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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12619/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8794/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di quest’ultimo, [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro Comune di Massa , in persona del commissario straordinario , rappresentato e difeso Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18 , [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] - –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d ella Toscana,n. 1105/2022 depositata il 6 ottobre 2022 ; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un ricorso avverso un avviso di accertamento(n. 16964) notificato dal Comune di Massa (d’ora in poi controricorrente) alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi ricorrente) peril pagamento dell’Imu dell’anno 201 2 .

La CTP ha rigettato i l ricorso relativamente sul presupposto della validità della notifica degli atti in contestazione.

La CTR ha rigettato l’appello proposto dall’odiern a ricorrente per inesistenza della notifica sulla base della seguente motivazione: «[OSCURATO:PERSONA] ritiene che sarebbe stato onere del concessionario per l'esazione dell'impostadocumentare la tempestiva interruzione della prescrizione mediante contestazione nel termine di cui all'art. 14 u.c.d.lgs. 504/92.Tuttavia la parte resistente ha prodotto in atti la correttezza del procedimento notificatorio.

Tale circostanza certifica il fatto della conoscenza da parte della Societa' contribuente del procedimento esattivo a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] rileva altresi' la tardiva costituzione della parte resistente.

Tale accadimento non consente l'esame della documentazione prodotta in quanto pervenuta oltre il termine dell'art 32 comma 2 D.Lgs. 504/92.Tale termine viene sanzionato con la decadenza, essendo peraltro irrilevante l'eventuale acquiescienza dell'altra parte.

La conseguenza processuale di tali inad empienze temporali pertanto fanno ritenere questa Commissione che i motivi proposti dalla parte ricorrente nell'appellonon possano essere accolti compensando altresi' le spese».

Il ricorrente propone ricorso fondato su un motivo , la controparte propone controricorso.Ai sensi dell’art. 380 bis c od . p roc . c iv . , i l c onsigliere d elegato ha proposto la definizione anticipata del giudizio per manifesta infondatezza.

Il ricorrente ha proposto istanza di decisione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 32, comma 2, n. 4 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546 e 111 , sesto comma, Cost. per motivazione apparente, perplessa e insuscettibile di consentire l’identificazione del percorso logico seguito.

1.1. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata reca una motivazione del tutto incomprensibilee per certi versi anche contraddittoria , come si desume dal testo integrale sopra riportato.

Se è vero che in essa viene affermato che è stata raggiunta la prova dell’avvenuta notifica degli atti impugnati(anche se è uno solo), prosegue rilevando come la tardiva costituzione dell’odierno controricorrente, all’epoca appellato, abbia determinato la decadenza dello stesso dalla possibilità di produrre documenti.

In proposito anche lo stesso ricorrente riconosce che la questione della tardività esula del tutto dalle questioni sollevate nel giudizio.

Ciò che sembra, poi, contraddittorio è che, pur ritenendo tardiva e, dunque inutilizzabile la produzione dell’odierno controricorrente, ha ritenutoche tale decadenza determinasse il mancato accoglimento dei motivi proposti dalla parte ricorrente nell'appello.La motivazione è al di sotto della soglia posta dal minimo costituzionale richiesto per la motivazione, in quanto non consente di comprendere le ragioni per le quali è stata ritenuta valida la notifica.

Un’esplicazione si imponeva ancora di più nella presente fattispecie, in cui, come ha rappresentato la ricorrente , la produzione documentale della controparte imponeva una presa di posizione chiara su quale documento fosse da ritenere attendibile, ai fini dell’accertamento della validità della notifica.

Agli atti risultava, infatti, una copia di avviso di ricevimento della raccomanda n. 61641285193-3 recante la data del 28.12.2017 (doc. 6, sub all.

A), nonché una pagina , n. 114 , estratta dalla distinta analitica delle raccomandate da spedire (doc. 7, sub all.

A), su cui è stampigliato, in calce, un timbro datario recante la medesima data del 28.12.2017 (rispettivamente doc. 1 e doc. 2 allegati alle controdeduzioni difensive depositate dal Comune nel giudizio di primo grado, in data 5 settembre 2018).

