CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25810/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 6196 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], Legalitax studio legale e tributario, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 135; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1735/04/20, depositata in data 27 luglio 2020, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -avverso gli avvisi di accertamento n. 816020200281 e n. 816020200297 con i quali l'Ufficio, previo p.v.c della G.d.F., aveva contestato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. maggior reddito di impresa, per gli anni 2003-2004, in relazione ad operazioni asseritamente inesistenti, la contribuente aveva proposto ricorsi dinanzi alla CTP di Crotone che, con sentenza n. 11/01/2010, previa riunione, li aveva rigettati; -avverso la suddetta sentenza, la contribuente aveva proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria che, con sentenza n. 524/04/2014, lo aveva accolto; - la contribuente aveva proposto ricorso per riassunzione dinanzi alla CTR della Calabria a seguito di ordinanza n. 11001/2017 della Corte di cassazione che aveva, in accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato con rinvio la sentenza di appello;- con la sentenza n. 1735/04/20 indicata in epigrafe, la CTR della Calabria ha rigettato l'appello della società confermando la sentenza di primo grado; - la CTR, per quanto di interesse - a fronte della contestazione della fittizietà delle operazioni rappresentate con la fattura di vendita 4bis del 5.2.2003 emessa dalla Inox per la vendita della punzonatrice n. 245081 alla Tecnoservice di [OSCURATO:PERSONA] e con la fattura di vendita n. 411 del 6.6.2003 emessa da quest'ultima per la vendita della punzonatrice n. 246073 utilizzata dalla Inox per il beneficio della legge Sabatini- premessa la non incidenza nel contenzioso tributario della intervenuta sentenza, passata in giudicato, del giudice civile di Catanzaro, sulla procedura amministrativa relativa alla concessione del finanziamento, ha osservato che, dalle risultanze della verifica della G.d.F., erano emersi elementi indiziari della inesistenza delle operazioni sottese alle suddette fatture ( per cui "il macchinario oggetto dell'agevolazione era quello riconducibile alla matricola 245081 per il quale si era provveduto alla sostituzione della sola targhetta identificativa con una nuova targhetta riportante la matricola n. 246073") con conseguente legittimità della ripresa a tassazione; in particolare: a) il venditore non aveva dimostrato di avere intrattenuto alcun rapporto con la ditta produttrice (Amada) né con la società acquirente appellante; b) la ditta produttrice aveva comunicato di non avere venduto nessun tipo di macchina con la matricola n. 246073; - avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - la società ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e segg. c.c., 115 c.p.c., 24 e 111 Cost., 6 CEDU, con riferimento al diritto alla prova e di difesa, delle regole del giusto processo, per avere la CTR rigettato l'appello della contribuente non iusta alligata et pro bata, non avendo preso in alcuna considerazione la sentenza civile del Tribunale di Catanzaro, passata in giudicato, con la quale era stata annullata la revoca dell'agevolazione della Legge Sabatini relativa all'acquisto da parte della contribuente del macchinario oggetto delle fatture asseritamente fittizie poste a fondamento della ripresa operata con gli impugnati avvisi di accertamento; -il motivo è infondato; - in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, va premesso che "ai fini della identificazione del soggetto onerato della prova, nella ipotesi di contestazione formulata dall'Ufficio in ordine alla inesistenza, o parziale inesistenza, delle operazioni commerciali fatturate, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato in tema di iva (ma i principi valgono per tutte le imposte accertabili mediante la contestazione della veridicità delle fatturazioni) che qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cass., sent. 19352 del 2018; n. 29002 del 2017; n. 428 del 2015; n. 17977 del 2013); in particolare, questa Corte, nelle ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, ha affermato che «ove la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, l'amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva (Cass. nn. 21953/07, 9784/10, 9108/12, 15741/12, 23560/12; 27718/13, 20059/2014, 26486/14, 9363/15; nello stesso senso C. Giust. 6 luglio 2006, C- 439/04; 21 febbraio 2006, C-255/02; 21 giugno 2012, C-80/11; 6 dicembre 2012, C-285/11; 31 novembre 2013, C-642/11), del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata, dopo di che spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; tale prova, tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. nn. 26790 del 2020; 11624 del 2020; 28572 del 2017; 5406 del 2016, 28683 del 2015, 428 del 2015, 12802 del 2011, 15228 del 2001); e comunque, una volta accertata l'assenza dell'operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente [rilevante invece nella diversa ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti], il quale ovviamente sa bene se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il prezzo o corrispettivo» (Cass. n. 18118 del 2016, in motivazione; Cass. n. 16473 del 2018); quanto alla prova di cui è onerata l'Amministrazione, e che già dal principio appena riportato si desume possa avere anche solo natura indiziaria, la Corte ha affermato che ai fini dell'accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe". Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2,c.c. (Cass., ord. n. 14237 del 2017; Cass n. 11624 del 2020); - quanto alla pretesa violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., quest'ultima si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, e non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (tra le altre, Cass. Sez. L -, Sentenza n. 17313 de/ 19/08/2020; Cass. 23518 del 2018; Cass.n. 571 del 2017; n. 19064 del 2006, n. 15107 del 2013); - peraltro, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 5 - , Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021) «In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»; -nella specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi di diritto in tema di operazioni oggettivamente inesistenti e di formazione della prova presuntiva, in quanto - a fronte della contestazione dell'Ufficio del coinvolgimento della società contribuente "in un giro di acquisti e fatturazioni fittizie" e, in particolare, della fittizietà delle operazioni rappresentate con la fattura di vendita 4bis del 5.2.2003 emessa dalla Inox per la vendita della punzonatrice n. 245081 alla Tecnoservice di [OSCURATO:PERSONA] e con la fattura di vendita n. 411 del 6.6.2003 emessa da quest'ultima per la vendita della punzonatrice n. 246073 utilizzata dalla Inox per il beneficio della legge Sabatini - ha ritenuto - con una valutazione in fatto, rispondente ai suddetti criteri giuridici e non sindacabile in sede di legittimità - la sussistenza di elementi indiziari emergenti dalle risultanze della verifica di cui al richiamato p.v.c. della G.d.F. (il venditore non aveva dimostrato di avere intrattenuto alcun rapporto con la ditta produttrice (Amada) né con la società contribuente- acquirente; la ditta produttrice aveva comunicato di non avere venduto nessun tipo di macchina con la matricola n. 246073) idonei, complessivamente valutati, ad assurgere a prova presuntiva della inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate (per cui "il macchinario oggetto dell'agevolazione era quello riconducibile alla matricola 245081 per il quale si era provveduto alla sostituzione della sola targhetta identificativa con una nuova targhetta riportante la matricola n. 246073") senza che, al contempo, la contribuente avesse assolto l'onere probatorio a contrario a proprio carico; ogni altra argomentazione sottesa ai motivi tende ad una inammissibile rivisitazione di una valutazione di merito effettuata dal giudice di appello; - quanto poi alla ritenuta non incidenza nel contenzioso tributario in oggetto della sentenza n. 1044/2016 del 28.6.2016, passata in giudicato, del Tribunale di Catanzaro, sezione civile, con la quale era stata accolta l'opposizione della ricorrente avverso il provvedimento di revoca del contributo agevolativo, la CTR ha argomentato tale conclusione avuto riguardo - posta l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello civile - alla trattazione in tale sede della questione sotto il diverso profilo dei risvolti amministrativi legati alla concessione del contributo pubblico ex lege n. 1329/65- Sabatini; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.600,00 , oltre spese prenotate a debito; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore