, presso lo studio del primo, come da procura in atti; - parte controricorrente - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n.85/29/11 del 18.10.2011; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.4.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. §

1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione notificato alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla Cassa di Risparmio di F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 28073/2012 Numero sezionale 1296/2022 Numero di raccolta generale 13827/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 Lucca, Pisa e Livorno (poi confluite nella banca odierna controricorrente) in recupero dell’imposta proporzionale di registro su un’operazione (intercorsa nel 2002) di successive cessioni infragruppo di portafoglio-titoli, e dall’ Agenzia delle Entrate riqualificata unitariamente come cessione di ramo d’azienda.

Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:SOCIETA]. §

2. Con ordinanza 6.11.2018 questa Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo del processo, posto che la banca aveva presentato istanza di sospensione del giudizio per potersi avvalere della definizione della lite ex art. 6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18.

In data 21.11.2019 la ricorrente Agenzia delle Entrate dichiarava che la lite era stata regolarmente definita ex artt. 6 e 7 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18, come da nota interna della [OSCURATO:PERSONA] di Pisa, concludendo per l’estinzione del processo a spese compensate; analoga istanza veniva proposta dalla banca controricorrente in data 5.11.2021.

Vista la documentazione in atti e la concorde istanza delle parti, sussistono i presupposti per dichiarare estinto il processo, spese compensate.

P.Q.M.

La Corte - v.ti gli artt.6 e 7 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18; - dichiara estinto il processo; - compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 13 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28073/2012 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Milano, in persona del legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; el.dom.to in Roma, Via della Scrofa 57, presso lo studio del primo, come da procura in atti; - parte controricorrente - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n.85/29/11 del 18.10.2011; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.4.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione notificato alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla Cassa di Risparmio di F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 28073/2012 Numero sezionale 1296/2022 Numero di raccolta generale 13827/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 Lucca, Pisa e Livorno (poi confluite nella banca odierna controricorrente) in recupero dell’imposta proporzionale di registro su un’operazione (intercorsa nel 2002) di successive cessioni infragruppo di portafoglio-titoli, e dall’ Agenzia delle Entrate riqualificata unitariamente come cessione di ramo d’azienda. Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:SOCIETA]. § 2. Con ordinanza 6.11.2018 questa Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo del processo, posto che la banca aveva presentato istanza di sospensione del giudizio per potersi avvalere della definizione della lite ex art. 6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18. In data 21.11.2019 la ricorrente Agenzia delle Entrate dichiarava che la lite era stata regolarmente definita ex artt. 6 e 7 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18, come da nota interna della [OSCURATO:PERSONA] di Pisa, concludendo per l’estinzione del processo a spese compensate; analoga istanza veniva proposta dalla banca controricorrente in data 5.11.2021. Vista la documentazione in atti e la concorde istanza delle parti, sussistono i presupposti per dichiarare estinto il processo, spese compensate. P.Q.M. La Corte - v.ti gli artt.6 e 7 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18; - dichiara estinto il processo; - compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 13 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2
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