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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13950/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Messina ha rigettato l'istanza di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in data 24 settembre 2021, ed ha confermato l'impugnata ordinanza con la quale era stata disposta, nei confronti della predetta, la misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di allontanamento dall'abitazione in orario notturno, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla detenzione di circa 400 di marijuana, in concorso con i famigliari (capo a dell'incolpazione provvisoria), in ordine al quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.

2. Avverso l'ordinanza l'indagata, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: - Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al concorso nella detenzione dello stupefacente.

Secondo la ricorrente, il tribunale avrebbe ritenuto sussistente, in capo alla ricorrente, il concorso nel reato escludendo la configurazione di una mera situazione di connivenza non punibile.

La responsabilità, a titolo di concorso nel reato del famigliare convivente, non potrebbe essere desunta dalla mera circostanza che la droga è custodita in luoghi accessibili della casa famigliare, dal momento che la mera connivenza non può essere assunta quale prova del concorso nel reato.

Affinchè possa postularsi il concorso è richiesto un contributo che può manifestarsi in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento e il controllo della droga, in assenza delle quali ricorre la mera connivenza non punibile.

Ciò premesso, il Tribunale avrebbe assunto a elemento indiziario il solo rinvenimento in più punti dell'abitazione, senza confrontarsi con le deduzioni difensive secondo cui la ricorrente era ignara della presenza dello stupefacente nell'abitazione.

Né si sarebbe confrontata, anche solo per disattenderla, con la spiegazione offerta, sul rinvenimento di denaro contante, secondo cui il corrispettivo per la vendita dell'immobile era stato convertito in denaro contante.

Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 274 cod.proc.pen., insussistenza delle esigenze cautelari.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso non è fondato sulla base delle seguenti ragioni.

Si deve premettere che il Collegio condivide l'indirizzo interpretativo secondo cui la responsabilità per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti di un familiare convivente non può essere desunta dalla circostanza che la droga sia conservata in luoghi accessibili a tutti della casa familiare, per inferirne una conseguente responsabilità penale, altrimenti da estendere a tutti i componenti il nucleo familiare quali codetentori (Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Finizio, Rv. 278064 — 01).

La linea di discrimine è stata tracciata, ancora una volta, dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio secondo cui integra la connivenza non punibile, una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167 - 01).

Quanto al caso in esame, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione di questo principio, confermando l'ordinanza genetica della misura con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità.

Al netto delle inammissibili censure concernenti il profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoria nella misura in cui si risolvono in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria (proposizione di un'alternativa ricostruzione circa la provenienza del denaro sequestrato dalla vendita di un immobile), il Tribunale del riesame ha, invero, esplicitato, con motivazione scevra da illogicità manifesta e corretta in diritto, le ragioni per le quali si debba ritenere provato, seppure in termini di elevata probabilità, il concorso della ricorrente nella detenzione dello stupefacente rinvenuto nella abitazione famigliare (e parte all'esterno), non potendo qualificarsi la sua condotta quale convivenza non punibile.

Contrariamente all'assunto difensivo, l'ordinanza impugnata non ha valorizzato, unicamente, la circostanza che la droga fosse stata occultata in luoghi accessibili a tutti, essendo stata sequestrata sostanza stupefacente pari a circa complessivi grammi 400 di marijuana, custodita in diversi locali dell'abitazione famigliare, oltre ad una piccola serra in cui era coltivata una pianta di cannabis alta cm. 75, e di una rilevante somma di denaro in contanti, ma ha evidenziato la circostanza che la polizia giudiziaria aveva rinvenuto, all'atto dell'intervento, in posizione ben visibile, in quanto collocato a vista su una scrivania, tutto l'occorrente per il confezionamento e per la preparazione delle dosi da vendere.

Da tali evidenze, secondo l'ordinanza impugnata, nell'abitazione famigliare, veniva posta in essere l'attività di confezionamento delle dosi da smerciare ed anche la coltivazione delle piante, da cui estrarre lo stupefacente, e sulla base di tali elementi ha rilevato che erano poste in essere condotte ulteriori e diverse dalla semplice detenzione dello stupefacente, rispetto alla quale può configurarsi una connivenza non punibile.

Dall'accertata circostanza che in un locale accessibile a tutti, era predisposto l'occorrente (barattolo con lo stupefacente, buste in cellophane, dosi già preparate e bilancino di precisione) per l'attività propedeutica alla vendita, cioè il confezionamento, il Tribunale ha argomentato la partecipazione, a livello di gravità indiziaria, della ricorrente ritenendo configurabile un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare quantomeno sullo svolgimento dell'attività prodromica allo smercio che avveniva alla luce del sole nell'abitazione famigliare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 - 02).

L'ordinanza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo, si è fatta carico delle censure sollevate dal ricorrente e ha escluso una situazione riconducibile alla mera connivenza non punibile.

6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e non devoluto nel giudizio di riesame.

7. Il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Messina ha rigettato l'istanza di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in data 24 settembre 2021, ed ha confermato l'impugnata ordinanza con la quale era stata disposta, nei confronti della predetta, la misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di allontanamento dall'abitazione in orario notturno, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla detenzione di circa 400 di marijuana, in concorso con i famigliari (capo a dell'incolpazione provvisoria), in ordine al quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 2. Avverso l'ordinanza l'indagata, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: - Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al concorso nella detenzione dello stupefacente. Secondo la ricorrente, il tribunale avrebbe ritenuto sussistente, in capo alla ricorrente, il concorso nel reato escludendo la configurazione di una mera situazione di connivenza non punibile. La responsabilità, a titolo di concorso nel reato del famigliare convivente, non potrebbe essere desunta dalla mera circostanza che la droga è custodita in luoghi accessibili della casa famigliare, dal momento che la mera connivenza non può essere assunta quale prova del concorso nel reato. Affinchè possa postularsi il concorso è richiesto un contributo che può manifestarsi in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento e il controllo della droga, in assenza delle quali ricorre la mera connivenza non punibile. Ciò premesso, il Tribunale avrebbe assunto a elemento indiziario il solo rinvenimento in più punti dell'abitazione, senza confrontarsi con le deduzioni difensive secondo cui la ricorrente era ignara della presenza dello stupefacente nell'abitazione. Né si sarebbe confrontata, anche solo per disattenderla, con la spiegazione offerta, sul rinvenimento di denaro contante, secondo cui il corrispettivo per la vendita dell'immobile era stato convertito in denaro contante. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 274 cod.proc.pen., insussistenza delle esigenze cautelari. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso non è fondato sulla base delle seguenti ragioni. Si deve premettere che il Collegio condivide l'indirizzo interpretativo secondo cui la responsabilità per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti di un familiare convivente non può essere desunta dalla circostanza che la droga sia conservata in luoghi accessibili a tutti della casa familiare, per inferirne una conseguente responsabilità penale, altrimenti da estendere a tutti i componenti il nucleo familiare quali codetentori (Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Finizio, Rv. 278064 — 01). La linea di discrimine è stata tracciata, ancora una volta, dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio secondo cui integra la connivenza non punibile, una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167 - 01). Quanto al caso in esame, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione di questo principio, confermando l'ordinanza genetica della misura con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità. Al netto delle inammissibili censure concernenti il profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoria nella misura in cui si risolvono in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria (proposizione di un'alternativa ricostruzione circa la provenienza del denaro sequestrato dalla vendita di un immobile), il Tribunale del riesame ha, invero, esplicitato, con motivazione scevra da illogicità manifesta e corretta in diritto, le ragioni per le quali si debba ritenere provato, seppure in termini di elevata probabilità, il concorso della ricorrente nella detenzione dello stupefacente rinvenuto nella abitazione famigliare (e parte all'esterno), non potendo qualificarsi la sua condotta quale convivenza non punibile. Contrariamente all'assunto difensivo, l'ordinanza impugnata non ha valorizzato, unicamente, la circostanza che la droga fosse stata occultata in luoghi accessibili a tutti, essendo stata sequestrata sostanza stupefacente pari a circa complessivi grammi 400 di marijuana, custodita in diversi locali dell'abitazione famigliare, oltre ad una piccola serra in cui era coltivata una pianta di cannabis alta cm. 75, e di una rilevante somma di denaro in contanti, ma ha evidenziato la circostanza che la polizia giudiziaria aveva rinvenuto, all'atto dell'intervento, in posizione ben visibile, in quanto collocato a vista su una scrivania, tutto l'occorrente per il confezionamento e per la preparazione delle dosi da vendere. Da tali evidenze, secondo l'ordinanza impugnata, nell'abitazione famigliare, veniva posta in essere l'attività di confezionamento delle dosi da smerciare ed anche la coltivazione delle piante, da cui estrarre lo stupefacente, e sulla base di tali elementi ha rilevato che erano poste in essere condotte ulteriori e diverse dalla semplice detenzione dello stupefacente, rispetto alla quale può configurarsi una connivenza non punibile. Dall'accertata circostanza che in un locale accessibile a tutti, era predisposto l'occorrente (barattolo con lo stupefacente, buste in cellophane, dosi già preparate e bilancino di precisione) per l'attività propedeutica alla vendita, cioè il confezionamento, il Tribunale ha argomentato la partecipazione, a livello di gravità indiziaria, della ricorrente ritenendo configurabile un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare quantomeno sullo svolgimento dell'attività prodromica allo smercio che avveniva alla luce del sole nell'abitazione famigliare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 - 02). L'ordinanza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo, si è fatta carico delle censure sollevate dal ricorrente e ha escluso una situazione riconducibile alla mera connivenza non punibile. 6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e non devoluto nel giudizio di riesame. 7. Il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorre
Sentenza Cassazione n. 13950/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris