CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 14141/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 798/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 300, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO e DARIOBRUNO; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] CAIROLIn. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende; -controricorrente principale-ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente incidentale - avverso la SENTENZAdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 623/2019 , depositata il21/10/2019, R.G.N. 406/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salernoha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed ha così confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accertato e dichiarato la legittimità del licenziamento intimato al Vuolo da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 2. Premesso che al lavoratore era stato contestato di ess ersi appropriato dei titoli di viaggio di passeggeri salitisull’autobus da lui condotto, la Corte di merito ha evidenziato che si trattava di comportamento di per sé così grave da non richiedere di essere specificatamenteprevisto nel codice disciplinare, con la conseguenza che neera irrilevante la mancata affissione. 3. Inoltre, il giudice del reclamo ha accertato che il Direttore regionale munito di procura era legittimato a intimare il licenziamento atteso che il lavoratore, nel corso del procedimento, non aveva richiesto l’intervento del Consiglio di disciplina. 4. Con riguardo alla denunciata violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori e del le norme di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 ( per essere state svolte investigazioni utilizzando impiant i di videosorveglianza) la Corte di merito ha evidenziato che l’esistenza della telecamera , di dotazione all’autobus , era conosciuta dal lavoratore tanto che questi ne avevaspostato l’orientamento ed e ra puntata sulla porta e sull’obliteratricedei biglietti. 5. Indefinitiva il giudice di appello ha ritenuto che il fatto contestato al lavoratore fosse risultato provatoe che la sanzione irrogata fosse proporzionata. 6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] che ha articolato dodici (rectius tredici ) motivi di ricorso ulteriormente illustrati da memoria. 7. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con tempestivo controricorso ed ha a sua volta proposto ricorso incidentale condizionato al quale [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 8. Il ricorso principale. 8.1.Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 e ss. dell’Allegato 1 al r. d. n. 148 del 1931 in relazione al mancato opinamento. Il ricorrente sostiene infatti che la mancata applicazione del procedimento speciale mai abrogato, che rientra tra le nullità di protezione essendo posta inderogabilmente a tutela della parte più debole, avrebbe irrimediabilmente vizia to il procedimento e conseguentemente la sanzione irrogata. 8.2. Con il s econdo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 53 e 54 dell'allegato A al R. d. n. 148 del 1931 in relazione alla mancanza di potere decisionale in capo al direttore regionale che aveva commina to il licenziamento , in relazione agli articoli 2118 e 2119 c.c.. Ad avviso del Vuolo la Corte territoriale erroneamente ha fatto discendere la legittimità del licenziamento intimato dal direttore regionale da una procura a lui rilasciatache non era riferita specificatamente a quest a tipologia d i provvedimenti. Inoltre,il giudice di appello avrebbe e rroneamente ritenuto rilevante la mancata sollecitazione da parte del lavoratore dell'intervento del consiglio di disciplina e non avrebbe considerato invece che era stata la società, ed in particolare il suo direttore regionale, che dopo lo svolgimento delle prime due fasi del procedimento aveva proceduto al licenziamento facendolo intima re da un soggetto che era privo del potere di irrogarlo. 8.3. Con il terzo motivo del ricorso è stato denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e la conseguente violazione dell'art. 4della legge n. 300 del 20 maggio 1970 oltre che del d. lgs . n. 196 del 30 giugno 2003 in relazione all'articolo 360 primo comma n.5 c.p.c. e si sostiene che la sentenza non avrebbe tenuto conto del fatto storico ritualmente allegato in giudiziodell ’installazione sull’autobus condotto dal Vuolo di un sistema di videoripresa puntato sulla postazione di guida e comunque sui luoghi di compimento dell'attività lavorativa dell'autista, le cui riprese sono state poi utilizzate nel rapporto investigativo da cui è scaturito il procedimentodisciplinare. Sostiene che le informazioni acquisite in tal modo non sarebbero utilizzabili non essendo stata dimostrata la correttezza delle modalità di installazione della videocamera e non essendo dubitabile che si trattavadi uno strumento di controllo dell'attività lavorativa. 8.4. Con il quarto motivo poi, in relazione allaquestione denunciata nel terzo motivo, si deducela violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art . 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. e si sostiene che la motivazione della sentenza al riguardo sarebbe apodittica e apparente. 8.5. Il quinto motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 7 della legge n. 300 del 1970 e del d. lgs. n.196 del 2003 in relazione agli artt. 111 C ost. , 183 comma 6 e 420 comma 5 c.p.c..Con la censura si sostiene che, in base a lla formulazione dell'art. 4comma 1 d ella legge n . 300 del 19 70 ratione temporis applicabile alla fattispecie, era vieta t a l'installazione di impianti di audiovisivi e di altri strumenti finalizzati esclusivamente al controllo dei lavoratori e che tale divieto poteva subire una deroga solo se le installazioni di tali strumenti era necessaria per garantire esigenze organizzative e produttive di sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale,ferma la necessità dell'accordo sindacale o in sua mancanza di un'autorizzazione amministrativa da parte della direzione territoriale del lavoro. Si sottolinea che solo p er effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 151 del 2015 e poi dal d . lgs. legislativo n. 186 del 2016,l'utilizzo delle riprese e delle informazioni era legittimo sempre che ri sulti essere stata data un'adeguata informativa delle modalità di uso degli strumenti di videoripresa e dei controlli effettuati e che risultino comunque rispettati i principi e le regole dettate in materia dal d.lgs. n.196 del 2003. Deduce allora che erroneamente la Corte di merito aveva valorizzato l ’ allegata generica necessità di tutela del patrimonio aziendale che di per sé era insufficiente a giustificare l'utilizzo delle immagini per i fini disciplinari. Inoltre, d educe che qualora vengano modificate le modalità di raccolta dei dati e di uso degli strumenti di sorveglianza l’autorizzazione conseguita o l’ accordo raggiunto deve essere rinnovato e che, in ogni caso, è vietato il controllo diretto sull'attività dei lavoratori. Con riguardo ai controlli cosiddetti difensivi il ricorrente deduce che comunque i dati che siano stati illegittimamente acquisiti non possono in nessun caso essere utilizzati. 8.6. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della legge n . 300 del 19 70 per la mancata affissione del codice disciplinare. Il ricorrente sostiene infatti che nella contestazione che gli era stata mossa non si evidenziava no condotte riconducibili a violazioni , aventi rilievo penale o recanti danno alla società, che fossero tali da giustificare una sanzione disciplinare a prescindere dalla sua previsione nel codice disciplinare in quanto riferita aduna violazione di legge più generale . 8.7. La settima censura ha ad oggetto la violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e degli artt . 1, 2 e 3 della legge n. 604 del 1966 oltre che dell’art. 7 della legge n. 300 del 19 70 per essere la sentenza incorsa nella violazione del principio di specificità della contestazione e, conseguentemente , del diritto di difesa e di contraddittoriodel lavoratore. 8.7 bis.Con un ulteriore m otivo è denuncia ta la violazione dell'art . 112 c.p.c. per vizio di extra petizione , la conseguente nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. e la violazione degli artt.3 e 7 della l.n. 300 del 1970 e del d.lgs. n. 196 del 2003. Il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe fondato l'accertamento della legittimità del licenziamento con riferimento alla ritenuta violazione di una disposizione regolamentare tratta dalle istruzioni contenute sul retro del biglietto, che indicano le modalità di obliterazione in caso di mancato funzionamento della macchina obliteratrice. Sottolinea che, invece, la sanzione era stata irrogata in relazione ad un a diversa violazione(l’appropriazione dei titoli di viaggio rimasta indimostrata ) e dunque la sentenza sarebbe incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato poiché la legittimità del recesso sarebbestata accertata con riguardo all’accertamento di una condotta diversa rispetto a quella contestata. 8.8. L’o ttavo motivo di ricorso d enuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119c.c., degli art t. 1, 2 e 3 della legge n. 604 del 1966 e dell'art . 7 della legge n. 300 del 19 70 c on riguardo alla immutabilità della contestazione edalla violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Ad avviso del ricorrente la Corte di merito avrebbe ritenuto legittimo il licenziamento sulla base dei fatti del 18 settembre 2017 e del 21 settembre 2017 senza considerare che questi ultimi non potevano essere presi in considerazione. Viene evidenziato infatti che questi erano stati oggetto di un primo licenziamento, ritualmente impugnato e del quale si sarebbe comunque dovuto attendere l’esitodel giudizio. 8.9. Con il nono motivodi ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. e degli art t. 1, 2 e 3 della legge n. 604 del 1966, dell'art . 7 della legge n . 300 del 1970 in relazione anche all'articolo 41 dell'allegato 1 al R.d. n . 148 del 1931 . Ad avviso del ricorrente non sarebbe stato accertato l’elemento soggettivo della condotta posto che l a stessa sentenza d à atto dell'incertezza della prova della avvenuta appropriazione per profitto proprio e ritiene provata solo la condotta materiale di aver trattenuto i biglietti, dando atto di quella che sarebbe stata invece la corretta procedura alternativa alla obliterazione degli stessi. Si sottolinea che tali mo dalità di annullamento de i titol i di viaggio erano rivolte ai passeggeri e non anche al conducente al quale dunque non potevano essere imputate ed anzi con la sua condotta aveva evitato l’illegittimo riutilizzo del titolo. Ne deriva, ad avviso della parte ricorrente, l'insussistenza del fatto materiale contestato e i n ogni caso la condotta accertata sarebbe riconducibile ad un comportamento punibile con una sanzione conservativa. Pertanto,si sostiene che, accertata illegittimità del recesso,si dovrebbe disporre la reintegrazione nel posto di lavoro o quantomeno la tutela indennitaria prevista dal comma 5 dell'art.18 della legge n . 300 del 1970. 8.10. Il decimo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art.116 primo comma c.p.c., l’illogicità della motivazione rilevante ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 qualeerror in procedendo. Ad avviso del ricorrente le prove sarebbe ro state valutate in maniera irragionevole e contraddittoriarisultandone irrimediabilmente viziata la sentenza. 8.10 bis. Con tale ulteriore motivo è denunciata in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. la violazione dell'art . 2697 c.c. in relazione all'art. 16 c.p.c.. L’ illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. e ancora la violazione dell'art.115 comma 1 c.p.c. in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c.. Il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza,i fatti addebitatigli erano stati contestati così come la ritenuta sua conoscenza dell'esistenza della videocamera a bordo del mezzo perché già in dotazione dello stesso . Sostiene inoltre che era inesatt a l’affermazione che il lavoratore a vesse attribuito la condotta all'esistenza di un'avaria nell'obliteratrice. Precisa, infatti, che non ricordando l’episodio e solo dopo aver visionato i filmati aveva dichiaratoche l'obliteratrice non funzionava e che comunque, spesso,quando salivano gruppi di turisti, erano le guide a consegnare i titoli di viaggio per tutti per poi provvedere alla loro validazione tutti insieme e che ciò era accaduto in quel caso anche per limitare al minimo i tempi della fermata. Deduce che erano questi i fatti che si sarebbe voluto dimostrare in giudizio e che, tuttavia, le prove non furono ammesse. Inoltre, deduce che ilgiudice del reclamo non avrebbe dato conto d elle risultanze probatorie che avrebbero confermato la correttezza della condotta tenuta ed avrebbe valutato le prove acquisite in maniera irrazionale. 8.11. Con l'undicesimo motivo di ricorso è denuncia ta ancora la violazione dell'art.115 comma 1 c.p.c. nella parte in cui la sentenza ha negato l'ulteriore istruttoria richiesta volta a dimostrare l’insussistenza di una condotta intenzionale finalizzata arrecare un pregiudizio alla società. 8.12. Il dodicesimo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art.2697 c.c. e si deduce che il giudice di merito, invece di verificare la sussistenza della prova dell'appropriazione dei titoli di viaggio,aveva condotto la propria valutazione sulla fondatezza delle giustificazioni addotte senza tener conto del fatto che il ricorrente non aveva mai riconosciuto di essersi appropriato dei titoli per trarne un suo profitto ma piuttosto per tutelare gli interessi de lla datrice di lavoro sottraendo i titoli di viaggio da un loro possibile riutilizzo. 9. Ricorso incidentale. 9.1. Con un unico motivo di ricorso incidentale la società, in via condizionata, deduce che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazionedegli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp att. c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n n . 3 e 4 c.p.c. . L a società deduce che il giudice di appello non avrebbe pronunciato sulla eccezione, tempestivamente formulata , di mancanza di impugnazione del secondo licenziamento e pertanto, subordinatamente all’accoglimento del ricorso principale, chiede che per tale aspetto venga accertata la nullità della sentenza impugnata. 10. Il ricorso principale non può trovare accoglimento restando assorbito, pertanto, l’esame del ricorso incidentale della società. 10.1.I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 10.2. E’ vero senz’altro che, come affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte chiamate a pronunciarsi sulla perdurante vigenza della disciplina speciale dettata per gli autoferrotranvieri dal R.D. n. 148 del 1931, la disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario costituisce un corpus compiuto ed organico, determinato dalla loro assimilazione ai dipendenti pubblici, pur avendo subito una progressiva "devitalizzazione" per effetto di vari interventi legislativi succedutisi nel tempo tuttavia non è stato implicitamente abrogato pur dovend o essere integrat o o in parte sostituito quando risulti incompatibile con il sistema in generale (così Cass. Sez. U, 27/07/2016n. 15540 e Cass. del 06/03/2013 n. 5551 oltre che n. 855 del 2017). 