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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 42365/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]'AQUINO che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 aprile 2022 la Corte di appello di Milano, per quel che qui rileva, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Milano in data 24 settembre 2021, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 114, comma 3, cod. pen., ha rideterminato in sette mesi e dieci giorni di reclusione la pena irrogata allo stesso imputato ed ha confermato nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità in concorso per il delitto di cui all'art. 479 cod. pen., segnatamente per aver falsamente attestato - nei verbali delle operazioni compiute dalla commissione di un concorso pubblico per titoli ed esami per il personale docente - la data delle operazioni e la presenza del segretario.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, ad avviso della difesa apparente, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto.

In particolare, si è assunto che la Corte territoriale non avrebbe considerato che, come dedotto con l'atto di appello, il ricorrente, insegnante, si trovava in una condizione di subordinazione psicologica verso il coimputato [OSCURATO:PERSONA]°, preside e presidente della commissione di cui il Malavenda era soltanto membro; e che quest'ultimo, professore di fisica, riponeva fiducia nel Caputo (che si era informato sul da farsi a fronte del rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] di firmare i verbali e che, ricoprendo l'ufficio di preside, era più esperto di questioni giuridiche e amministrative) e ha creduto pertanto che fosse lecita la riscrittura dei verbali (come si trarrebbe dalle testimonianze assunte).

Inoltre, il dolo nei delitti di falso non sarebbe in re ipsa e le argomentazioni spese dal Giudice di appello (per il tramite del richiamo di una sentenza di legittimità, senza menzionare la mancata rappresentazione dell'antigiuridicità) sarebbe insufficiente.

2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta necessaria presenza del segretario durante la correzione degli elaborati, erroneamente fondata sull'art. 2, comma 2, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 febbraio 2016, n. 96, che si limiterebbe a disporre solo che a ciascuna commissione è assegnato un segretario, senza prevedere nulla in ordine alle sue funzioni, alla sua partecipazione alle operazioni del concorso e al suo ruolo all'interno della commissione (e segnatamente alla sua presenza alla stesura del verbale di correzione e valutazione, quest'ultima estranea alle sue competenze), dovendo soltanto attestare la regolarità formale della procedura; tanto che - come dedotto con l'atto di appello sulla scorta della giurisprudenza del Consiglio di Stato, il segretario non è componente della commissione di concorso ma esplica solo funzioni serventi e certificatorie, senza concorrere ai giudizi, e la sottoscrizione di tutti i componenti dell'organo collegiale non è essenziale per l'esistenza e la validità del verbale.

Con la conseguenza che il falso in imputazione sarebbe innocuo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Deve logicamente aversi riguardo, anzitutto, all'inoffensività del falso addotta con il secondo motivo.

La prospettazione difensiva è manifestamente infondata.

La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che «in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946 - 01).

Difatti, in tema di falso: - facendo applicazione dell'art. 49 cod. pen., deve distinguersi «l'inidoneità della azione, che ricorre nel cosiddetto falso "grossolano", nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, dall'inesistenza dell'oggetto, che ricorre nel cosiddetto falso cd.

"inutile", nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria» (Sez. 5, n. 2809/2014, cit., che richiama Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 185132; conf.

Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Bautista, Rv. 270245 - 01); - «il secondo concetto è stato sviluppato, ritenendosi sussistere il falso innocuo (o inutile o superfluo) quando la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto (falso ideologico) o di un documento (falso materiale), non incide sul suo significato di comunicazione, così come esso si manifesta nel contesto, anche normativo, della formazione e dell'uso, effettivo o potenziale, dell'oggetto (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936).

In altri termini, la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte le volte in cui l'alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico» (Sez. 5, n. 2809/2014, cit.; cfr. pure (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936) o, in altri termini, quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395).

