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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 34629/2021

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la seguente ORDINANZA SUI ricorso 5307-2020 proposto (1a: \ 1)1',R - AGENZI \ DIM,E ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] V PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicilio in ROMA, VIA ,LiCR11.10 CARO, 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) IMPPILLIZZNRI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 636/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell08/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

V [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che con sentenza n. 636 del 2019, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale, revocando la declaratoria di annullamento dell'avviso di intimazione, ha dichiarato prescritti alcuni dei crediti contributivi vantati dall'INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] :\cension [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, la Corte ha ritenuto che la scadenza del termine perentorio per l'impugnazione dell'atto di riscossione non possa determinare la trasformazione del termine breve in termine decennale e che, pertanto, nella specie, il credito doveva reputarsi prescritto per essere l'intimazione di pagamento avvenuta solo in data 16/11/2016 e, pertanto, oltre il quinquennio; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate, affidandolo ad un unico motivo; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; t C stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di Fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO che Con l'unico primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 20 comma 5 (6) del D. Lgs. n. 112/1999 e dell'art. 1 comma 197 L. n. 145/2018 per non aver la Corte ritenuto la prescrizione decennale; il motivo è inammissibile; ad avviso di parte ricorrente, infatti, dovrebbe essere riveduta l'impostazione di questa Corte secondo la quale il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 20 comma 6 D.1,gs. n. 112/1999 deve reputarsi circoscrivibile esclusivamente all'ambito sostanziale, senza che sia possibile alcun riferimento all'art. 2953 cod. civ. (Cfr., sul punto, SU n. 23397 del 2016); in particolare, discende da tale ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale, che il citato art. 20 comma 6 è applicabile ai soli tributi erariali ed ai soli rapporti fra Ente impositore e :\gente della riscossione; il SUpremo Collegio ha chiarito che la norma è applicabile alla sola riscossione fiscale per una serie di ragioni alla luce delle quali deve ritenersi che il termine prescrizionale in questione viene richiamato con riguardo all'attività amministrativa di riscossione — per la quale, in ambito fiscale vale, come regola generale, il termine ordinario — nell'ambito di una procedura (di discarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa; la Corte ha pertanto sottolineato (cfr., sul punto, Cass. n. 27194 del 2018) che, alla luce dei principi dettati dalle Sezioni Unite nelle richiamata pronunzia, con riferimento a tutti gli atti — comunque denominati — di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina l'effetto della c.d.

"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.; osserva questa Corte (cfr., sul punto, Cass. n. 1826 del 2020) che, quindi, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del digs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non comporta anche la cd.

"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della

1. n. 335 del 1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante il termine di prescrizione decennale contemplato dall'art. 1, comma 197, della

1. n. 145 del 2018, che concerne il "riaffido" in riscossione, da parte dell'ente creditore al concessionario, dei erediti rispetto ai quali siano sorte irregolarità o falsità, già Oggetto di dichiarazione di "saldo e stralcio" ai sensi del comma 184 e ss. dello stesso art. 1; il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis. cod. proc. civ. attesa la consolidata impostazione della Corte; le spese seguono la soccombeuza e si liquidano come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, sec dovuto.

PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in euro 6000,00 per compensi ed curo 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15` )/0 e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza clei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerate dell'8 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA SUI ricorso 5307-2020 proposto (1a: \ 1)1',R - AGENZI \ DIM,E ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] V PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicilio in ROMA, VIA ,LiCR11.10 CARO, 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) IMPPILLIZZNRI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 636/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell08/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. V [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che con sentenza n. 636 del 2019, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale, revocando la declaratoria di annullamento dell'avviso di intimazione, ha dichiarato prescritti alcuni dei crediti contributivi vantati dall'INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] :\cension [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, la Corte ha ritenuto che la scadenza del termine perentorio per l'impugnazione dell'atto di riscossione non possa determinare la trasformazione del termine breve in termine decennale e che, pertanto, nella specie, il credito doveva reputarsi prescritto per essere l'intimazione di pagamento avvenuta solo in data 16/11/2016 e, pertanto, oltre il quinquennio; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate, affidandolo ad un unico motivo; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; t C stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di Fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che Con l'unico primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 20 comma 5 (6) del D. Lgs. n. 112/1999 e dell'art. 1 comma 197 L. n. 145/2018 per non aver la Corte ritenuto la prescrizione decennale; il motivo è inammissibile; ad avviso di parte ricorrente, infatti, dovrebbe essere riveduta l'impostazione di questa Corte secondo la quale il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 20 comma 6 D.1,gs. n. 112/1999 deve reputarsi circoscrivibile esclusivamente all'ambito sostanziale, senza che sia possibile alcun riferimento all'art. 2953 cod. civ. (Cfr., sul punto, SU n. 23397 del 2016); in particolare, discende da tale ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale, che il citato art. 20 comma 6 è applicabile ai soli tributi erariali ed ai soli rapporti fra Ente impositore e :\gente della riscossione; il SUpremo Collegio ha chiarito che la norma è applicabile alla sola riscossione fiscale per una serie di ragioni alla luce delle quali deve ritenersi che il termine prescrizionale in questione viene richiamato con riguardo all'attività amministrativa di riscossione — per la quale, in ambito fiscale vale, come regola generale, il termine ordinario — nell'ambito di una procedura (di discarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa; la Corte ha pertanto sottolineato (cfr., sul punto, Cass. n. 27194 del 2018) che, alla luce dei principi dettati dalle Sezioni Unite nelle richiamata pronunzia, con riferimento a tutti gli atti — comunque denominati — di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.; osserva questa Corte (cfr., sul punto, Cass. n. 1826 del 2020) che, quindi, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del digs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non comporta anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della 1. n. 335 del 1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante il termine di prescrizione decennale contemplato dall'art. 1, comma 197, della 1. n. 145 del 2018, che concerne il "riaffido" in riscossione, da parte dell'ente creditore al concessionario, dei erediti rispetto ai quali siano sorte irregolarità o falsità, già Oggetto di dichiarazione di "saldo e stralcio" ai sensi del comma 184 e ss. dello stesso art. 1; il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis. cod. proc. civ. attesa la consolidata impostazione della Corte; le spese seguono la soccombeuza e si liquidano come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, sec dovuto. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in euro 6000,00 per compensi ed curo 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15` )/0 e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza clei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerate dell'8 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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