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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09867/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udy RG 33405/24 - YERITSYAN Artak OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 337 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; ritenuto tale motivo risulta meramente reiterativo dell'atto di appello e non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale ha correttamente valorizzato, in senso ostativo al beneficio, i plurimi precedenti specifici del ricorrente e le due precedenti sentenze in cui era stata riconosciuta la causa di non punibilità; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udy RG 33405/24 - YERITSYAN Artak OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 337 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; ritenuto tale motivo risulta meramente reiterativo dell'atto di appello e non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale ha correttamente valorizzato, in senso ostativo al beneficio, i plurimi precedenti specifici del ricorrente e le due precedenti sentenze in cui era stata riconosciuta la causa di non punibilità; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 09867/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris