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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 40659/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania, ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di cui agli artt. 495 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Catania il 7 dicembre 2014); - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si denuncia la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta che il deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo con il gravame (cfr. atto di appello in data 9 febbraio 2016), di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 settembre 2023 Il ConsiiUre estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania, ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di cui agli artt. 495 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Catania il 7 dicembre 2014); - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si denuncia la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta che il deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo con il gravame (cfr. atto di appello in data 9 febbraio 2016), di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il ConsiiUre estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40659/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris