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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 17831/2026

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l Tribunale di sorveglianza di Salernodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha rigettato le istanze diaffidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà e, con un unico motivo di ricorso,denuncia che il giudice specializzato avrebbe, in modo contraddittorio, sottovalutato glielementi favorevoli risultanti dall'osservazione penitenziaria (condotta carceraria regolare evalutazione dell’equipe trattamentale temporalmente limitata) e, quindi, negato l’accesso albeneficio previa formulazione di un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa ilpericolo di reiterazione di reati; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione dellemisure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistraturadi sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza delcondannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne ilreinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); ricordato nel caso dell’affidamento in prova il giudice, basandosi sulle relazioniprovenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senzaessere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla suapersonalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alleistanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato; ritenuto che è nell’alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianza che,difatti, ha espressamente preso in esame tutte le risultanze del trattamento, ivi compresequelle di segno opposto a quelle sunteggiate nel ricorso (vi si evidenzia, invero, che ilpercorso trattamentale è ancora ad uno stadio iniziale e che il condannato banalizza ilproprio agito criminale, riconducendolo a un difficile contesto economico, negando l’uso distupefacenti e di sostanze alcoliche) e, quindi, con motivazione non lacunosa ed esente daprofili di illogicità, le ha ritenute di pregnanza tale da giustificare il diniego del provvedimentodi ammissione alla misura invocata; ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dallagiurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che,pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde a un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso deltrattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n.27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv.224029); ritenuto che a tale motivazione il ricorrente non contrappone alcun argomentosuscettibile d’inficiarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di sorveglianza di Salernodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha rigettato le istanze diaffidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà e, con un unico motivo di ricorso,denuncia che il giudice specializzato avrebbe, in modo contraddittorio, sottovalutato glielementi favorevoli risultanti dall'osservazione penitenziaria (condotta carceraria regolare evalutazione dell’equipe trattamentale temporalmente limitata) e, quindi, negato l’accesso albeneficio previa formulazione di un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa ilpericolo di reiterazione di reati; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione dellemisure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistraturadi sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza delcondannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne ilreinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); ricordato nel caso dell’affidamento in prova il giudice, basandosi sulle relazioniprovenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senzaessere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla suapersonalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alleistanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato; ritenuto che è nell’alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianza che,difatti, ha espressamente preso in esame tutte le risultanze del trattamento, ivi compresequelle di segno opposto a quelle sunteggiate nel ricorso (vi si evidenzia, invero, che ilpercorso trattamentale è ancora ad uno stadio iniziale e che il condannato banalizza ilproprio agito criminale, riconducendolo a un difficile contesto economico, negando l’uso distupefacenti e di sostanze alcoliche) e, quindi, con motivazione non lacunosa ed esente daprofili di illogicità, le ha ritenute di pregnanza tale da giustificare il diniego del provvedimentodi ammissione alla misura invocata; ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dallagiurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che,pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde a un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso deltrattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n.27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv.224029); ritenuto che a tale motivazione il ricorrente non contrappone alcun argomentosuscettibile d’inficiarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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