2. Ne consegue l’accoglimento del ricorso .

La cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per l’esame delle questioni dedotte dal ricorrente nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana, in diversa composizione, an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8794/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di quest’ultimo, [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro Comune di Massa , in persona del commissario straordinario , rappresentato e difeso Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18 , [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] - –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d ella Toscana,n. 1105/2022 depositata il 6 ottobre 2022 ; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un ricorso avverso un avviso di accertamento(n. 16964) notificato dal Comune di Massa (d’ora in poi controricorrente) alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi ricorrente) peril pagamento dell’Imu dell’anno 201 2 . La CTP ha rigettato i l ricorso relativamente sul presupposto della validità della notifica degli atti in contestazione. La CTR ha rigettato l’appello proposto dall’odiern a ricorrente per inesistenza della notifica sulla base della seguente motivazione: «[OSCURATO:PERSONA] ritiene che sarebbe stato onere del concessionario per l'esazione dell'impostadocumentare la tempestiva interruzione della prescrizione mediante contestazione nel termine di cui all'art. 14 u.c.d.lgs. 504/92.Tuttavia la parte resistente ha prodotto in atti la correttezza del procedimento notificatorio. Tale circostanza certifica il fatto della conoscenza da parte della Societa' contribuente del procedimento esattivo a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] rileva altresi' la tardiva costituzione della parte resistente. Tale accadimento non consente l'esame della documentazione prodotta in quanto pervenuta oltre il termine dell'art 32 comma 2 D.Lgs. 504/92.Tale termine viene sanzionato con la decadenza, essendo peraltro irrilevante l'eventuale acquiescienza dell'altra parte. La conseguenza processuale di tali inad empienze temporali pertanto fanno ritenere questa Commissione che i motivi proposti dalla parte ricorrente nell'appellonon possano essere accolti compensando altresi' le spese». Il ricorrente propone ricorso fondato su un motivo , la controparte propone controricorso.Ai sensi dell’art. 380 bis c od . p roc . c iv . , i l c onsigliere d elegato ha proposto la definizione anticipata del giudizio per manifesta infondatezza. Il ricorrente ha proposto istanza di decisione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 32, comma 2, n. 4 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546 e 111 , sesto comma, Cost. per motivazione apparente, perplessa e insuscettibile di consentire l’identificazione del percorso logico seguito. 1.1. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata reca una motivazione del tutto incomprensibilee per certi versi anche contraddittoria , come si desume dal testo integrale sopra riportato. Se è vero che in essa viene affermato che è stata raggiunta la prova dell’avvenuta notifica degli atti impugnati(anche se è uno solo), prosegue rilevando come la tardiva costituzione dell’odierno controricorrente, all’epoca appellato, abbia determinato la decadenza dello stesso dalla possibilità di produrre documenti. In proposito anche lo stesso ricorrente riconosce che la questione della tardività esula del tutto dalle questioni sollevate nel giudizio. Ciò che sembra, poi, contraddittorio è che, pur ritenendo tardiva e, dunque inutilizzabile la produzione dell’odierno controricorrente, ha ritenutoche tale decadenza determinasse il mancato accoglimento dei motivi proposti dalla parte ricorrente nell'appello.La motivazione è al di sotto della soglia posta dal minimo costituzionale richiesto per la motivazione, in quanto non consente di comprendere le ragioni per le quali è stata ritenuta valida la notifica. Un’esplicazione si imponeva ancora di più nella presente fattispecie, in cui, come ha rappresentato la ricorrente , la produzione documentale della controparte imponeva una presa di posizione chiara su quale documento fosse da ritenere attendibile, ai fini dell’accertamento della validità della notifica. Agli atti risultava, infatti, una copia di avviso di ricevimento della raccomanda n. 61641285193-3 recante la data del 28.12.2017 (doc. 6, sub all. A), nonché una pagina , n. 114 , estratta dalla distinta analitica delle raccomandate da spedire (doc. 7, sub all. A), su cui è stampigliato, in calce, un timbro datario recante la medesima data del 28.12.2017 (rispettivamente doc. 1 e doc. 2 allegati alle controdeduzioni difensive depositate dal Comune nel giudizio di primo grado, in data 5 settembre 2018). 2. Ne consegue l’accoglimento del ricorso . La cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per l’esame delle questioni dedotte dal ricorrente nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana, in diversa composizione, an
Sentenza Cassazione n. 12619/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris