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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 21783/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23740/2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale B.Buozzi, 36; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -intimata - avverso la sentenza n. 705/39/14 della [OSCURATO:PERSONA], Sez. distaccata di LATINA, depositata il 06/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone una cartella di pagamento, adducendo che il presupposto dell’atto impugnato concerneva l’avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione dei redditi, per l’anno d’imposta 1995, presentata dalla moglie, lamentando che nei suoi confronti non era stato effettuato alcun accertamento. [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell’eccezione preliminare dell’Agenzia delle Entrate, aveva dichiarato inammissibile l’atto introduttivo, in quanto la cartella non era stata impugnata per vizi propri.

Avverso la sentenza ha proposto appello il contribuente che, in seguito al d.l. 216/11, ha aderito alla definizione agevolata.

L’Agenzia delle entrate ha opposto il diniego alla definizione agevolata della lite, asserendo che quest’ultima non fosse definibile perché riguardante un atto di riscossione e non un atto impositivo.

Il diniego è stato poi impugnato dal contribuente e la Commissione tributaria regionale ha provveduto alla riunione dei due diversi giudizi (quello relativo alla impugnazione della cartella e quello inerente aldiniego alla definizione agevolata).

La CTR, uniformandosi alla sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello proposto dal contribuente, stante la solidarietà nella pretesa tributaria azionata nei confronti del coniuge , affermando inoltre che l’accertamento era divenuto definitivo per cui poteva essere impugnato solo per vizi propri.

La CTR ha pertanto confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’atto introduttivo, in quanto “conforme a quanto disposto dalla norma tributaria con gli artt. 18, comma 2, lett. e) e 19, comma 3 d.lgs. 546/92”.

Per quanto concerne l’opposizione al diniego definizione lite pendente ha precisato che “il contribuente non può richiedere il condono per una questione tributaria definita con sentenza passata in giudicato (sentenza n. 644-739/07 della CTR del [OSCURATO:PERSONA]. staccata di Latina) e per cui è stata emessa cartella esattoriale.

La cartella esattoriale non propone al contribuente una rivisitazione del merito ma semplicemente l’esigenza di acquisire quanto di competenza sul piano esecutivo.

Da ciò deriva la legittimità del diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate”.

Avverso la indicata sentenza ricorre per cassazione il contribuente.

Il 20 maggio 2021 la causa è stata discussa da questa Corte, in camera di consiglio, che ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa dell’intervento nomofilattico della Corte a Sezioni Unite, investita dellasoluzione della questione controversa, riguardante la possibilità di aderire alla definizione agevolata in relazione a cartella di pagamento.

L’Agenzia deposita atto di costituzione ex art. 370 c.p.c..

Considerato che:

1. Con l’unico articolato motivo del ricorso si deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.l. 98/11 e 29 d, comma 16 bis d.l. 216/11, per non aver la CTR considerato l’atto impugnato un atto impositivo, nonché l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia: la CTR avrebbe omesso di motivare e di indicare che l’accertamento si è svolto ed è divenuto definitivo dei confronti di altro soggetto, non potendo pertanto potersi impedire al contribuente di svolgere nella sede di opposizione alla cartella di pagamento le proprie censure.

2. Il motivo è fondato.

3. Questa Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 18298/2021, ha affermato la natura di “atto impositivo” della cartella emessa nell'ambito di controllo automatizzato ex art. 36 bis, del d.P.R. n. 600/1973, sui dati offerti dalla stessa dichiarazione del contribuente, laddove, come nel caso di specie, costituisca il primo atto col quale il contribuente sia stato reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti.

In tal caso alla cartella può attribuirsi, proprio per la mancanza di un previo avviso di accertamento, natura di atto complesso, che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, "impone" per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'ane nel quantum.

3.1. Ciò risulta coerente con l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato e che va in questa sede riaffermato, secondo cui pur nel contesto dell'elencazione, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 degli atti suscettibili d'impugnazione dinanzi alle commissioni tributarie, si è riconosciuta al contribuente, in ragione dei principi costituzionali di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.), la facoltà d'impugnazione, ad esempio, delle stesse comunicazioni d'irregolarità rese ai sensi dell'art. 36 bis, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973, che rendano quindi il contribuente destinatario di una pretesa tributaria ben individuata nei termini sopra indicati (cfr., tra le altre, Cass., sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7344; Cass., sez. 6- 5, ord. 28 novembre 2014, n. 25297; Cass., sez. 6-5, ord. 19 febbraio 2016, n. 3315).

3.2. La stessa Amministrazione finanziaria nelle sue circolari d'altronde, sia pure a fini diversi (come, ad esempio, riguardo alla natura impositiva che debba riconoscersi agli avvisi di liquidazione in tema di imposta di registro, catastale o di successione che rettifichino i dati esposti dal contribuente, con effetto novativo della pretesa), afferma il rilievo, al di là d al nomen iuris , del la natura sostanziale dell'atto impugnato per poter accedere alla definizione agevolata della controversia.

4. Conclusivamente, a prescindere dalla natura formale dell’atto, rileva - ai fini della valutazione dell’ammissibilità della defini zione agevolata- anche la considerazione della natura dei motivi d’impugnazione, come ad esempio nel caso in cui, nell’impugnare la cartella, si faccia valere il preteso vizio di notifica dell’avviso di accertamento presupposto.

5. Va pertanto confermato che la controversia o riginata da impugnazione di cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 può formare oggetto di definizione agevolata, ove costituisca il primo atto con il quale il contribuente venga posto a conoscenza dell'esistenza di una pretesa fiscale nei suoi confronti.

Ciò è altresì coerente con il principio dell'emendabilità, da parte del contribuente, in sede contenziosa, della dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza, nei termini affermati da queste Sezioni Unite (cfr. Cass., SU, 30 giugno 2016, n. 13378), confermato dalla giurisprudenza della sezione tributaria (cfr., tra le altre, più di recente, Cass., sez. 5, 27 settembre 2018, n. 23269), nonché, riguardo all'IVA, all'ambito di utilizzabilità del controllo automatizzato di cui all'art. 54 bis del d.P.R. n. 633/1972, nei termini pure illustrati da queste Sezioni Unite (cfr. Cass., SU, 8 settembre 2016, n. 17758), esulando la definizione agevolata, nei limiti definiti dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, dalle preclusioni e limiti derivanti dalla disciplina unionale , in tema di tributi armonizzati.

6. Può dunque darsi continuità al principio secondo il quale l'impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del d.

Igs. n. 546/1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva. 7.Alla luce degli indicati principi, cui la CTR non si è uniformata, il ricorso va accolto e la sentenza cassata senza rinvio, dichiarando estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Le spese del giudizio di merito restano a carico della parte che le ha anticipate; le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ex DL 119/2018.

Le spese del giudizio di merito restano a carico della parte che le ha anticipate; le spese del presente giudizio di leg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23740/2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale B.Buozzi, 36; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -intimata - avverso la sentenza n. 705/39/14 della [OSCURATO:PERSONA], Sez. distaccata di LATINA, depositata il 06/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone una cartella di pagamento, adducendo che il presupposto dell’atto impugnato concerneva l’avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione dei redditi, per l’anno d’imposta 1995, presentata dalla moglie, lamentando che nei suoi confronti non era stato effettuato alcun accertamento. [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell’eccezione preliminare dell’Agenzia delle Entrate, aveva dichiarato inammissibile l’atto introduttivo, in quanto la cartella non era stata impugnata per vizi propri. Avverso la sentenza ha proposto appello il contribuente che, in seguito al d.l. 216/11, ha aderito alla definizione agevolata. L’Agenzia delle entrate ha opposto il diniego alla definizione agevolata della lite, asserendo che quest’ultima non fosse definibile perché riguardante un atto di riscossione e non un atto impositivo. Il diniego è stato poi impugnato dal contribuente e la Commissione tributaria regionale ha provveduto alla riunione dei due diversi giudizi (quello relativo alla impugnazione della cartella e quello inerente aldiniego alla definizione agevolata). La CTR, uniformandosi alla sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello proposto dal contribuente, stante la solidarietà nella pretesa tributaria azionata nei confronti del coniuge , affermando inoltre che l’accertamento era divenuto definitivo per cui poteva essere impugnato solo per vizi propri. La CTR ha pertanto confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’atto introduttivo, in quanto “conforme a quanto disposto dalla norma tributaria con gli artt. 18, comma 2, lett. e) e 19, comma 3 d.lgs. 546/92”. Per quanto concerne l’opposizione al diniego definizione lite pendente ha precisato che “il contribuente non può richiedere il condono per una questione tributaria definita con sentenza passata in giudicato (sentenza n. 644-739/07 della CTR del [OSCURATO:PERSONA]. staccata di Latina) e per cui è stata emessa cartella esattoriale. La cartella esattoriale non propone al contribuente una rivisitazione del merito ma semplicemente l’esigenza di acquisire quanto di competenza sul piano esecutivo. Da ciò deriva la legittimità del diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate”. Avverso la indicata sentenza ricorre per cassazione il contribuente. Il 20 maggio 2021 la causa è stata discussa da questa Corte, in camera di consiglio, che ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa dell’intervento nomofilattico della Corte a Sezioni Unite, investita dellasoluzione della questione controversa, riguardante la possibilità di aderire alla definizione agevolata in relazione a cartella di pagamento. L’Agenzia deposita atto di costituzione ex art. 370 c.p.c.. Considerato che: 1. Con l’unico articolato motivo del ricorso si deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.l. 98/11 e 29 d, comma 16 bis d.l. 216/11, per non aver la CTR considerato l’atto impugnato un atto impositivo, nonché l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia: la CTR avrebbe omesso di motivare e di indicare che l’accertamento si è svolto ed è divenuto definitivo dei confronti di altro soggetto, non potendo pertanto potersi impedire al contribuente di svolgere nella sede di opposizione alla cartella di pagamento le proprie censure. 2. Il motivo è fondato. 3. Questa Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 18298/2021, ha affermato la natura di “atto impositivo” della cartella emessa nell'ambito di controllo automatizzato ex art. 36 bis, del d.P.R. n. 600/1973, sui dati offerti dalla stessa dichiarazione del contribuente, laddove, come nel caso di specie, costituisca il primo atto col quale il contribuente sia stato reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti. In tal caso alla cartella può attribuirsi, proprio per la mancanza di un previo avviso di accertamento, natura di atto complesso, che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, "impone" per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'ane nel quantum. 3.1. Ciò risulta coerente con l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato e che va in questa sede riaffermato, secondo cui pur nel contesto dell'elencazione, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 degli atti suscettibili d'impugnazione dinanzi alle commissioni tributarie, si è riconosciuta al contribuente, in ragione dei principi costituzionali di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.), la facoltà d'impugnazione, ad esempio, delle stesse comunicazioni d'irregolarità rese ai sensi dell'art. 36 bis, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973, che rendano quindi il contribuente destinatario di una pretesa tributaria ben individuata nei termini sopra indicati (cfr., tra le altre, Cass., sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7344; Cass., sez. 6- 5, ord. 28 novembre 2014, n. 25297; Cass., sez. 6-5, ord. 19 febbraio 2016, n. 3315). 3.2. La stessa Amministrazione finanziaria nelle sue circolari d'altronde, sia pure a fini diversi (come, ad esempio, riguardo alla natura impositiva che debba riconoscersi agli avvisi di liquidazione in tema di imposta di registro, catastale o di successione che rettifichino i dati esposti dal contribuente, con effetto novativo della pretesa), afferma il rilievo, al di là d al nomen iuris , del la natura sostanziale dell'atto impugnato per poter accedere alla definizione agevolata della controversia. 4. Conclusivamente, a prescindere dalla natura formale dell’atto, rileva - ai fini della valutazione dell’ammissibilità della defini zione agevolata- anche la considerazione della natura dei motivi d’impugnazione, come ad esempio nel caso in cui, nell’impugnare la cartella, si faccia valere il preteso vizio di notifica dell’avviso di accertamento presupposto. 5. Va pertanto confermato che la controversia o riginata da impugnazione di cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 può formare oggetto di definizione agevolata, ove costituisca il primo atto con il quale il contribuente venga posto a conoscenza dell'esistenza di una pretesa fiscale nei suoi confronti. Ciò è altresì coerente con il principio dell'emendabilità, da parte del contribuente, in sede contenziosa, della dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza, nei termini affermati da queste Sezioni Unite (cfr. Cass., SU, 30 giugno 2016, n. 13378), confermato dalla giurisprudenza della sezione tributaria (cfr., tra le altre, più di recente, Cass., sez. 5, 27 settembre 2018, n. 23269), nonché, riguardo all'IVA, all'ambito di utilizzabilità del controllo automatizzato di cui all'art. 54 bis del d.P.R. n. 633/1972, nei termini pure illustrati da queste Sezioni Unite (cfr. Cass., SU, 8 settembre 2016, n. 17758), esulando la definizione agevolata, nei limiti definiti dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, dalle preclusioni e limiti derivanti dalla disciplina unionale , in tema di tributi armonizzati. 6. Può dunque darsi continuità al principio secondo il quale l'impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del d. Igs. n. 546/1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva. 7.Alla luce degli indicati principi, cui la CTR non si è uniformata, il ricorso va accolto e la sentenza cassata senza rinvio, dichiarando estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio di merito restano a carico della parte che le ha anticipate; le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ex DL 119/2018. Le spese del giudizio di merito restano a carico della parte che le ha anticipate; le spese del presente giudizio di leg
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