Ciò posto, nel caso di specie, risulta che i verbali de quibus recano una data falsa e la falsa indicazione del soggetto che ha svolto le funzioni di segretario, ossia proprio di colui che avrebbe dovuto verificare e dare conto (nel medesimo atto) della regolarità dei lavori della commissione (cfr. Sez. 5, n. 6062 del 15/10/2015 - dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266024 - 01), profilo la cui rilevanza esterna - da cui consegue, in caso di falsità, l'offesa alla fede pubblica per la capacità decettiva di quanto esposto al riguardo nel verbale - non è incisa dal fatto che il segretario non partecipi all'apprezzamento (ossia alla valutazione tecnica) demandata alla commissione giudicatrice.

2. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, premesso che per il delitto in discorso «è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà dell'immutatio veri, mentre non è richiesto l'animus nocendi né l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste sia quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, sia quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno» (Sez. 5, n. 17929 del 20/01/2020, Belfanti, Rv. 279214 - 01), il ricorrente - che, come esposto nella sentenza impugnata, era ben edotto delle false indicazioni nei verbali (profilo questo neppure oggetto di censura) - ha prospettato l'ignoranza della legge penale (ossia che l'ignoranza che la redazione del falso verbale non integrasse il fatto tipico in contestazione), che può essere invocata a propria scusa solo nei casi di inevitabilità (nei termini contemplati dalla Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364, che ha dichiarato incostituzionale in parte qua l'art. 5 cit.), qui nemmeno ipotizzati dal ricorrente e che ricorre «per il comune cittadino» quando «egli abbia assolto, con il criterio della ordinaria diligenza, al c.d.

"dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia» (pure Sez.

U, n. 8154 del 10/06/1994, Calzetta, 197885 - 01, che hanno chiarito come tale obbligo sia «particolarmente rigoroso per tutti coloro, che svolgano professionalmente una determinata attività: costoro rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica»; cfr. pure Sez. 3, n. 35314 del 20/05/2016, Oggero, Rv. 268000 - 01); e nel resto ha dedotto assertivamente una «subordinazione psicologica» verso il coimputato, che non rientra tra le cause di esclusione del dolo.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]'AQUINO che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 aprile 2022 la Corte di appello di Milano, per quel che qui rileva, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Milano in data 24 settembre 2021, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 114, comma 3, cod. pen., ha rideterminato in sette mesi e dieci giorni di reclusione la pena irrogata allo stesso imputato ed ha confermato nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità in concorso per il delitto di cui all'art. 479 cod. pen., segnatamente per aver falsamente attestato - nei verbali delle operazioni compiute dalla commissione di un concorso pubblico per titoli ed esami per il personale docente - la data delle operazioni e la presenza del segretario. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, ad avviso della difesa apparente, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto. In particolare, si è assunto che la Corte territoriale non avrebbe considerato che, come dedotto con l'atto di appello, il ricorrente, insegnante, si trovava in una condizione di subordinazione psicologica verso il coimputato [OSCURATO:PERSONA]°, preside e presidente della commissione di cui il Malavenda era soltanto membro; e che quest'ultimo, professore di fisica, riponeva fiducia nel Caputo (che si era informato sul da farsi a fronte del rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] di firmare i verbali e che, ricoprendo l'ufficio di preside, era più esperto di questioni giuridiche e amministrative) e ha creduto pertanto che fosse lecita la riscrittura dei verbali (come si trarrebbe dalle testimonianze assunte). Inoltre, il dolo nei delitti di falso non sarebbe in re ipsa e le argomentazioni spese dal Giudice di appello (per il tramite del richiamo di una sentenza di legittimità, senza menzionare la mancata rappresentazione dell'antigiuridicità) sarebbe insufficiente. 2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta necessaria presenza del segretario durante la correzione degli elaborati, erroneamente fondata sull'art. 2, comma 2, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 febbraio 2016, n. 96, che si limiterebbe a disporre solo che a ciascuna commissione è assegnato un segretario, senza prevedere nulla in ordine alle sue funzioni, alla sua partecipazione alle operazioni del concorso e al suo ruolo all'interno della commissione (e segnatamente alla sua presenza alla stesura del verbale di correzione e valutazione, quest'ultima estranea alle sue competenze), dovendo soltanto attestare la regolarità formale della procedura; tanto che - come dedotto con l'atto di appello sulla scorta della giurisprudenza del Consiglio di Stato, il segretario non è componente della commissione di concorso ma esplica solo funzioni serventi e certificatorie, senza concorrere ai giudizi, e la sottoscrizione di tutti i componenti dell'organo collegiale non è essenziale per l'esistenza e la validità del verbale. Con la conseguenza che il falso in imputazione sarebbe innocuo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Deve logicamente aversi riguardo, anzitutto, all'inoffensività del falso addotta con il secondo motivo. La prospettazione difensiva è manifestamente infondata. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che «in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946 - 01). Difatti, in tema di falso: - facendo applicazione dell'art. 49 cod. pen., deve distinguersi «l'inidoneità della azione, che ricorre nel cosiddetto falso "grossolano", nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, dall'inesistenza dell'oggetto, che ricorre nel cosiddetto falso cd. "inutile", nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria» (Sez. 5, n. 2809/2014, cit., che richiama Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 185132; conf. Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Bautista, Rv. 270245 - 01); - «il secondo concetto è stato sviluppato, ritenendosi sussistere il falso innocuo (o inutile o superfluo) quando la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto (falso ideologico) o di un documento (falso materiale), non incide sul suo significato di comunicazione, così come esso si manifesta nel contesto, anche normativo, della formazione e dell'uso, effettivo o potenziale, dell'oggetto (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936). In altri termini, la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte le volte in cui l'alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico» (Sez. 5, n. 2809/2014, cit.; cfr. pure (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936) o, in altri termini, quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395). Ciò posto, nel caso di specie, risulta che i verbali de quibus recano una data falsa e la falsa indicazione del soggetto che ha svolto le funzioni di segretario, ossia proprio di colui che avrebbe dovuto verificare e dare conto (nel medesimo atto) della regolarità dei lavori della commissione (cfr. Sez. 5, n. 6062 del 15/10/2015 - dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266024 - 01), profilo la cui rilevanza esterna - da cui consegue, in caso di falsità, l'offesa alla fede pubblica per la capacità decettiva di quanto esposto al riguardo nel verbale - non è incisa dal fatto che il segretario non partecipi all'apprezzamento (ossia alla valutazione tecnica) demandata alla commissione giudicatrice. 2. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, premesso che per il delitto in discorso «è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà dell'immutatio veri, mentre non è richiesto l'animus nocendi né l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste sia quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, sia quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno» (Sez. 5, n. 17929 del 20/01/2020, Belfanti, Rv. 279214 - 01), il ricorrente - che, come esposto nella sentenza impugnata, era ben edotto delle false indicazioni nei verbali (profilo questo neppure oggetto di censura) - ha prospettato l'ignoranza della legge penale (ossia che l'ignoranza che la redazione del falso verbale non integrasse il fatto tipico in contestazione), che può essere invocata a propria scusa solo nei casi di inevitabilità (nei termini contemplati dalla Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364, che ha dichiarato incostituzionale in parte qua l'art. 5 cit.), qui nemmeno ipotizzati dal ricorrente e che ricorre «per il comune cittadino» quando «egli abbia assolto, con il criterio della ordinaria diligenza, al c.d. "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia» (pure Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994, Calzetta, 197885 - 01, che hanno chiarito come tale obbligo sia «particolarmente rigoroso per tutti coloro, che svolgano professionalmente una determinata attività: costoro rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica»; cfr. pure Sez. 3, n. 35314 del 20/05/2016, Oggero, Rv. 268000 - 01); e nel resto ha dedotto assertivamente una «subordinazione psicologica» verso il coimputato, che non rientra tra le cause di esclusione del dolo. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
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