10.3. Del pari è vero che in materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell’allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, inderogabile e volta alla tutela del lavoratore dipendente, quale contraente debole sicchél’omissione di una delle suddette fasi determina la nullità della sanzione disciplinare che, in relazione al tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione(cfr. Cass. 31/05/2017 n. 1304) 10.4. Occorre tuttavia ricordare che la fase che si assume essere stata pretermessa ed in base alla quale è ravvisata la violazione della norma denunciata è solo eventuale. Infatti se è vero chela speciale disciplina dettata dall'allegato A al RD n. 148/1931 come detto non è stata abrogata dall'art. 7 legge n. 300/1970 , tuttavia il procedimento disciplinare degli autoferrotramvieri si articola in più fasi.L'art. 53 ai commi 7 e 8prevede che l’opinamento - reso all’esito dell’indagine amministrativa, con il quale il direttore, o chi da esso delegato, individui la punizione da infliggere – sia reso noto all’interessato che potrà presentare nel termine di cinque giorni nuove giustificazioni in mancanza delle quali il provvedimento disciplinare diviene definitivo. Qualora poi le giustificazioni presentate non siano accolte allora “l’agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso” e tale richiesta deve essere fatta nel termine di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal Direttore la punizione. In tal caso la punizione opinata è sospesa“fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso". 10.5. In sostanza l a norma delinea più fasi di una procedura maggiormente garantita, per il dipendente del settore autoferrotranviario, rispetto a quella prevista dalla legge n. 300/1970.Una prima fase integrata dalla contestazione dell'addebito con invito all'incolpato a giustificarsi. Una seconda - che segue alle eventuali giustificazioni del dipendente- che prevede una relazione scritta (corredata dell'opportuna documentazione delle indagini svolte) in cui i funzionari atal fine delegati riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell'incolpato e, infine, espongono le proprie conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili.Una terza fase, eventuale, in cui il direttore o chi da lui delegato esprime, in base alla propria relazione, il cd. opinamento circa la punizione da infliggere fra quelle previste dagli artt. 43 e 45, opinamento che è reso noto all'interessato con comunicazione scritta personale. E’ a questo punto che l'incolpato ha il diritto, entro cinque giorni dalla notifica dell'opinamento, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, che potranno affrontare compiutamente non solo il merito dell'addebito, ma anche quello della natura e della entità della sanzione ventilata, giustificazioni in mancanza delle quali il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo. Il Consiglio di disciplina diviene titolare del potere di irrogare la sanzione disciplinare, restandone esonerato il direttore solo se l’incolpato ne solleciti l’intervento successivamente aldiniego di prendere in considerazione le sue giustificazioni ulteriori. 10.6. Orbene, nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente - dopo la comunicazione dell’opinamento da parte del [OSCURATO:PERSONA], che la Corte territoriale ha in fatto accertato che era stato a ciò delegato- non h a presentato ulteriori giustificazioni nel termine di cinque giorni con la conseguenza che il provvedimento adottato è divenuto definitivo. 10.7. Il terzo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La Corte territoriale, infatti, ha dato conto di aver preso in esame il fatto del quale si deduce l’omessa valutazione (l'installazione di un sistema di videoripresa puntato sulla postazione di guida) e dunque non sussiste la violazione denunciata ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.. Occorre a tal fine ribadire che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Resta fermo però che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, come è accaduto nel caso in esame, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. per tutte Cass. s.u. 07/04/2014 n. 8053). 10.8. È poi in fondata la censura con la quale in relazione alla medesima questione è denunciata la violazione dell'art. 111 C ost e dell'art. 132 c.p.c. per essere la motivazione sul punto meramente apparente. Perché ricorra il vizio denunciato è necessario che la motivazione benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. 01/03/2022 n. 6758 e n. 13977 del 2019). Rileva allora il Collegio che, diversamente da quanto suggerito dal ricorrente, la sentenza ben chiarisce le ragioni per le quali ha ritenuto che la presenza della telecamera sul mezzo guidato dal Vuolo era a lui nota senza lasciare all'interprete il compito di integrarla con varieed ipotetiche congetture. 