CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2021
Cassazione n. 36521/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 13/01/2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza di concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano state richieste congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] per la pena che doveva scontare, quantificata in un anno e sei mesi di reclusione. Il provvedimento di respingimento veniva adottato dal Tribunale di sorveglianza di Roma all'esito dell'udienza di camera di consiglio celebrata con modalità da remoto, tramite la rete telematica ministeriale, alla quale le parti dovevano collegarsi attraverso il link "[OSCURATO:EMAIL]". 2. Avverso questa ordinanza iosè [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1 cod. proc. pen., conseguente al fatto che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata con modalità da remoto davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma, nella quale era stata adottata la decisione censurata, era stata celebrata in assenza di contraddittorio tra le parti processuali. Si deduceva, in proposito, che, a causa di disfunzioni della rete telematica ministeriale, alla quale si sarebbe dovuto accedere tramite il link "[OSCURATO:EMAIL]", che non erano non addebitabili al ricorrente, il suo difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], non aveva potuto partecipare all'udienza controversa, fissata per le ore 11.30 del 13/01/2021, davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma, con la conseguente lesione delle sue prerogative difensive, rilevante ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi inammissibile. 2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la rete telematica ministeriale, alla quale si sarebbe dovuto accedere tramite il link "[OSCURATO:EMAIL]", non veniva attivata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che non partecipava all'udienza da remoto celebrata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma, svoltasi alle ore 11.30 del 13/01/2021. Deve, tuttavia, rilevarsi che, prescindendo dalle ragioni per le quali l'accesso alla rete telematica ministeriale non veniva attivato e da eventuali disfunzioni, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con apposita comunicazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 15.28, non aveva 'inoltrato rituale richiesta di partecipazione da remoto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], ma quale difensore di un diverso assistito, [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che la mancata partecipazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] all'udienza controversa, celebrata davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma, non assume alcun rilievo ai presenti fini, non risultando depositata rituale istanza di partecipazione da remoto dello stesso professionista quale difensore del ricorrente. Ricostruita in questi termini la sequenza procedimentale conclusasi con l'adozione del provvedimento impugnato, nel caso di specie, non vi è stata alcuna lesione con lesione del diritto di partecipazione in grado di determinare la nullità assoluta e insanabile del giudizio e della relativa ordinanza, rilevabile ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., avendo il difensore del ricorrente 'dato causa alla sua mancata partecipazione da remoto all'udienza controversa con l'indicazione di un assistito diverso da [OSCURATO:PERSONA]. Né potrebbe essere diversamente, atteso che il diritto di partecipare all'udienza da parte dell'istante è soggetta a limiti processuali rigorosi, che, nel caso di specie, sulla scorta della ricostruzione procedimentale effettuata non appaiono rispettati, per effetto dell'erronea indicazione del soggetto nell'interesse del quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] intendeva presenziare all'udienza di camera di consiglio del 13/01/2021 ore 11.30, celebrata con modalità da remoto davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Nel giudizio camerale d'appello l'imputato, detenuto o comunque soggetto a misure limitative della libertà personale, ha diritto di richiedere al giudice competente l'autorizzazione a recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto di quest'ultima o in caso di rigetto della medesima da parte del giudice competente, a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato di presenziarvi, v'è l'obbligo del giudice d'appello procedente, a pena di nullità assoluta, di disporne la traduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza» (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247837-01).3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.