CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 19325/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza, alla presenza delle parti aseguito di rituale richiesta, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Alfredo PompeoViola, che ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla memoria scritta già depositata;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rossomando, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronunciaemessa in data 21/01/2025 dal Tribunale di Salerno che aveva dichiarato non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata in quanto estintoper intervenuta prescrizione.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramiteil difensore di fiducia, articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della citazione dell’imputato per il giudizio diprimo grado e di appello.Rileva la difesa ricorrente che all’udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era statadepositata dichiarazione di domicilio dell’imputato presso la propria residenza inPontecagnano Faiano, via [OSCURATO:PERSONA] con conferma della nomina del difensore di fiducianella persona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato di non accettareeventuali notificazioni ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis cod. proc. pen.Tuttavia, sia il decreto dispositivo del giudizio di primo grado che il decreto di citazionein appello sono stati notificati all’imputato presso lo studio professionale del legale di fiducia,facendo riferimento alla precedente elezione di domicilio effettuata in sede di identificazioneavvenuta il 04/05/2021.Tale modalità di notifica ha determinato la nullità di entrambe le pronunce di merito,quantomeno meno di quella di appello, ove si volesse ritenere non tempestiva l’eccezionerelativa alla citazione per il primo grado di giudizio. Si rappresenta altresì l’interesse dell’imputato a far valere tale nullità, pur in presenzadi declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, poiché il vizio dedottoavrebbe precluso, in grado di appello, l’esercizio del diritto personalissimo di rinunciare allacausa estintiva.2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancatoproscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. assumendoche dalle deposizioni rese dai testimoni a difesa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con lequali la Corte di appello non si è confrontata) è emerso che le aree attinte da sequestro perillecito urbanistico erano diverse da quelle interessate dall’impianto serricolo ed annesseopere agrarie, oggetto della domanda di aiuto, di qui l’evidenza di innocenza per paleseinsussistenza dell’artificio o del raggiro della contestata truffa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. Va in primo luogo esaminato il secondo motivo di ricorso, per i consequenziali effettiche si riverberano sulla prima censura dedotta.La difesa ricorrente lamenta la mancata declaratoria di proscioglimento dell’imputatoper “evidenza di innocenza” in ordine al reato contestato e già dichiarato estinto già dalgiudice di primo grado per intervenuta prescrizione.La doglianza è manifestamente infondata.Nel caso di specie, in assenza di statuizioni civili, devono trovare applicazione i principiaffermati da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, secondo cui in presenzadi una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza diassoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui lecircostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da partedell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente noncontestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga piùal concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di"apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o diapprofondimento (SU, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).La formula di proscioglimento nel merito, pertanto, prevale sulla dichiarazione diimprocedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con unamera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputatoovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietào insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze.Tanto premesso, la sentenza impugnata contiene un compiuto apparato argomentativocon il quale i giudici di appello hanno escluso “evidenza di innocenza” applicandocorrettamente il principio sopra richiamato.Si è infatti affermato che il compendio probatorio non consentiva di “constatare”, conmera percezione ictu oculi, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a caricodell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza poiché, pur potendosi affermareche la domanda di aiuto non aveva riguardato le aree interessate al movimento terra (comeemerso dalle deposizioni dei testimoni a discarico, che quindi sono state esaminate evalutate dalla Corte territoriale), la relazione di sopralluogo in atti costituiva, tuttavia,elemento di prova ostativo al proscioglimento di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. inquanto essa dava conto che l’impianto serricolo per il quale l’imputato aveva richiesto edottenuto contributi pubblici era stata realizzato grazie al movimento terra operato su tali areeper il quale non esisteva alcun titolo autorizzativo (a nulla rilevando il successivo rilascio delpremesso di costruire), con la conseguenza che il livellamento del terreno non consentito erastato strumentale alla creazione della serra.3. La ricorrenza di causa estintiva del reato per prescrizione e l’insussistenza deipresupposti per ottenere la pronuncia interamente liberatoria nel merito ex art. 129, comma2, cod. proc. pen. invocata con il primo motivo di ricorso non consentono la deduzione dellaquestione in rito prospettata in questa sede con la prima doglianza.La difesa ricorrente ha eccepito che la notifica della citazione all’imputato per entrambi igiudizi di merito a giudizio è stata effettuata mediante consegna al difensore di fiducia aisensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio dichiarato oeletto, così enucleando un vizio che darebbe luogo ad una nullità di ordine generale, peraltroa regime intermedio (SU, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771).Tuttavia, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di unanullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l'inevitabilerinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità dellacausa estintiva (SU, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA]. 220511– 01).4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]