10.9. Il quinto motivo diricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi dettati da questa Corte in tema di c.d. controlli difensivi e la censura pur veicolata come una violazione di legge mira piuttosto ad una diversa interpretazione dei fatti acquisiti al giudizio. La Corte del reclamo -dopo aver accertato in fatto che la videocamera non era finalizzata a controllare la prestazione lavorativa ma piuttosto ad assicurare la tutela di interessi aziendali(come l’obliterazione del biglietto di viaggio) - ha correttamente, in adesione a quanto affermato in sede di legittimità, evidenziato che la finalità del sistema di videosorveglianza, ben noto al lavoratore che si era premurato di aggiustare la direzione di ripresa, era quella ditutelare beni aziendali e di accertare eventuali comportamenti illeciti non collegati alla prestazione dell’attività lavorativa ( in tema di controlli difensivi sul vecchio testo dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970 si veda Cass. 04/11/2021 n. 31778 e 09/11/2021 n. 32683) 10.10 Del pari attiene al merito ed è perciò inammissibile il sesto motivo di ricorso con il quale ci si duole della violazione o falsa applicazione nell'articolo 7 della legge numero 300 del 1970 in relazione alla mancata affissione del codice disciplinare. Nel sostenersi che la contestazione mossa al ricorrente non evidenziava condotte riconducibili a violazioni di rilievo penale e con danno per la società (di tal che sarebbe stata necessaria una espressa previsione della condotta nel codice disciplinare) si finisce per opporre alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte del reclamo- e peraltro già fatta propria dal giudice di primo grado inentrambe le fasi del giudizio -una diversa e più favorevole al lavoratore. 10.11. Analoghe considerazioni inducono il Collegio a dichiarare inammissibili il settimo motivo di ricorso con il quale ci si duole di una carente specificità della contestazione di addebito con conseguente violazione deldiritto di difesa del lavoratore. 10.12 Neppure è ravvisabile l’ultrapetizione denunciata nel motivo indicato come 7 bis. Posto che la Corte di merito ha esattamente individuato i fatti addebitati e sulla base di quelli ha verificato la correttezza della contestazione di addebito e la rilevanza dell’illecito addebitato che, accertato nella sua materialità, non può certo essere ritenuto di scarsa rilevanza. 10.13. Con riguardo poi allaimmutabilità della contestazione ed alla violazione del diritto di difesa e al contraddittorio ritiene il Collegio che esattamente la Corte di appello abbia escluso l’esistenza di tale vizio avendo accertato che dopo il primo licenziamento era stato aperto un nuovo procedimento disciplinare, per fatti accertati successivamente e all’esito di un nuovo rapporto investigativo, e che nessuna modificazione del primo procedimento era intervenuta. 10.14. Il nono motivo di ricorso - ch e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. e degli art t. 1,2 e 3 della legge numero 604 del 1966oltre che dell’art. 7 della legge numero 300 del 1970 in relazione anche all'articolo 41 dell'allegato 1 al Regio decreto numero 148 del 1931– è inammissibile . La Corte di merito ha ricostruito il fatto addebitato al ricorrente (l’impossessamento dei titoli di viaggio che non furono obliterati e restituiti);ne ha accertato la commissione; ha valutato l’esistenza dell’elemento intenzionale e la sua rilevanza ed esclusa ogni possibile giustificazione ne ha correttamente ritenuto la gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che deve sorreggere il rapporto di lavoro.Inoltre il giudice del reclamo si è fatto espressamente carico di escludere l’esistenza dei presupposti fattuali per ricondurre i fatti accertati nell’ambito della fattispecie punita con una sanzione conservativa (la mera irregolarità di servizio ovvero l’abuso o la negligenza non grave e che non dipenda da un proposito deliberato) evidenziando l’intenzionalità della condotta accertata. S i tratta di verifica che è coerente con gli accertamenti di fatto e che risponde a quegli standard conformi ai valori dell'ordinamentoe che trovano conferma nella realtà sociale. 10.15. I motivi decimo, decimo bis, undicesimo e dodicesimo sono inammissibili. Premesso che l’apprezzamento e la valutazione dell’ammissibilità delle prove è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione sotto il profilo della ragionevolezza della motivazione offerta, rileva il Collegio che nella specie la Corte territoriale ha esaustivamente e convincentemente spiegato le ragioniche l’hanno indotta a desistere dall’ammettere l’ulteriore prova richiesta ( era domandato di approfondire la circostanza che in caso di malfunzionamento dell’obliteratrice gli autisti ritirassero i biglietti ma la Corte ha ritenuto di non procedere alla prova dopo aver accertato che non era contestata l’appropriazione dei bigliettie che non era dedotta alcuna avaria della macchina obliteratrice che anzi era risultata funzionante). 11. in conclusione per le ragioni esposte il ricorso principale deve essere rigettato e dunque non occorre procedere all’esame del ricorso incidentale proposto condizionatamente al suo accoglimento. 12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso principale assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi de