CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 21925/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2171/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza S. Lorenzo in Lucina 26; -ricorrente- contro Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatie difes i da ll’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrenti - avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Lecce, n. 787/2018, pubblicata il 6 luglio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PROCESSODonato [OSCURATO:PERSONA], già dipendente dell’AAMS, inserito, quindi, nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF, distaccato presso l’ETI, trasformatosi in spa, con successiva incorporazione nella [OSCURATO:PERSONA] spa, da ora BAT, e, infine, collocato nell’area III, fascia F1, nel ruolo unico del MEF, sezione ad esaurimento ex ETI, con trasferimento presso l’Agenzia delle Dogane di Brindisi, ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1804/2015, nella parte in cui non aveva accolto la sua domanda ex art. 9, comma 25, d.l. n. 78 del 2010, di riconoscimento, da parte dell’ente di destinazione, del trattamento economico goduto presso BAT. La Corte d’appello di Lecce, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 787/2018, ha rigettato il gravame. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si sono difesicon controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primomotivo il ricorrente lamenta l ’omesso esame di un fatto decisivo in quanto la corte territoriale non avrebbe valutato la documentazione prodotta e dalla quale risultava che egli era stato trasferito e non solo distaccato presso [OSCURATO:SOCIETA]. La doglianza è inammissibile, non potendo l’omesso esame di un fatto decisivo essere contestato in sede di legittimità in presenza, come nella specie, di una c.d. doppia conforme. Inoltre, nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. 3, n. 5947del 28 febbraio 2023), il che, nella presente controversia, non è stato fatto in maniera dettagliata. Si rileva, altresì, che la critica della valutazione (o dell’omesso esame) della documentazione agli atti non può essere avanzata ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Infine, si sottolinea che, con la sua doglianza, il ricorrente chiede, nella sostanza, un nuovo esame delle prove agli atti, attività che è preclusain sede di legittimità. 2)Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 4, commi 2, 4 e 8, d.lgs. n. 283 del 1998 e dell’Accordo di Armonizzazione contrattuale siglato dall’[OSCURATO:SOCIETA] il 18 marzo 2002 e dei CCNL del [OSCURATO:PERSONA] 1998- 2001 e 2006-2009, nonché degli artt. 3 e 36 Cost.e 1, comma 563, della legge n. 296 del 2006, con riferimento alla parte della sentenza di appello che aveva confermato quella di primo grado di rigetto della domanda di riconoscimento dell’inquadramento nell’area III pos. Ec. F3 ex art. 4, comma 4, citato poiché il personale trasferito all’ETI -e alla società per azioni in cui quest’ultimo era stato trasformato - aveva diritto a essere riammesso su domanda nei ruoli dell’amministrazione finanziaria, con riconoscimento dell’anzianità corrispondente al servizio prestato e della posizione economica che avrebbe conseguito presso la detta amministrazione,se non fosse transitato nell’ETI o nelle menzionate società. La doglianza è infondata. Infatti, Cass., Sez. L, n. 5112 del 3 marzo 2010 ha affermato che l’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 283 del 1998, si riferisce unicamente al personale trasferito all’Ente e alle società indicate, e non anche a quello inserito nel ruolo ad esaurimento e soltanto distaccato temporaneamente presso l’[OSCURATO:PERSONA] italiano e le dette società. La norma, infatti, intende garantire una riammissione nella P.A. al personale in esubero (ormai alle dipendenze di un soggetto privato), il quale, altrimenti, sarebbe soggetto ad una procedura di licenziamento collettivo (si veda, in motivazione, Cass., Sez.L, n. 5092 del 26 febbraio 2024) . Come accertato dalla Corte d’appello di Lecce, invece, il ricorrente non è mai stato trasferito all’[OSCURATO:PERSONA], presso cui egli era stato solo distaccato Pertanto,alla sua situazion e non può applicarsi il menzionato art. 4, comma 4. A ciò si aggiunga che Cass., Sez. L, n. 1386 del 18 gennaio 2019 (non massimata) ha rilevato che l’inserimento del personale già appartenente all’AAMS è avvenuto in un ruoloprovvisorio ad esaurimento del MEF, cui non corrispondevano relativi posti nell’organico, circostanza questa autonoma rispetto al pagamento, da parte del Ministero , del trattamento economico, o all’esercizio dei poteri datoriali cuidanno rilievo gli attuali ricorrenti. Questorende evidente che il ricorrent e non può essere considerat o dipendent e diruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che egli non ha diritto ad avvalersi della procedura ex art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 283 del 1998. Quantoal richiamo, contenuto nel secondo motivo di ricorso, all’art. 1, comma 563, della legge n. 296 del 2006, si osserva che esso non sembra coerente con la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente (egli domanda l’equiparazione del suo trattamento economico a quello goduto presso il BAT) il quale, peraltro, non indica quale parte della decisione impugnata si sarebbe posta in contrasto con tale disposizione. 2) Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso;-condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00per compenso, e a rimborsare le spese prenotate a debito; -attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del