CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 18729/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 22/01/2025 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed € 1.100,00 di multa per il reato di tentata estorsione pluriaggravata. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 254 c.p.p.: mancata declaratoria di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. degli screenshot acquisiti dalla polizia giudiziaria in sede di indagine». 3. Preliminarmente, si deve rilevare che, il 26/02/2026, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione, a firma del ricorrente, depositato dal suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], munita di procura speciale allegata all'atto di rinuncia. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.4. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro cinquecento. P.Q P.Q.MIN C.' 25M O6 Fin/Maizi amis 2