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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 00865/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LORENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona — rilevato che per errore era stata disposta, in violazione dell'art. 106 d.P.R. 115/02, la liquidazione dei compensi, relativamente alla fase del giudizio svolta innanzi alla Corte di cassazione, in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al procedimento n. 1467/08 RG App. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la Suprema Corte avesse dichiarato inammissibile il ricorso proposto - ha revocato il decreto di liquidazione emesso in favore del predetto avvocato in data 06/12/2019.

2. Avverso il provvedimento ha interposto ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando l'abnormità del provvedimento, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 106 e 84 TUSG 115/2002 e sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 106 e 85 TUSG 115/2002, per contrasto con gli artt. 3, 24, 36, 111 Cost., anche in riferimento all'art. 6, comma 3-bis, CEDU

3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, sia civile che penale, la trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sulla liquidazione dei compensi ai difensori e agli altri ausiliari del giudice spetta alle sezioni civili della Corte, a prescindere dalla natura del procedimento al quale inerisce il decreto opposto (Sez. 6-2 civile, ord. int. n. 10136 del 16/4/2021, Rv. 661033-01; Sez. 2 civile, ord. n. 12802 del 14/5/2019, Rv. 653816-01; Sez. 2 civile, sent. n. 11577 del 11/5/2017, Rv. 644210-01, con riferimento, quest'ultima, alla liquidazione del compenso del custode e dell'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione, ai sensi della legge n. 575/1965, abrogata dal d.lgs. n. 159/2011; Sez. 4 pen., ord. n. 44810 del 22/10/2013, Ricci, Rv. 257580, in cui il principio è stato affermato con riferimento agli onorari dovuti al difensore d'ufficio; Sez. 2 civile, n. 15813 del 2/7/2010, Rv. 619266-01, con riferimento alla liquidazione degli onorari e delle spese al difensore di collaboratore di giustizia).

Tali principi costituiscono espressione di un orientamento consolidato (Sez.

U civili, n. 19161 del 3/9/2009, Rv. 609887 - 01, in cui si è precisato che il procedimento di opposizione, ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice - oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato - introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione).4.

Si ritiene, pertanto, opportuno rimettere la decisione al [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte di cassazione perché valuti la eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni civili.

P.Q.M.

Rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni civili.

Così deciso il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/Mfa ia Ciampi .„

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LORENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona — rilevato che per errore era stata disposta, in violazione dell'art. 106 d.P.R. 115/02, la liquidazione dei compensi, relativamente alla fase del giudizio svolta innanzi alla Corte di cassazione, in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al procedimento n. 1467/08 RG App. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la Suprema Corte avesse dichiarato inammissibile il ricorso proposto - ha revocato il decreto di liquidazione emesso in favore del predetto avvocato in data 06/12/2019. 2. Avverso il provvedimento ha interposto ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando l'abnormità del provvedimento, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 106 e 84 TUSG 115/2002 e sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 106 e 85 TUSG 115/2002, per contrasto con gli artt. 3, 24, 36, 111 Cost., anche in riferimento all'art. 6, comma 3-bis, CEDU 3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, sia civile che penale, la trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sulla liquidazione dei compensi ai difensori e agli altri ausiliari del giudice spetta alle sezioni civili della Corte, a prescindere dalla natura del procedimento al quale inerisce il decreto opposto (Sez. 6-2 civile, ord. int. n. 10136 del 16/4/2021, Rv. 661033-01; Sez. 2 civile, ord. n. 12802 del 14/5/2019, Rv. 653816-01; Sez. 2 civile, sent. n. 11577 del 11/5/2017, Rv. 644210-01, con riferimento, quest'ultima, alla liquidazione del compenso del custode e dell'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione, ai sensi della legge n. 575/1965, abrogata dal d.lgs. n. 159/2011; Sez. 4 pen., ord. n. 44810 del 22/10/2013, Ricci, Rv. 257580, in cui il principio è stato affermato con riferimento agli onorari dovuti al difensore d'ufficio; Sez. 2 civile, n. 15813 del 2/7/2010, Rv. 619266-01, con riferimento alla liquidazione degli onorari e delle spese al difensore di collaboratore di giustizia). Tali principi costituiscono espressione di un orientamento consolidato (Sez. U civili, n. 19161 del 3/9/2009, Rv. 609887 - 01, in cui si è precisato che il procedimento di opposizione, ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice - oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato - introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione).4. Si ritiene, pertanto, opportuno rimettere la decisione al [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte di cassazione perché valuti la eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni civili. P.Q.M. Rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni civili. Così deciso il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/Mfa ia Ciampi .„
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