CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 00152/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14-01-2020 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legg€ n. 1.::7 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gelerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 gennaio 2020, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza del 26 febbraio 2019, con la quale il G.U.!). del Tribunale di Locri, per quanto in questa sede rileva, aveva condannat) [OSCURATO:PERSONA] alle pene di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 10.000 di mu ta, in relazione al reato di cui agli art. 73 comma 6 e 80 comma 2 del d.P.R. 3, 09 del 1990 (capo A, relativo al concorso nella coltivazione di 1.375 piante di uinapa indiana, delitto nel quale è stato assorbito il reato ascritto all'imputato a capo B), e di ulteriori 8 mesi di reclusione con riferimento al reato di cui all'art. 75 comma 2 del d. Igs. n. 159 del 2011, contestato a [OSCURATO:PERSONA] per aver violato le prescrizioni connesse con la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. applicata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] :ier la durata di 1 anno e mesi 6 con obbligo di soggiorno nel Comune di resic enza; fatti commessi in Siderno, in epoca compresa tra il 30 giugno e il 10 luc lie :!016. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello calabrese, Catalé- n D, t:"3rTlis:C il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. 801cornrr a 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, evidenziando come la motivazione della sentenza fosse incompatibile con le conclusioni della relazione tecnica del Laborator o di nalisi del Comando CC di [OSCURATO:PERSONA], essendo risultato il principio attivo inferiore a 2 chili, per cui avrebbero dovuto trovare applicazione i principi formulati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 36258 del 2012 e n. 14722 del 30 gennaio 2020, secondo cui l'aggravante dell'ingente quantità non è ravvisabile qua -do la quantità di principio attivo sia inferiore a 4.000 volte il valore massino in milligrammi determinato dalla tabella allegata al D.M. 11 aprile 2016, non avendo peraltro la sentenza impugnata indicato in alcun modo la quanlità esatta di principio attivo della marijuana dell'intera piantagione. Non essendo stato accertato il numero di piante che erano state cii2i relse, i giudici di merito avrebbero dovuto escludere la contestata aggravante, tanteo più che le piante trovate ad essiccare e computate nella relazione erano sicurarnenle parte di quelle recise che costituivano la quasi totalità della piantagioie, peraltro allestita con modalità tali da escludere la professionalità della coltivazione. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione dell'art. 99 comma 4 cod. pen., censurandosi l'applicazione della recidiva spec:ilica e reiterata, a fronte della lontananza del precedente penale (risalente al 20t1), del comportamento collaborativo del ricorrente e della natura rudimentale dei mezzi adoperati per la coltivazione, elementi questi non valutati dalla Corte territoriale!. Con il terzo motivo, il ricorrente contesta il diniego delle iitteluariti generiche, osservando che il. giudice di appello non aveva tenuto conto delle doglianze difensive, volte a rimarcare le modalità di realizzazione della con:Jotta, invero tutt'altro che professionali, e soprattutto la valenza positiva attribuibile alle dichiarazioni confessorie dell'imputato, riferite anche agli altri COilll u: :i, ciò a conferma della resipiscenza di [OSCURATO:PERSONA], a ciò aggiungendosi, da Ln k to, la considerazione che il precedente penale specifico indicato nel casellarto era risalente, e, dall'altro lato, che il tentativo di fuga stigmatizzato dai giudici di merito era frutto evidente di una sensazione di tradimento del ricorrente ripett:e alla sua preannunciata e in'qualche modo concordata costituzione. Con il quarto motivo, è stata infine dedotta la violazione dell'art. 81 cod. pen., dolendosi la difesa del mancato riconoscimento della continuazionc tra i reati contestati, non avendo la Corte territoriale considerato che la conapevole violazione del principio dell'honeste vivere e del rispettare le leggi renie e nMeme l'unicità del disegno criminoso, facendo parte della delibazione inizial?. di voler coltivare illegalmente la piantagione di marijuana; la violazione dell'art. 75 'lel d. igs. n. 159 del 2011, in definitiva, era frutto dell'originaria determinazione volitiva del ricorrente, non essendo logico ritenere che un sorvegliato speciale decida di produrre sostanza stupefacente mediante coltivazione, senza avare la consapevolezza e volontà di violare anche le prescrizioni impostegli. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, premesso che non è contestato i( giudizio di colpevolezza del ricorrente rispetto alla condotta illecita a lui ascritta, deve ritenersi parimenti immune da censure l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, avendo i giudici di merito ínianitutc valorizzato la circostanza che il quantitativo di stupefacente ricavabile dalle piante coltivate era superiore a 4.000 volte il valore soglia, pari a 500 mg. Ed invero dalle analisi chimiche svolte sulle sole piante campionate (5 picc)le, 5 medie e 5 grandi), è risultato un quantitativo di THC ricavabile pari a complessivi 160.767,7 mg., con una percentuale media di principio attivo puro trai il 9,89% e 1'11,86%, da cui potevano ricavarsi 6.430,7 dosi medie singole da rappertarsi all'intera piantagione, composta da 1375 piante; dalla sostanza ve9etale essiccata, rinvenuta nello stabile di [OSCURATO:PERSONA] e proveniente dalla pianta ;lione, inoltre, è risultato un quantitativo di THC ricavabile pari a complessivi 1.253.444,4 mg., con una percentuale di principio attivo variabile tra il 13,62% e il 17,30%, da cui potevano ricavarsi 50.134,7 dosi medie singole. Deve,peraltroi rilevarsi che l'accertamento in ordine al principio attivo zont.enu:e nella piantagione ha riguardato una campionatura di tre diverse dime.risioni, essendosi dunque tenuto conto del diverso grado di maturazione delle piante.Sia il G.U.P. che la Corte territoriale, nel confrontarsi con i rilievi difensivi, hanno poi evidenziato come dai rilievi fotografici sia emersa la rigogliosità della piantagione, formata come detto da ben 1.375 piante, per cui il fatto che alcune piante siano state trovate recise è stato ritenuto non dirimente al fine cli mettere in discussione gli esiti delle analisi, anche perché le piante tagliate (che comunque si trovavano sul posto e facevano parte della piantagior e) non per questo avevano perso la loro attitudine a produrre sostanza stupefacente. A ciò è stato poi aggiunto il rilievo delle modalità professionali della coltiva ;:ione, dotata di un efficiente impianto di irrigazione, in ottimo stato e contigi_a a un intero stabile destinato all'essiccazione e alla preparazione dello stupefacente, da ciò desumendosi che la droga ricavata fosse destinata a un mercato arripio. Dunque, avuto riguardo sia al numero elevatissimo di dosi medie singole, ricavabili, sia alle percentuali di principio attivo, sia alle caratteri ;t che della piantagione, il giudizio sulla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quanti:à (per la quale peraltro deve rilevarsi che non è stato applicato alcun aumento) appare dunque immune da censure, anche perché coerente con le indicazioni ermeneutiche di questa Corte elaborate dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], i cui princip sone stati ribaditi di recente dalla sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; con quest'ultima pronuncia, le Sezioni Unite hanno affermato che, in tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre 1.3 quale è configurabile l'aggravante dell'ingente quantità, continuano appunto a essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 1014, n. 36, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissat dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi. Con tale pronuncia, era stato affermato, in particolare, che l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 de :_990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 vorte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la dis ,:rezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. Ora, nel caso di specie, la qualificazione in termini di ingente quantità della sostanza stupefacente ricavabile dalla piantagione sequestrata risulta sgrre:ta cIa considerazioni tutt'altro che illogiche, in quanto coerenti con le fonti ciriostrative acquisite, la cui disamina complessiva è stata compiuta in maniera ad eciuz t8. Di qui l'infondatezza della censura difensiva, della quale devono essere peraltro rimarcati i limiti di autosufficienza rispetto alla valenza probatoria di !Angoli elementi di prova, il cui contenuto non è stato né allegato né riportatc.2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi pure con riferimelto al secondo motivo di ricorso, posto che, nel disattendere il motivo di appella concernente la richiesta di esclusione della contestata recidiva, reiterata e specifica, le due sentenze di merito hanno richiamato i precedenti penali specifici a carico di [OSCURATO:PERSONA], uno dei quali, come sottolineato dal primo giud ce., relativo proprio a una condotta di coltivazione illecita di stupefacenti, ciò a riprom di una particolare e qualificata inclinazione nel commettere una certa tipologia di delitti. Dunque, in presenza di un apparato argomentativo scevro da profili di illo3icità, non vi è spazio per l'accoglimento della doglianza difensiva, risultand D peraltro il precedente specifico (risalente al 2011) neanche eccessivamente distante, sul piano temporale, rispetto ai fatti di causa (commessi nel 2018). 3. Passando al terzo motivo, se ne deve rilevare parimenti l'infondate;:za. In proposito occorre premettere che, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui nnotivaz )ne è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria E dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 coc. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Dunqui:, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è. necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavc revoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli .raccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo .:utti gli all:ri disattesi o superati da tale valutazione (cfr. ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 2598)9). Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, devono ri:enersi non configurabili i vizi motivazionali evocati dalla difesa, avendo i giudici di merito valorizzato in maniera non illogica, in senso ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si è dato alla fuga sia al momento del sopralluogo della P.G., sia quando è stata rintracciato dopo alcuni giorni dai militari, risultando il disvalore di tali comportati idoneo a neutralizzare la valenza positiva delle successive ammissioni dell'imputato sui fatti di cau 4. Anche il quarto motivo, infine, non è meritevole di accoglimento. Nell'escludere il riconoscimento della continuazione tra i due reati contestati, la Corte di appello, al pari del G.U.P., ha ragionevolmente rimarcato, irL 3enso ostativo, l'assenza di una unitaria programmazione dei reati, in quanto la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale è avvenuta dopo che l'imputato è stato scoperto nell'illecita coltivazione e ha tentato di sDttrEir:;i alla cattura per la commissione di quest'ultimo reato; nel corso dell'irruzione presso lo stabile disabitato nei cui dintorni vi era la piantagione, infatti, i Canblnieri di Siderno hanno notato tre persone che, alla vista dei militari, si sone date alla if5 fuga, avendo gli agenti, durante l'inseguimento, rinvenuto un marsupio, l Cui interno vi erano la carta di identità e la carta precettiva relative zi [OSCURATO:PERSONA], il quale non veniva rinvenuto presso l'abitazione la sera del fati° (.30 giugno 2018), pur essendo l'imputato destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Sicle -no. A tale violazione ne seguivano altre nei giorni successivi (l'imputa:o non si recava presso la Stazione CC per apporre la firma e non veniva tro‘a.:o in casa nelle ore in cui aveva l'obbligo di restarci), fino a quando, il 10 Liglic 2018, [OSCURATO:PERSONA] non veniva sorpreso presso l'abitazione della sua defunta np -ina e condotto in Caserma, dove gli veniva notificata l'ordinanza applicativa della custodia cautelare nel frattempo emessa dal G.I.P. di Locri per i fatti di cai_r;a. Dunque, alla luce di tale scansione dei fatti, il mancato riconoscineill D del vincolo della continuazione da parte dei giudici di merito non può essere itenu!:o illegittimo, risultando le distinte condotte illecite sganciate da una preventiva e unitaria deliberazione criminosa, essendo piuttosto espressione di r112 n festazioni delittuose tra loro correlate solo in forma estemporanea e occasionale. 5. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevale, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. R