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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 24573/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Assoro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta in data 5/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la decisione del Tribunale di Enna che, in data 18/1/2022, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandola alla pena di anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo, al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale.

3. Le censure in punto di responsabilità sono inammissibili per genericità ed aspecificità in quanto costituiscono mera riproposizione della tesi che postula l'assenza di dolo della prevenuta, mera prestanome del coniuge, -effettivo dominus dell'azienda d'allevamento.

La Corte territoriale ha disatteso la prospettazione difensiva (pag. 4) con ampia motivazione che dà conto del fatto che la ricorrente ha personalmente attuato condotte strumentali alla truffa in danno dello Stato, come la falsa denunzia di smarrimento di animali dopo aver ricevuto la notifica dei provvedimenti della A.S.P. di Enna in ordine alla necessità di abbattimento dei capi affetti da brucellosi.

I giudici d'appello hanno, altresì, sottolineato che l'accertata commissione di condotte analoghe, precedenti e successive a quelle a giudizio, rende l'imputata immeritevole delle attenuanti generiche e impedisce la formulazione di un favorevole giudizio prognostico in ordine all'astensione futura da condotte illecite. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Assoro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta in data 5/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la decisione del Tribunale di Enna che, in data 18/1/2022, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandola alla pena di anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo, al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale. 3. Le censure in punto di responsabilità sono inammissibili per genericità ed aspecificità in quanto costituiscono mera riproposizione della tesi che postula l'assenza di dolo della prevenuta, mera prestanome del coniuge, -effettivo dominus dell'azienda d'allevamento. La Corte territoriale ha disatteso la prospettazione difensiva (pag. 4) con ampia motivazione che dà conto del fatto che la ricorrente ha personalmente attuato condotte strumentali alla truffa in danno dello Stato, come la falsa denunzia di smarrimento di animali dopo aver ricevuto la notifica dei provvedimenti della A.S.P. di Enna in ordine alla necessità di abbattimento dei capi affetti da brucellosi. I giudici d'appello hanno, altresì, sottolineato che l'accertata commissione di condotte analoghe, precedenti e successive a quelle a giudizio, rende l'imputata immeritevole delle attenuanti generiche e impedisce la formulazione di un favorevole giudizio prognostico in ordine all'astensione futura da condotte illecite. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24573/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris