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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1370/2020

ECLI:EU:T:2020:467
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0597_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑597/18) «Aiuti di Stato – Trasporto pubblico di passeggeri – Compensazione di costi inerenti ad obblighi di servizio pubblico – Obbligo di fissare tariffe massime per scolari, studenti, apprendisti e persone a mobilità ridotta – Articolo 7a del [OSCURATO:PERSONA] (legge del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] sul trasporto locale) – Decisione di non sollevare obiezioni – Articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 – Trasferimento di risorse finanziarie da un [OSCURATO:PERSONA] alle autorità organizzatrici dei trasporti a livello municipale – Nozione di aiuto – Obbligo di notifica»

1. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Trasferimento finanziario tra livelli diversi della pubblica amministrazione ai fini della ripartizione di risorse tra le autorità pubbliche – Insussistenza di un vantaggio concesso a un’impresa (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 35-37, 42)

2. Concorrenza – Regole dell’Unione – Destinatari – Imprese – Nozione – Esercizio di un’attività economica – Ente che esercita sia attività economiche che attività non economiche – Ente qualificabile come impresa soltanto per quanto riguarda le sue attività economiche (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 38-42) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 4385 final della Commissione, del 12 luglio 2018, consistente nel non sollevare obiezioni riguardo alla misura adottata dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 7a del [OSCURATO:PERSONA] (legge del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] sul trasporto locale) [caso SA.46697 (2017/NN)] ( GU 2018, C 292, pag. 1 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] e.K. sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) La Repubblica federale di Germania e il [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0597_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑597/18) «Aiuti di Stato – Trasporto pubblico di passeggeri – Compensazione di costi inerenti ad obblighi di servizio pubblico – Obbligo di fissare tariffe massime per scolari, studenti, apprendisti e persone a mobilità ridotta – Articolo 7a del [OSCURATO:PERSONA] (legge del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] sul trasporto locale) – Decisione di non sollevare obiezioni – Articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 – Trasferimento di risorse finanziarie da un [OSCURATO:PERSONA] alle autorità organizzatrici dei trasporti a livello municipale – Nozione di aiuto – Obbligo di notifica» 1. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Trasferimento finanziario tra livelli diversi della pubblica amministrazione ai fini della ripartizione di risorse tra le autorità pubbliche – Insussistenza di un vantaggio concesso a un’impresa (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 35-37, 42) 2. Concorrenza – Regole dell’Unione – Destinatari – Imprese – Nozione – Esercizio di un’attività economica – Ente che esercita sia attività economiche che attività non economiche – Ente qualificabile come impresa soltanto per quanto riguarda le sue attività economiche (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 38-42) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 4385 final della Commissione, del 12 luglio 2018, consistente nel non sollevare obiezioni riguardo alla misura adottata dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 7a del [OSCURATO:PERSONA] (legge del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] sul trasporto locale) [caso SA.46697 (2017/NN)] ( GU 2018, C 292, pag. 1 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] e.K. sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) La Repubblica federale di Germania e il [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese.
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